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L'autonomia finanziaria e tributaria nell'analisi dei principi fondamentali

L'autonomia tributaria è un'articolazione dell'autonomia finanziaria che, a sua volta, rientra nella nozione generale di autonomia così come indagato precedentemente. Mentre l'autonomia finanziaria si esprime nel riconoscimento agli enti sub-statali di poteri normativi e organizzatori relativi alle entrate e alle spese, l'autonomia tributaria rientra nell'ambito delle entrate, senza tuttavia esaurirne il contenuto. La nozione di autonomia tributaria è legata a quella di tributo nell'accezione accolta dalla disciplina positiva perché essa fa riferimento alla possibilità che gli enti sub-statali autodetermino o disciplinino i tributi per la realizzazione di un proprio indirizzo politico-amministrativo, senza il condizionamento da parte di altri soggetti. L'autonomia tributaria pertanto comprende sia l'autonomia normativa sia quella organizzatoria, ripercorrendo così la nozione generalmente accolta e previamente riportata.

349DE FINA 1988, pp. 1 e ss. che asserisce che «la crisi del concetto di autonomia – come concetto giuridico – è tutto qui.».

Il riconoscimento dell'autonomia in capo agli enti sub-statali incontra un limite generale in relazione all'attribuzione di poteri in materie per le quali è prevista una riserva di legge da parte della norma sovraordinata, come nel caso degli ordinamenti nazionali da parte della Costituzione. Non tutti gli enti infatti, nell'attuale realtà istituzionale, sono dotati del potere di emanare atti aventi forza di legge; da ciò consegue che esistono delle materie che non possono essere regolate in via esclusiva da parte di enti privi di potere legislativo.350

Nel sistema nazionale italiano, ma parallelamente si può argomentare per quanto riguarda gli altri Stati oggetto dell'indagine comparata precedentemente svolta, la fonte primaria dell'autonomia finanziaria è costituita dalla legge statale di autorizzazione, quale parte integrante dell'ordinamento giuridico che la riconosce. Una legge siffatta contiene una fattispecie tributaria e la introduce nel sistema sub-statale, mentre una disposizione emanata da parte di un ente sotto-ordinato dotato di potestà legislativa, come la Regione, costituisce una fonte subordinata e vincolata. Le delibere degli enti sub-statali privi di potestà legislativa fungono da risultato dell'esercizio dell'autonomia perché integrano meramente la legge del livello di governo superiore.

Proprio per quanto affermato in precedenza in merito al suo stretto collegamento con la nozione di tributo, l'autonomia tributaria e finanziaria deve essere letta alla luce del principio di capacità contributiva, in relazione a quelli di progressività e uguaglianza, poiché dal coordinamento di tali criteri si desume la funzione di redistribuzione svolta dall'attività tributaria, che a sua volta consiste in uno strumento di politica economica. È da tale punto di vista che deve essere indagata la concezione di finanza funzionale allo sviluppo economico, la quale influenza il principio di capacità contributiva inteso come la necessità di ragionevolezza e uguaglianza, nonché quale fondamento e legittimazione dell'imposta. Il principio di capacità contributiva quindi assume una valenza autonoma nell'interesse della collettività, poiché si integra con l'uguaglianza, principio a sua volta ispirato ad un criterio di giustizia.

Il fondamento del dovere alla contribuzione da parte del cittadino non si riscontra quindi tanto nella posizione di soggezione del medesimo nei confronti dell'ente impositore, bensì nella sua

350Tuttavia è stato affermato che, nel caso delle politiche fiscali infrastatali, la riserva di legge possa essere dotata di una certa elasticità in considerazione degli interessi a essa sottesi. La dottrina ha infatti evidenziato la presenza di alcuni fattori peculiari, quali la rappresentatività degli organi locali e la difesa di interessi collettivi, che consentono di mitigare il rigore del principio di riserva di legge mediante l'intervento di un raccordo sostanziale con altri principi generali, quali la competenza e la territorialità (MICELI 2014 a, pp. 54 e ss.).

appartenenza alla collettività per il cui progresso materiale e spirituale esso diviene contribuente; il tributo quindi si manifesta quale espressione di sovranità del popolo e si giustifica per l'appartenenza di un certo individuo a una data collettività. Il concorso alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva, ispirata al principio di progressività che è strumento di uguaglianza sostanziale, è pertanto un dovere di solidarietà. I limiti di utilizzazione della contribuzione per fini solidali sono implicitamente contenuti all'interno del sistema; il tributo è legittimo se persegue tali fini, perché attua altri principi costituzionali coinvolti dalla scelta politica del legislatore. In questo assume primaria importanza la capacità contributiva: tale principio è fondamento del dovere di conseguire i fini comuni e indica che legittimamente può prelevarsi ricchezza per motivi solidaristici.

La ragione dell'attribuzione costituzionale dell'autonomia finanziaria agli enti sub-statali può anche articolarsi sulla base di valutazioni di carattere tecnico e politico.

In primo luogo, da un punto di vista tecnico, emerge il principio dell'efficienza, che dovrebbe rappresentare il presupposto delle regole costituzionali, le quali conferiscono i poteri ai livelli decentrati di governo. In relazione con il principio di responsabilità, l'efficienza deve risultare in rapporto al sistema nel suo complesso e non tanto per il limitato conseguimento da parte del singolo ente degli obiettivi perseguiti dalle norme di settore. In secondo luogo, la giustificazione dell'attribuzione dell'autonomia finanziaria agli enti sub-statali impegna anche il principio di economicità, il quale impone il ridimensionamento dei costi di gestione. Inoltre, dal punto di vista funzionale, deve emergere una particolare attenzione nei confronti della produttività dell'ente gestore della finanza pubblica.

Invece, dal punto di vista politico, le ragioni dell'autonomia finanziaria degli enti sub-statali sono dominate dal principio di rappresentatività: la partecipazione da parte dei diversi livelli di governo garantisce che le scelte politiche siano espressione della volontà della maggioranza nella dimensione non solo nazionale, ma anche territorialmente più ristretta. La specifica maggioranza locale così può esprimere la propria volontà politica in uno spazio che le è riservato dalla maggioranza centrale e con la quale può addirittura non coincidere. In tal modo la scelta politica si rende più rispondente alla volontà degli elettori locali e la stessa manifesta, anche se non pedissequamente, anche quanto preliminarmente deciso dalla maggioranza centrale di una collettività più ampia cui pure gli elettori locali di fatto appartengono.351