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Il comma 4 dell’art. 111 del TUB contiene una fattispecie che, seppur incardinata nel presente articolo, si riferisce esplicitamente al disposto della norma generale sugli intermediari finanziari autorizzati contenuto nell’art. 106, comma 1 del TUB. Tale fattispecie consente a ‹soggetti

giuridici senza fini di lucro ›447 (quindi no-profit) di ‹svolgere l’attività

indicata al comma 3›448 dell’art. 111 del TUB, cioè l’erogazione di microcredito sociale alle condizioni precedentemente descritte, senza risultare iscritti né all’albo degli intermediari finanziari autorizzati449

, né all’albo cui devono iscriversi gli operatori non bancari di Mc finora analizzati450. In sintesi, questi soggetti giuridici senza fini di lucro , che chiameremo “operatori no-profit di Mc sociale”, beneficiano di requisiti necessari meno stringenti per avere l’autorizzazione ad operare per erogare il solo Mc sociale – il Mc all’impresa ne è escluso - destinato ad aiutare persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale ma, viceversa, possono richiedere come interesse sui prestiti concessi tassi non più alti di quelli che siano ‹adeguati a

consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore ›451. Rispetto all’ambito generale dell’intermediazione finanziaria,452

in parallelo all’eccezione costituita dagli operatori non bancari che

446 In realtà , si anticipa che l’art. 111, co. 4 del TUB prevede una specifica ulteriore deroga per

specifici soggetti che, a determinate condizioni, possono erogare il solo microcredito sociale. Si tonerà su questo punto più avanti nell’opera.

447

Citazione estrapolata da: Parlamento italiano (1993), art. 111, co. 4.

448 Ibidem.

449 Si rinvia a: Parlamento italiano (1993), art. 106, co. 1. 450 Ivi, art. 111, co. 1.

451

Citazione estratta da: Ivi, art. 111, co. 4.

erogano microcredito453, l’ordinamento italiano di fatto ne crea un’altra, molto più piccola e specifica, strettamente limitata appunto al solo Mc sociale454. Quest’ultima eccezione è disciplinata dalle disposizioni del

Testo unico bancario pocanzi esposte, integrate dalla disciplina

attuativa del Ministero dell’economia e delle finanze in tema di microcredito.455 Gli operatori no-profit per poter erogare questo tipo di Mc sociale devono solo possedere le ‹caratteristiche individuate ai

sensi del comma 5›456 dell’art. 111 del TUB e rispettare dei ‹requisiti di

onorabilità dei soci di controllo o rilevanti, nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali ›457. In relazione alla forma giuridica di questi operatori no-profit, possono concedere Mc sociale senza essere iscritti nel registro di cui all’art. 111 del TUB:

 le associazioni e fondazioni aventi personalità giuridica;

 le società di mutuo soccorso;458

 le aziende pubbliche di servizi alla persona derivanti dalla trasformazione delle “Istituzioni di assistenza e beneficenz a”459;

 le cooperative riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale;460

 le cooperative sociali.

L'atto costitutivo o lo statuto dell’operatore no -profit deve prevedere che l’attività di microcredito sia svolta ‹a titolo esclusivo o

congiuntamente all’esercizio di un’attività che abbia obiettivi di

453 Ivi, art. 111. 454 Ivi, art. 111, co. 4. 455

I riferimenti dettagliati della presente normativa sono:

 Parlamento italiano (1993), art. 111, co. 4;

 Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 11.

456 Citazione tratta da: Parlamento italiano (1993), art. 111, co. 4. 457

Citazione proveniente da: Ivi, art. 111, co. 2, lett. c).

458 Si rimanda a: Parlamento italiano (1886).

La disciplina che le norma è stata aggiornata di recente con: Parlamento italiano (2012 d), art. 23.

459 Nel caso si voglia approfondire, si indica la seguente pagina web: Persona e Danno, Istituzioni

Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (ex), [vedasi in sitografia].

inclusione sociale e finanziaria ›461: ciò da un lato conferma i rigorosi limiti della deroga sul microcredito sociale erogato da operatori non bancari che non risultino iscritti all’elenco di cui all’art. 111 del TUB, dall’altro consente a quest’ultimi di svolgere (e in molti casi di continuare a portare avanti, per realtà già esistenti) altre attività finalizzate all’inclusione sociale e finanziaria di chi ne beneficia.

