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Il Mc “all’impresa” deve rispettare le seguenti caratteristiche:352

a) i prestiti devono essere di ammontare non superiore a 25.000 euro e non devono essere assistiti da garanzie reali353, come il pegno e l’ipoteca, cioè da garanzie che vincolano un determinato bene, rispettivamente mobile e immobile, al soddisfacimento dei diritti di un creditore che per quel bene è “privilegiato” rispetto ad eventuali altri. In riferimento all’ammontare massimo, è stata seguita fedelmente la definizione fornita dall’Unione europea. Fin dall’uscita della legge furono svolte varie riflessioni sul fatto che si sarebbe potuto prevedere un suo periodico aggiornamento in base a determinati parametri, ad esempio agganciando tale limite all’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), detto “indice FOI”354;355 accogliendo i suddetti spunti, la disciplina ministeriale ha previsto che tale limite possa essere aggiornato con cadenza triennale tramite apposito decreto del

Ministro dell’economia e delle finanze, ‹sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento ›356. Inoltre, è anche stato reso possibile poter eccedere tale limite di 10.000 euro (consentendo quindi singoli Mc di 35.000 eur o), ma solo se il contratto di finanziamento preveda l’erogazione frazionata del

351 Si visioni: Commissione europea (2011 b).

352 Le informazioni a seguire, dove non diversamente specificato, sono tratte da: Parlamento

italiano (1993), art. 111, co. 1.

353 Per un ulteriore studio sulle garanzie reali (pegno e ipoteca, privilegi), si rimanda al Codice

civile: Parlamento italiano (1942 a), Libro VI, Titolo III, artt. 2740-2906.

354 Istituto nazionale di statistica (ISTAT), FOI, [vedasi in sitografia]. 355

Si riporta il parere di: Visconti G. (2012), p. 2, [vedasi in sitografia].

prestito e i versamenti successivi siano subordinati al verificarsi delle seguenti condizioni:357

 le ultime sei rate pregresse devono esser state puntualmente pagate ;

 il progetto finanziato deve starsi sviluppando in conformità alle previsioni, attestando ciò col conseguimento dei risultati intermedi prefissati nel contratto e verificati dall’ente erogatore di Mc.

La logica della norma pare essere quella di dare fiducia an che a progetti di investimento di più ampio respiro, dunque necessitanti di maggiori risorse finanziarie, a patto di poter tenere “sotto controllo” il beneficiario (il pagamento frazionato del Mc è una forte leva in mano all’operatore erogante) ed aver avuto una prima prova che l’attività finanziata proceda bene (ciò sia in relazione all’avvenuto rimborso delle prime sei rate sia al congruo raggiungimento degli obiettivi intermedi prefissati). In relazione all’assenza di garanzie reali, ciò conferma la natura stessa del microcredito, cioè l’erogazione di un credito che “prescinda” dalle garanzie patrimoniali ordinariamente richieste. Tuttavia, si sottolinea che la norma italiana, citando espressamente le garanzie reali, non intacca la generale “responsabilità patrimoniale” (di cui all’artt. 2740 ss. del

Cod. civ.) per cui un debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e

futuri all’adempimento delle obbligazioni verso il creditore: infatti, nel Mc ciò non cambia, in quanto la somma ricevuta dal beneficiario non è a fondo perduto, ma un prestito a tutti gli effetti. La differenza fondamentale del Mc sta nel fatto che il credito possa essere erogato anche in assenza di adeguate garanzie patrimoniali: viene rotto così il sinallagma “di fatto” ormai consolidatosi nell’odierno circuito bancario per cui usualmente si concede un prestito solo a fronte di garanzie patrimoniali ritenute adeguate. Inoltre, nulla viene detto sulle garanzie personali, in primis la fideiussione358, nelle quali un

357

Per tali norme del decreto ministeriale si faccia riferimento a: Ivi, art. 4, co. 1.

