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Informazioni e trasparenza verso i beneficiari di microcredito

La Commissione europea nel 2012 sottolineava l’importanza della disciplina a tutela dei consumatori come volano per affermare e consolidare le attività di microcredito .511 Soffermandosi un poco su questo aspetto, l’art. 111 del TUB ha lasciato al Ministro dell’economia

e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, il compito di specificare le

informazioni che i soggetti erogatori di microcredito devono fornire ai propri clienti.512 Successivamente, il Decreto ministeriale 176/2014513

509

Si riportano le seguenti fonti, per illustrare le reazione preoccupate da parte degli operatori di settore rispetto alle nuove norme in vigore:

MAG4 Piemonte, Come ribellarsi?, [vedasi in sitografia];

Coordinamento Regionale per l'Economia Solidale in Emilia Romagna (CRESER), MAG e

Finanza etica mutualistica e solidale: la nuova normativa ne mette a rischio la sopravvivenza,

[vedasi in sitografia];

Banca d’Italia, Consultazione pubblica relativa alle disposizioni per l’iscrizione e la gestione

dell’elenco degli operatori di microcredito. Attuazione dell’articolo 111, tub e dell’articolo 15, D.m. 17 ottobre 2014, n. 176, [vedasi in sitografia];

Borsa Italiana, Finanza Etica. Mutua AutoGestione verso l'estinzione, [vedasi in sitografia];

 Brusini C. (2016), [vedasi in sitografia].

510

Si riporta un documento che si ritiene significativo riguardo alle prospettive future delle MAG: MAG2 Finance, La Riforma del Testo unico bancario (TUB). Assemblea dei Soci MAG2 – 28

novembre 2015. Mutua autogestione No. 88, [vedasi in sitografia].

511 Commissione europea (2012 d), p. 12. 512

Precisamente: Parlamento italiano (1993), art. 111, co. 5.

ha disciplinato questo aspetto per quanto concerne gli operatori di Mc iscritti nell’elenco di cui all’art. 111, co. 1 del TUB: di conseguenza, la presente norma regola tutti gli operatori non bancari di Mc, compresi pure gli operatori di finanza mutualistica e solidale.

Il dettato ministeriale non scende nel dettaglio, ma prevede alcuni punti fermi circa le informazioni da fornire al cliente prima che questi ‹sia

vincolato da un contratto o da una proposta irrevocabile ›514. In particolare, egli deve ricevere gratuitamente, su un supporto cartaceo o su altro supporto durevole, in una forma chiara e concisa:515

il tasso annuo effettivo globale (Taeg), calcolato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia;

 la durata del contratto;

 le altre condizioni economiche del finanziamento;

 le conseguenze cui il cliente può andare incontro in caso di mancato pagamento.

Inoltre, sia il finanziamento concesso come microcredito sia le forme e le modalità con cui l'operatore di microcredito fornisce al soggetto finanziato i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio516 devono essere disciplinati tramite contratto stipulato in forma scritta.517

Il disposto ora analizzato del Decreto n. 176/2014 è espressamente rivolto agli operatori di microcredito iscritti nell’elenco di cui all’art . 111, co. 1 del TUB, quindi agli operatori non bancari. Di conseguenza, in assenza di disciplina ministeriale ad hoc, a banche ed intermediari finanziari coinvolti in operazioni di Mc si applicano le norme su trasparenza delle condizioni contrattuali e rapporti coi clienti contenute nel Testo unico bancario518 e nella disciplina emanata dalla Banca

514 Citazione tratta da: Ivi, art. 12, co. 1. 515

Le informazioni ora riportate e quelle di seguito elencate sono contenute in: Ibidem.

516 Si riveda:

 per il microcredito all’impresa: Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 3, co. 1;

 per il microcredito sociale o di solidarietà: Ivi, art. 5, co. 5.

517

Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 12, co. 2.

d’Italia519

. In relazione ai servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio che necessariamente si abbinano al microcredito, si ritiene che per essi valgano, per quanto siano applicabili, le norme sui “servizi accessori”520 presenti nella suddetta disciplina emanata dalla Banca d’Italia.521

Si fa notare che nella già citata disciplina della Banca d’Italia522 sulle relazioni, basate su trasparenza e correttezza, che banche e intermediari finanziari devono tenere con i propri clienti, le persone fisiche le quali svolgono attività professionale od artigianale e le microimprese (due categorie che includono di fatto gran parte dei potenziali destinatari di Mc all’impresa) rientrano insieme agli enti senza finalità di lucro ed ai consumatori nella cosiddetta “clientela (o clienti) al dettaglio” e, di conseguenza, godono di tutela particolare sotto vari profili.523

Si sottolinea infine che la normativa sul credito al consumo, applicabile con varie eccezioni ai crediti erogati ai consumatori524 di importo fra i 200 e i 75.000 euro, riformata a livello comunitario con la Direttiva

2008/48/CE525 e poi recepita a livello naz ionale con il Decreto

519 Banca d’Italia (2009 a). 520

Per la definizione di “servizi accessori”, si rinvia a: Ivi, p. 8.

521 Si legga ad esempio: Ivi, pp. 84-85. 522 Banca d’Italia (2009 a).

523 Circa la definizione di “clientela (o clienti) al dettaglio”, si indica: Banca d’Italia (2009 a), p. 7.

Anche nel TUB in alcune fattispecie sono previste tutele particolari per le microimprese e per le persone fisiche che non operino solo in veste di consumatori bensì in ambito professionale. Circa la definizione di consumatori si rimanda alla sottostante nota a piè di pagina.

Si accenna inoltre al fatto che anche nel Codice del consumo, nato per tutelare persone fisiche che stipulano contratti al di fuori della propria attività professionale e lavorativa, hanno trovato tutela le microimprese, così come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione

europea, per quanto concerne le pratiche commerciali scorrette in cui si trovino coinvolte. Si

visioni il predetto Codice del consumo: Parlamento italiano (2005 b), artt. 18-19 ss.

Ciò è a parere dell’autore della presente tesi un chiaro segno di un orientamento legislativo volto a tutelare sempre più le microimprese come “categoria giuridica” con proprie specificità.

524 Per “consumatore” si indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività

imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale che eventualmente svolge. Circa la definizione di consumatori, si veda:

 Parlamento italiano (1993), art. 121, co. 1, lett. b);

 Banca d’Italia (2009 a), p. 8;

 Parlamento italiano (2005 b), art. 3.

525

Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea (2008 a). Si indicano in particolare: Ivi, artt. 1-3.

legislativo 13 agosto 2010, n. 141526, che ha apportato modifiche sia al

Testo unico bancario sia al Codice del consumo527, non si applica alle ‹iniziative di microcredito ai sensi dell’art. 111›528

del TUB.529