In relazione ai requisiti di onorabilità e professionalità,462 mancando ulteriori specificazioni si deduce che i requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti già visti per gli ordinari operatori non bancari di Mc463 coincidano, per quanto siano applicabili, a quelli richiesti ai soci degli operatori no-profit di Mc sociale. Riguardo ai requisiti che deve possedere chi sia responsabile della gestione di un operatore no -profit di Mc sociale, essenzialmente valgono quelli di onorabilità menzionati per gli ordinari operatori non bancari di Mc,464 mentre non è necessario il possesso dei corrispondenti requisiti di professionalità.465

Inoltre, l’operatore no-profit di Mc sociale deve avere un organo di controllo, composto da tre membri, che sia previsto nell'atto costitutivo o nello statuto dell’operatore stesso.466 I componenti di quest’organo di controllo devono parimenti sottostare ai requisiti di onorabilità richiesti per le persone con funzioni di amministrazione e gestione negli ordinari operatori non bancari di Mc467 e, in più, non devono incorrere in una

461 Citazione estratta da: Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 11, co. 2, lett. b). 462 Si ricorda che, per quanto concerne gli ordinari operatori non bancari di Mc, le norme

specifiche sui requisiti di onorabilità e professionalità, già visionate, sono contenute in: Ministero dell'economia e delle finanze (2014), artt. 7-10.

463 Si rimanda a: Ivi, art. 7.

464 Si legga: Ivi, art. 11, co. 2, lett. a).

Per i requisiti di onorabilità che i responsabili della gestione di un ordinario operatore non bancario di Mc devono possedere, si riveda: Ivi, art. 8, co. 1.

465 Per i requisiti di professionalità che i responsabili della gestione di un ordinario operatore non

bancario di Mc devono possedere, si visioni nuovamente: Ivi, art. 8, co. 3.

466

Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 11, co. 2, lett. c).

delle cause d'ineleggibilità e di decadenza previste per i membri del collegio sindacale di una società per azioni468.469

Riguardo ai tassi di interesse sui finanziamenti, come già accennato l’operatore no-profit di Mc deve limitarsi a tassi ‹adeguati a consentire

il mero recupero delle spese sostenute dal creditore ›470. Di conseguenza, il tasso effettivo globale (Teg), ‹comprensivo di interessi,

commissioni e spese di ogni genere, applicato ai finanziamenti concessi deve essere non remunerativo e adeguato a consentire il mero recupero delle spese sostenute; non può in ogni caso superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall’ultima rilevazione trimestrale effettuata›471

. Anche in questo caso, come per il microcredito sociale “ordinario”, clausole divergenti inserite nel contratto di finanziamento sono nulle senza, però, rendere nullo il contratto in sé: semplicemente, nel caso viene applicato il massimo tasso previsto dalle suddette disposizioni e ciò va sempre nella logica già mostrata di tutelare il beneficiario.472

Il vincolo al Teg esigibile su un prestito concesso è un aspetto assai rilevante poiché la deroga prevista dalla legge vuole consentire a determinate organizzazioni operanti nel sociale , che per loro natura e costituzione avrebbero difficoltà a rispettare in toto i requisiti richiesti per poter accedere all’albo degli ordinari operatori non bancari di Mc, di poter erogare a loro volta Mc sociale, svolgendo questa attività a titolo esclusivo oppure in congiunzione con un’altra a scopo di inclusione sociale e finanziaria. Ciò allo scopo di integrare e potenziare la ricaduta sociale dell’operato di queste organizzazioni. Il mero recupero delle spese consente di poter mettere in piedi un’attività

468 Riguardo alle cause d'ineleggibilità e di decadenza previste per i membri del collegio sindacale

di una società per azioni, si rimanda al Codice civile: Parlamento italiano (1942 a), Libro V, Titolo V, Capo V, art. 2399.

469 I requisiti richiesti ai componenti dell’organo di controllo di ciascun operatore no-profit di Mc

sociale sono contenuti in: Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 11, co. 2, lett. c).

470 Citazione estratta da: Parlamento italiano (1993), art. 111, co. 4. 471

Citazione tratta da: Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 11, co. 5.

economicamente sostenibile che possa protrarsi nel tempo, ma al contempo l’impossibilità di fare profitti scoraggia tutti coloro che potrebbero semplicemente cercare un’opportunità di fare business con il microcredito e contrasta il crearsi di un mercato “deregolamentato” di operatori non bancari di Mc parallelo a quello degli operato ri non bancari regolarmente iscritti all’albo di cui all’art. 111 del TUB. In quest’ottica appare significativo l’espresso divieto alla possibilità che il Mc sociale possa essere concesso al beneficiario allo scopo di acquistare beni o servizi venduti dal soggetto finanziatore (ossia dall’operatore no-profit in questione).473