soggetto terzo garantisce il soddisfacimento dei diritti del creditore in caso di inadempienza del debitore, o su altre eventuali forme di garanzia improprie, non disciplinate dal Codice civile ma sovente utilizzate nella prassi bancaria. Le recenti disposizioni attuative ai sensi del comma 5, art. 111 del TUB emanate dal Ministro

dell’economia e delle finanze non hanno aggiunto nulla in tale

ambito, ma solo confermato il divieto di richiedere garanzie reali ; b) i finanziamenti erogati devono mirare all’avvio o allo sviluppo di

iniziative imprenditoriali, di lavoro autonomo o di microimpresa, oppure all’inserimento nel mercato del lavoro, secondo quanto prescrive il TUB.359 Il Mc all’impresa costituisce quindi uno specifico strumento per far nascere o consolidare attività economiche e business. Il decreto ministeriale declina ancor più in dettaglio i fini cui esso deve essere volto; infatti, tali microprestiti possono esser concessi per uno o più dei seguenti scopi, anche alternativamente:360

 acquisto di beni, comprese le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all’attività svolta, inclusi i pagamenti dei canoni delle operazioni di leasing e delle spese connesse alla sottoscr izione di polizze assicurative. Significativo è il riferimento alla possibilità di erogare il Mc nella forma di microleasing finanziario361, elemento che non era direttamente menzionato nel TUB;

 retribuzione dei soci lavoratori o di nuovi dipendenti;

 il pagamento di corsi di formazione professionale, tecnica o manageriale a vantaggio del beneficiario (lavoratore autonomo o imprenditore) e di eventuali suoi dipendenti e/o soci ; ne deriva pertanto che i destinatari siano persone che già lavorano;

359 In particolare, si veda il disposto combinato dato dall’art. 111, co. 1 e dell’art. 111, co. 1, lett.

b) del Testo unico bancario.

360 Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 2, co. 1. 361

Riguardo al concetto di “leasing”, usualmente suddiviso fra “leasing operativo” e “leasing finanziario”, si rimanda a: Bankpedia, Leasing, [vedasi in sitografia].

 sostenere le spese di corsi, anche universitari, volti a d agevolare l’inserimento nel mercato lavorativo delle persone fisiche destinatarie del finanziamento; si parla quindi di individui ancora fuori dal mercato lavorativo.

L’ente erogatore di Mc deve controllare che il microprestito concesso venga effettivamente usato per gli scopi sopra descritti e può chiedere un’adeguata attestazione al beneficiario.362

Appare significativo e rilevante il fatto che il microcredito non possa venir utilizzato, ad esempio, per pagare de biti relativi ad utenze, fisco o verso banche, né debiti pregressi verso fornitori, né stipendi di risorse umane (dipendenti o soci lavoratori) già assunte e presenti in organico. Il microcredito, infatti, non è concepito per far fronte a indebitamenti pregressi o per ordinarie spese di consumo e funzionamento aziendale, ma per investimenti materiali (macchinari, attrezzatture, beni) immateriali (polizze assicurative, formazione professionale ed universitaria) e in risorse umane (nuovi lavoratori), volti a potenziare o consolidare la realtà imprenditoriale che ne beneficia. Uniche concessioni ad acquisti di beni materiali legati all’attivo del capitale circolante363 sono l’acquisto di materie prime finalizzate alla produzione di beni e servi zi e quello di merci da rivendere: in questi casi il fine pare essere comunque quello di consentire, tramite l’acquisto di input, ai processi aziendali di produzione di output (siano essi beni o servizi) di andare avanti e di conseguenza al lavoratore auto nomo/libero professionista o alla microimpresa di poter agire sul mercato ;

c) il Mc deve essere accompagnato ‹ dalla prestazione di servizi

ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati ›364. Questa scelta del legislatore italiano è strategia poiché in generale il Mc può, ma non necessariamente deve , accompagnarsi ad attività di

362 Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 2, co. 2. 363

Borsa Italiana, Glossario. Capitale circolante netto, [vedasi in sitografia].

consulenza e supporto a vantaggio dei beneficiari: infatti, la definizione europea di microcredito, come g ià visto, non ne fa cenno, mentre la nostra legge nazionale r ende tale vincolo indissolubile per gli operatori “non bancari”. La disciplina ministeriale ha previsto sette differenti tipi di servizi, che in sintesi sono i seguenti:365

 supporto per definire le strategie di sviluppo e analizzare le soluzioni tese a far evolvere il business;

 formazione sulla gestione manageriale, amministrativa e contabile della microimpresa;

 istruzione sull’uso di tecnologie più avanzate per elevare la produttività dell’attività posta in essere;

 consulenza su marketing e analisi del mercato;

 sostegno nel risolvere problemi amministrativi, fiscali e legali e nel fornire ragguagli circa i servizi correlati offerti sul mercato;

 supporto all’individuazione ed alla diagnosi di eventuali criticità nel realizzare il progetto sovvenzionato ;

 assistenza nel definire un percorso di inserimento del beneficiario nel mondo del lavoro, qualora il Mc venga usato per pagare corsi di formazione anche universitaria volti a facilitare tale ingresso366. L’ente di microcredito deve erogare, nella fase istruttoria e lungo l’intervallo di rimborso del prestito, almeno due dei suddetti servizi ausiliari di supporto e accompagnamento dei beneficiari. Tramite contratto scritto l’ente di Mc può affidare tali servizi ad un operatore specializzato con l’obbligo, però, che quest’ultimo informi il primo sullo svolgimento dei servizi somministrati e sui risultati conseguiti dal beneficiario del Mc.367

