alla validità delle norme
Alcune teorie hanno qualificato la territorialità come un limite formale perché la sua violazione inciderebbe sull'efficacia o sulla validità di certi atti normativi a prescindere dal loro effettivo contenuto. Parte delle dottrina parla di limiti all'estensione degli effetti della norma356 o della norma straniera stessa,357 mentre altri affermano che il problema concerne la
sua efficacia.358 La teoria formale della territorialità si è formata sulla tradizionale convinzione
che si potesse isolare, rispetto al più vasto campo dei poteri pubblici, una potestà impositiva dotata di proprio statuto, tanto che il limite territoriale sarebbe dovuto essere riferito ad essa.359
La tesi in analisi presenta più forme. Quella c.d. forte presuppone l'esistenza di una potestà
355MICELI 2014 a, pp. 62 e 63. 356MICHELI 1973, p. 1092. 357SACCHETTO 1992, p. 305.
358FRANSONI 2012, che a p. 321 afferma che «il tema dell'efficacia della legge nello spazio attiene, invece e in prima battuta, al potenziale conflitto fra le diverse autorità munite di potestà legislativa. […] Se rispetto al tema dell'efficacia della legge nello spazio, la prospettiva è quella della tutela dell'autonomia dell'autorità munita di potere legislativo nei confronti di altra autorità munita di analogo potere, risulta allora evidente perché, da un lato, la questione e le relative soluzioni sono anche affatto condizionate dal punto di vista storico e, dall'altro lato, si è affermata la tradizione di riferirsi a questo problema facendo riferimento al concetto di “spazio” e, più specificatamente, do “territorialità”.».
impositiva distinta da altre forme di manifestazione di volontà dell'ente, in tal senso è la volontà stessa che incontra un limite nel territorio dell'ente in relazione al carattere costitutivo assunto dal territorio rispetto al soggetto titolare della potestà di imposizione.360 Questa teoria
viene specificatamente contestata perché l'identificazione della potestà impositiva e dei tributi con la sovranità è contraddetta dal fatto che la fattispecie del tributo è inscindibile da qualsiasi collettività politicamente organizzata, pertanto si può arrivare ad ammettere che vi siano tributi riferibili ad enti privi di sovranità su un certo territorio. Inoltre è stato affermato che, sul piano costituzionale, la competenza di istituire tributi non si pone in una ambito ontologicamente diverso da quelli relativi a tutte le altre funzioni degli enti, perché non è espressione di un potere che ha fondamento e carattere diverso da quello che comporta tutte le altre scelte degli enti.
La teoria formale presenta poi un'accezione per così dire debole, che vede nella territorialità il limite alla competenza della potestà tributaria. In altra parole il rapporto tra principio di territorialità e potestà impositiva concerne il limite spaziale sulla base di regole inerenti alla competenze dell'ente.361 Tale impostazione non può essere aprioristicamente rifiutata perché è
evidente la limitatezza della sfera di competenza degli enti, tuttavia non bisogna dimenticare che la funzione tributaria ha quale funzione principale il reperimento dei mezzi perché l'ente stesso sia messo nelle condizioni di svolgere le proprie funzioni. Si è pertanto affermato che, se l'ente ha il potere di autodeterminarsi in relazione ai mezzi necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni grazie all'imposizione tributaria, le scelte di quest'ultimo non risulteranno mai esorbitanti rispetto alla sfera di competenze, anche dal punto di vista territoriale.362
Da un punto di vista più generale, in merito alla teoria formale della territorialità, si è
360FRANSONI 2012, che a p. 323 afferma che «in questa accezione, il principio di territorialità appare come il riflesso di una tradizione che, se da un lato potrebbe addirittura farsi risalire all'identificazione, nel diritto medievale, del fiscus con la regalità, dall'altro è più immediatamente riferibile alla teoria dei poteri pubblici soggettivi e alla visione di un potere impositivo quale diretta espressione della sovranità (intesa come attributo dello Stato-persona) con la conseguente degradazione ad atto normativo in senso meramente “formale” delle leggi tributarie e di bilancio […]».
361BAGGIO 2009, a p. 12, ammette che «non sembra potersi negare che il principio di territorialità (in senso lato) sia espressione […] del concetto di sovranità. In particolare, esso determina che solo la legge dello Stato abbia efficacia nel territorio di detto Stato. In effetti, lo Stato riconosce ed applica unicamente la sua legge, la quale, attraverso i procedimenti da esso posti, è venuta ad esistenza al suo interno, andando a formare l'ordinamento giuridico. Lo Stato sceglie poi quali rapporti intende regolare e come regolarli. A questo livello di analisi, il problema dei limiti è quindi un problema essenzialmente interno.».
affermato quanto possa essere inconsistente il tentativo di riferire al territorio un rilievo generale sul piano della validità o efficacia degli atti normativi, poiché qualche ordinamento potrebbe essere privo, per definizione, di qualsiasi tipo di base territoriale o perché hanno carattere universalistico o internazionale oppure perché hanno potestà di imposizione derivata. Si potrebbe allora affermare che tale impostazione dottrinaria valga solo per gli Stati nazionali o per quegli enti derivati che fanno riferimento a un proprio territorio.363
Per le ragioni esposte la teoria della territorialità intesa in senso formale come limite alla validità delle norme non può essere seguita non solo ai fini del presente studio ma, più in generale, perché tralascia taluni elementi fondamentali del fenomeno tributario.
2. Territorialità, in senso formale, come limite applicativo delle norme tributarie