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Gli operatori non bancari che erogano microcredito devono risultare iscritti in un apposito elenco, ai sensi dell’art. 111, co. 1 del TUB.673 Mentre un’autorizzazione richiede un vaglio preliminare che di solito comporta almeno un minimo di discrezionalità a carico dell’autorità che lo conduce, l’iscrizione di questi operatori a tale elenco risulta per sua natura un atto di fatto dovuto se sono presenti tutti i requisiti che la disciplina di settore richiede loro (Basso, Capone, 2014).

Il TUB ed il Ministero dell'economia e delle finanze hanno disposto che sia la Banca d’Italia a disciplinare modalità, termini e procedure di dettaglio riguardo sia la gestione del predetto elenco e l'iscrizione ad esso, sia la vigilanza sul rispetto della disciplina di settore, contenuta nel TUB e nelle norme ministeriali, da parte degli operatori non bancari di Mc.674 A tal fine, la Banca d’Italia ‹può chiedere agli iscritti la

comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni ›675.

672 Si veda: Artigiancassa – Gruppo BNP Paribas, PerMicro – Microcredito, [vedasi in sitografia]. 673 Parlamento italiano (1993), art. 111, co. 1.

Pure gli operatori di finanza mutualistica e solidale devono essere iscritti a tale elenco, come già si è visto: Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 16, co. 1.

674 Si rinvia a:

 Parlamento italiano (1993), art. 113, co. 1;

 Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 15, co. 1, lett. a)-b).

Nel giugno 2015 essa ha emanato le “Disposizioni per l’iscrizione e la

gestione dell’elenco degli operatori di microcredito”,676

cui si rimanda per ulteriori dettagli che risultino di interesse per il lettore.

Si evidenzia che gli operatori non bancari di Mc mantengono precisi obblighi informativi verso la Banca d’Italia pure una volta pienamente operativi, poiché devono da un lato segnalarle eventuali modifiche rilevanti inerenti la loro natura giuridica, l’attività portata avanti o gli aspetti di rappresentanza legale,677 dall’altro inviarle periodicamente:678

 il bilancio annuale entro trenta giorni dalla sua approvaz ione;

 una comunicazione sulle eventuali variazioni dell’operatività e dei presidi organizzativi rispetto al programma di attività comunicato in sede di iscrizione;

 delle segnalazioni a cadenza semestrale sia sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria, sia sui finanziamenti erogati;

 una relazione annuale sullo svolgimento, anche attraverso soggetti terzi, dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio prestati;

 la segnalazione trimestrale dei tassi di interesse applicati alle operazioni di microcredito ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108679.

In caso di violazione di norme legislative e/o amministrative, la Banca

d’Italia può ordinare agli iscritti nell’elenco di non intraprendere nuove

operazioni o di ridurre la loro attività;680 inoltre, essa può cancellare dal presente elenco gli operatori iscritti qualora vengano meno i requisiti per l’iscrizione, allorché risultino gravi violazioni di leggi e/o di disposizioni emanate ai sensi del TUB oppure in caso di inattività dell’iscritto protrattasi per almeno un anno.681

676

Banca d’Italia (2015 c).

677 Su quanto scritto ora si legga: Ivi, art. 6, co. 1.

678 Le informazioni a seguire sono tratte da: Ivi, art. 6, co. 2. 679 Parlamento italiano (1996 a).

680

Si legga: Parlamento italiano (1993), art. 113, co. 3.

Quando il numero di operatori iscritti avrà raggiunto una consistenza sufficiente, il Testo unico bancario ha previsto che venga costituito un apposito Organismo tramite decreto del Ministero dell’economia e delle

finanze, sentita la Banca d’Italia.682 Con lo stesso decreto saranno nominati anche i componenti di tale organismo,683 che avranno dunque nomina politica; di conseguenza, il mutare delle dinamiche politiche potrebbe influire sull’azione portata avanti dall’Organismo, sebbene i compiti di quest’ultimo siano definiti con precisione e l’alea di discrezionalità in capo ad esso sia assai ridotta. Il MEF, ascoltata la

Banca d’Italia, regolamenterà i principali aspetti dell’Organismo: la

sua struttura, i poteri e le modalità di funzionamento, i requisiti (inclusi quelli di onorabilità e professionalità) che i componenti dei suoi organi di gestione e controllo dovranno possedere.684