La normativa d’attuazione ha previsto inoltre, riguardo alle forme tecniche ed alle condizioni economiche dei finanziamenti, che il

365 Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 3, co. 1. 366

Qua il decreto ministeriale rimanda esplicitamente al proprio art. 2, co. 1, lett. d).

finanziamento in forma di microcredito non possa aver durata superiore ai sette anni, eccetto che sia erogato per percorsi di formazione anche universitaria volti ad agevolare l’ingresso nel modo del lavoro368

: in tal caso, la sua durata è stabilita in relazione al percorso scelto ma deve comunque essere inferiore ai dieci anni.369 Il rimborso del Mc deve avvenire sulla base di un piano con rate a cadenza al massimo trimestrale; l’inizio del loro pagamento può essere posposto per motivi collegati alle caratteristiche del progetto sovvenzionato.370

Gli enti erogatori di microcredito posti sotto la presente disciplina concludono direttamente i contratti di Mc stipulati. Riguardo alle attività per promuovere e collocare tali contratti presso la potenziale clientela, gli enti erogatori di Mc possono operare da sé o, in alternativa, avvalersi esclusivamente dei medesimi soggetti, prima già citati371, cui è permesso erogare i servizi di assistenza e mon itoraggio ai clienti dell’ente di Mc in sua vece.372 In relazione alla possibilità di concedere finanziamenti ripetuti al medesimo beneficiario , ciò è possibile ma a patto che, tra il debito residuo dovuto per il vecchio Mc in essere ed il nuovo microprestito concesso, il loro ammontare non superi € 25.000 euro, oppure € 35.000 nei casi ove ciò è ammesso373.374 Passando ai potenziali destinatari di microcredito all’impresa, dal disposto combinato del TUB e del decreto ministeriale n. 176/2014 si deducono le seguenti categorie di possibili beneficiari :375

368 Cioè la fattispecie prevista dall’art. 2, co. 1, lett. d) del presente decreto. 369

Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 4, co. 4.

370 Ivi, art. 4, co. 3.

Il fatto che l’inizio dell’effettivo rimborso del prestito possa essere posposto può rilevarsi molto utile nei casi in cui l’attività finanziata del beneficiario sia tale da poter strutturalmente produrre introiti adeguati solo dopo un certo lasso di tempo dal suo avvio.

Il presente decreto non specifica di quanto l’inizio del pagamento delle rate possa essere posposto rispetto all’erogazione del microcredito, ma rimane sempre valido il vincolo dell’intervallo massimo di tempo entro cui il piano di rimborso deve completarsi, ossia entro sette anni (dieci se il Mc è per scopi di formazione), come scritto pocanzi nel testo.

371 Si torni all’art. 3, co. 2 della presente discipli na ministeriale. 372 Si legga: Ministero dell'economia e delle finanze (2014),, art. 4, co. 5. 373 Si rimanda al dettato, già analizzato, dell’art. 4, co. 1 del presente decreto. 374

Per la lettura della norma appena illustrata, si rinvia a: Ivi, art. 4, co. 2.

 persone fisiche376;

 società di persone377;

 società a responsabilità limitata semplificata (Srls)378;

 cooperative379, comprese le cooperative sociali380;

 associazioni381.382 Risultano quindi esclusi:

 tutte le società di capitali383 eccetto le Srls che, come specificato prima in nota, hanno la particolarità di poter avere come soci solo persone fisiche;

 i comitati, poiché rispetto ad un normale ente associativo hanno una durata temporale limitata, in quanto strett amente finalizzati all’ottenere un preciso scopo;

 Parlamento italiano (1993), art. 111, co. 1;

 Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 1, co. 1.

376 Codice civile: Parlamento italiano (1942 a), Libro I, Titolo I, artt. 1-10.

377 Codice civile: Parlamento italiano (1942 a), Libro V, Titolo V, Capo II-IV, artt. 2251-2324. 378 Riguardo le “Società a responsabilità limitata semplificata” (Srls), si rimanda alle disposizioni

dell’art. 2463-bis del Codice civile. In particolare, in seguito alle recenti revisioni delle norme, le Srls sono ora aperte a tutte le persone senza limiti di età (prima tale limite era 35 anni), ma rimane il vincolo che esse possano avere come soci solo persone fisiche. Il riferimento preciso al Cod. civ. è: Parlamento italiano (1942 a), Libro V, Titolo V, Capo VII, art. 2463-bis.

Per altre nozioni, si legga: Il Sole 24 Ore, Srl ordinarie con capitale minimo, [vedasi in sitografia]. Si fa presente, inoltre, che dopo recenti modifiche normative sono attualmente confluite fra le Srl semplificate anche le preesistenti Srl a capitale ridotto, ora di fatto desuete (Serra, 2012).

379 Per l’analisi della disciplina sulle cooperative, si legga il Cod. civ.: Parlamento italiano (1942

a), Libro V, Titolo VI, artt. 2511-2548.

Si segnala pure, per approfondire: Mellone C. (a cura) (2015), [vedasi in sitografia].

380 La Legge n. 381/91 disciplina le cooperative sociali: Parlamento italiano (1991 b).

381 Per approfondimenti sulle associazioni, ma pure sulle fondazioni e sui comitati, che saranno

entrambi citati nel testo fra poche righe, si legga il Codice civile: Parlamento italiano (1942 a), Libro I, Titolo II, Capo II-III, artt. 14-42.

382 Riguardo l’accesso al Mc all’impresa da parte delle associazioni (sia riconosciute che non), le

peculiarità normative che le caratterizzano rendono la questione non così lineare. In assenza al momento (dicembre 2015) di chiarimenti da parte del legislatore, concordo con l’autore di seguito citato nel ritenere ‹che ad esse possa venire finanziata un’attività commerciale, cioè di impresa,

finalizzata all’autofinanziamento delle loro attività istituzionali senza scopo di lucro e purché non sia l’attività principale o quella prevalente su queste ultime (altrimenti l’associazione diventa un’impresa dal punto di vista fiscale) ai sensi dell’art. 149, 1° e 2° comma, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)›. Citazione proveniente da: Visconti G. (2014), [vedasi in sitografia].

Si indicano, per un’ulteriore analisi giuridica:

Parlamento italiano (1986), artt. 8, 73, co. 1, lett. c) e art. 143, co. 1-2; Parlamento italiano (1942 a), Libro V, Titolo II, Capo III, art. 2195.

 le fondazioni, poiché di base sono patrimoni indirizzati ad un fine e l’elemento “umano” vi riveste minor rilievo.

Si noti come i possibili destinatari di microcredito siano le persone fisiche, le associazioni, le società di persone e le sole persone giuridiche384 nella forma di cooperative, Srls ed associazioni riconosciute385, tutte categorie caratterizzate da una particolare importanza dell’elemento umano al loro interno; viceversa, sono escluse tutte le restanti persone giuridiche, dove il capitale ed il patrimonio rivestono maggior importanza rispetto all’elemento umano. Ciò di base è coerente con la filosofia stessa del microcredito, che tende a mettere al centro proprio le persone.

Tuttavia, la definizione italiana di microimpresa386 deriva direttamente da quella europea, già vista, che fissa come parametri il numero di occupati (meno di 10) e l’ammontare del fatturato annuo o del totale di bilancio annuo (inferiore a 2 milioni di euro), senza tene r conto della tipologia giuridica di impresa. Per tal ragione, una società per azioni (Spa), una società in accomandita per azioni (Sapa) o una società a responsabilità limitata (Srl), anche rispettando i sopracitati parametri ed essendo a tutti gli effetti per la legge italiana una microimpresa, è esclusa dalla possibilità di poter ricevere un microcredito. Questo aspetto della norma, quindi, si rivela contraddittorio perché esclude dalle categorie di beneficiari proprio una parte del core target del Mc. Forse, sarebbe stata una scelta più saggia includere tra i destinatari del Mc anche tutte le imprese che rispettano i parametri previsti dalle norme comunitarie e nazionali per definire una microimpresa. Il decreto

384

Codice civile: Parlamento italiano (1942 a), Libro I, Titolo II, artt. 11-42.

385 In estrema sintesi, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato e nazionale

ottengono la personalità giuridica attraverso il riconoscimento dato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture.