Non appena sarà reso operativo, l’Organismo erediterà sia i poteri e le funzioni illustrati prima, attualmente in capo alla Banca d’Italia, sia gli altri compiti assegnati alla stessa dal Decreto n. 176/2014.685 Infatti, tale organismo dovrà svolgere ‹ogni attività necessaria per la gestione

dell’elenco›686

degli operatori non bancari di Mc, determinare ‹la

misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille dell’ammontare dei prestiti concessi ›687

, riscuotere ‹i

contributi e le altre somme dovute per l’iscrizione nell’elenco e ›688

vigilare ‹sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui sono

682 Ivi, art. 113, co. 4. 683

Ibidem.

684 Parlamento italiano (1993), art. 112-bis, co. 8, ai sensi dell’art. 113, co. 5 dello stesso TUB. 685 Si rimanda a:

 Parlamento italiano (1993), art. 113, co. 4;

 Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 15, co. 2.

Quindi, passeranno in capo all’Organismo pure i già trattati compiti di valutazione, correntemente affidati alla Banca d’Italia, sia dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, sia dei requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, sia delle eventuali situazioni impeditive in capo a quest’ultimi. Si rinvia di nuovo a: Ministero dell'economia e delle finanze (2014), artt. 7, 8, 10.

686 Citazione tratta dal Testo unico bancario: Parlamento italiano (1993), art. 113, co. 4. 687

Ibidem.

sottoposti anche ai sensi dell’articolo 111, comma 5 ›689

del TUB e quindi del conseguente disposto ministeriale. In aggiunta a quanto detto finora, tale organismo potrà cancellare dall’elenco anche gli operatori non bancari di Mc che risultino insolventi riguardo a contributi e somme dovuti per la loro iscrizione.690

Una volta che l’Organismo sarà operativo, la Banca d’Italia vigilerà comunque su di esso secondo le modalità dalla stessa determinate ed improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell’azione di controllo, allo scopo di verificare l’adeguatezza delle procedure interne scelte dall’Organismo per svolgere le proprie mansioni.691 Gli organi di gestione e controllo di quest’ultimo potranno essere sciolti solo dal

Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia, nel caso di severe irregolarità nell’amministrazione o di gravi

violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne disciplinano le funzioni. In tali circostanze spetterà sempre alla

Banca d’Italia ricostituire questi organi, eventualmente nominando un

commissario per garantire la continuità o perativa dell’Organismo. Parimenti, la Banca d’Italia potrà intervenire anche sui singoli membri dei predetti organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri loro assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle norme di vigilanza, nell’eventualità del mancato rispetto di specifici provvedimenti e istruzioni impartiti dalla stessa Banca d’Italia oppure nell’ipotesi che questa accerti una palese inadeguatezza dei suddetti componenti rispetto alle funzioni cui sono preposti.692

Le Autorità di vigilanza693 e l’Organismo dovranno collaborare, ognuna nel rispetto delle proprie competenze, e scambiarsi le informazioni necessarie per espletare le reciproche funzioni e per permettere

689 Ibidem.

690 Si veda sempre: Parlamento italiano (1993), art. 113, co. 4.

691 Ivi, art. 112-bis, co. 6, ai sensi dell’art. 113, co. 5 dello stesso TUB. 692

Ivi, art. 112-bis, co. 7, ai sensi dell’art. 113, co. 5 dello stesso TUB.

all’Organismo di esercitare i propri poteri nei confronti dei soggetti iscritti nell’elenco degli operatori non bancari di Mc.694

Sintetizzando quanto descritto finora circa l’apparato di vigilanza su i soggetti giuridici iscritti al presente elenco, si può affermare come inizialmente sarà la sola Banca d’Italia a controllarne l’operato, cosa che accade al momento della scrittura del presente paragrafo;695 una volta che il sistema sarà a regime , il controllo sarà duplice e gerarchico: l’organismo di futura creazione rappresenterà il primo step di vigilanza, la Banca d’Italia il secondo e svolgerà funzioni di controllo sul predetto organismo, chiedendo l’intervento del Ministro dell’economia

e delle finanze solo nel caso estremo che risulti necessario scioglierlo.