Si veda: Ministero dell’interno, Persone giuridiche. Come fare per, [vedasi in sitografia].

attuativo ha, tuttavia, delimitato ancor p iù l’alveo dei possibili beneficiari, escludendo pure:387

 lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da oltre cinque anni;

 lavoratori autonomi o imprese individuali che dispongano di un numero di dipendenti superiore alle 5 unità;

 società di persone, società a responsabilità limitata semplificata o società cooperative che diano lavoro a dipendenti non soci in numero superiore alle 10 unità;388

 imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti da specifico articolo della “Legge fallimentare”389

ed un livello di indebitamento superiore a 100.000 euro .

I requisiti dimensionali ora citati che sono attualmente previsti390 dalla predetta “Legge fallimentare” meritano ulteriore attenzione poiché sono

387

Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 1, co. 2.

388 Si fa notare che, riguardo al vincolo costituito dal numero dei dipendenti, le associazioni non

sono menzionate dalla presente norma: di conseguenza, tale vincolo apparentemente sembra non debba valere per l’‹attività di lavoro autonomo o di microimpresa […] organizzata in forma […]

di associazione›. Citazione tratta da: Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 1, co. 2.

Ciò ha un senso, data la particolare natura giuridica delle associazioni nel loro complesso.

In assenza di ulteriori chiarimenti normativi, si può affermare che, per analogia all’art. 1, co. 2, lett. c) del presente Decreto 176/2014 inerente le cooperative, in generale eventuali dipendenti soci di un’associazione non dovrebbero rientrare nel computo dei dipendenti per il suddetto vincolo. Va poi considerato che vi sono disposizioni specifiche per i vari tipi di associazione.

Ad esempio, analizzando le associazioni che rientrano fra le cosiddette “Organizzazioni di volontariato” (Parlamento italiano (1991 a), art. 3), la Legge 266/91 (Parlamento italiano (1991 a), prescrive che da un lato un socio volontario non può tassativamente essere un dipendente dell’associazione (Parlamento italiano (1991 a), art. 2, co. 1)-3)), dall’altro lato le associazioni hanno limiti molto stringenti riguardo l’eventuale assunzione di personale dipendente o fruizione di prestazioni di lavoro autonomo(Parlamento italiano (1991 a), art. 3, co. 1), 4)).

Le associazioni di promozione sociale (Parlamento italiano (2000 c), art. 2) invece possono, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati, ma devono comunque avvalersi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali dell’associazione stessa (Parlamento italiano (2000 c), art. 18).

389 In particolare, il riferimento normativo è: Parlamento italiano (1942 b), art. 1, co. 2, lett. a)-b). 390 Infatti, tali requisiti possono venir aggiornati ogni tre anni, tramite decreto del Ministro della

giustizia, in base della media alle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le

famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento. Si veda: Parlamento italiano (1942 b), art. 1, co. 3.

anch’essi fortemente vincolanti. Infatti, non possono accedere al microcredito imprese che:391

 abbiano avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di concessione del finanziamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad € 300.000;

 abbiano realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di concessione del finanziamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi392 per un ammontare complessivo annuo superiore ad € 200.000.

Il requisito dimensionale posto dalla “Legge fallimentare” sui debiti (compresi quelli non scaduti) non viene considerato,393 poiché il

Decreto n. 176/2014 afferma chiaramente che essi non devono es sere

superiori ad € 100.000394

al momento della richiesta di finanziamento, per poter beneficiare del Mc.

Come già accennato, il legislatore ha delineato il microcredito come uno strumento di sviluppo molto specifico, atto a far nascere o consolidare microbusiness e microimprese, ragion per cui sono stati inseriti molteplici vincoli da rispettare affinché un determinato soggetto imprenditoriale possa potenzialmente accedervi. Le limitazioni inerenti il tempo di permanenza sul mercato, le risorse umane impiega te attivamente come forza lavoro, l’attivo patrimoniale posseduto e i ricavi generati tendono ad escludere attività imprenditoriali che risultino presumibilmente stabili e radicate nel tessuto produttivo. In riferimento al livello di indebitamento, invece, probabilmente si è

391 Si rinvia a: Ivi, art. 1, co. 2, lett. a)-b).

392 Riguardo alla determinazione dei ricavi lordi, secondo una recente sentenza della Corte di

Cassazione civile, ‹nella nozione “ricavi lordi” vanno ricomprese le voci del conto economico di cui alla lettera A, n. 1 e n. 5 dell’art. 2425 cod. civ., ovvero ricavi delle vendite e delle prestazioni