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Autorità Nazionale Anticorruzione 5.2.4 L’applicazione degli obblighi in materia di contratti pubblici

Nel documento Relazione annuale 2015 (pagine 159-162)

Come noto, ai sensi dell’art. 1, co. 32, della legge 190, la trasparenza dell’attività amministrativa inerente i procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, deve essere garantita dalle amministrazioni e gli enti tramite due tipologie di adempimento:

a) mediante la pubblicazione, nei propri siti web istituzionali, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”, di uno specifico insieme di informazioni previsto dalla medesima norma (struttura proponente, oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate);

b) mediante la trasmissione all’Autorità delle informazioni rilevanti (di fatto coincidenti con quelle da pubblicare nei propri siti), secondo le modalità dalla stessa indicate in apposita delibera.

All’Autorità la normativa affida il compito di inviare alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni previste.

Ai fini della trasmissione dei dati, l’Autorità aveva fornito con la delibera n. 26 del 22 maggio 2013 (e contestuale comunicato del Presidente in pari data), nonché con il successivo comunicato del Presidente del 13 giugno 2013, le specifiche del set di dati richiesto dalla norma e le indicazioni su come, in sede di prima applicazione, le SA dovevano procedere per ottemperare all’adempimento.

Nel corso del 2015 l’Autorità ha inteso procedere a una revisione della citata delibera sia per chiarire alcuni aspetti in precedenza legati alla fase di avvio della gestione degli adempimenti previsti sia per fornire indicazioni sulle modalità di applicazione di quanto previsto dall’art. 8, co. 2, della l. 69/2015 che è intervenuto sull’art. 1, co. 32, della l. 190/2012, specificando che informazioni di interesse devono essere trasmesse dalle SA ogni semestre.

Pertanto con la delibera n. 39 del 20 gennaio 2016 è stata confermata quale modalità a regime per l’attuazione dell’adempimento di trasmissione delle informazioni all’Autorità, ivi compreso quanto previsto dall’art. 8, co. 2, della l. 69/2015, quella basata sulle comunicazioni telematiche obbligatorie già effettuate ai sensi dell’art. 7, co. 8, del Codice. Tale scelta deriva dalla necessità di evitare un onere aggiuntivo a carico delle amministrazioni nonché una duplicazione di flussi informativi (con conseguenti costi e potenziali errori). Si evidenzia, comunque, che attraverso il Sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) vengono già acquisiti, relativamente a quelli di importo superiore ai 40.000 euro, la gran parte dei dati di cui la norma richiede anche la pubblicazione sui siti istituzionali. Per i contratti per i quali non è prevista l’acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) o SmartCIG (ad esempio, per le spese ‘economali’), invece, l’Autorità non è nelle condizioni di poter verificare le eventuali inadempienze agli obblighi previsti dalla norma, non essendoci una base informativa di raccolta di tali dati su cui eseguire il riscontro.

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Questo aspetto rappresenta una delle principali criticità per quello che è il ruolo che la norma assegna all’Autorità. Al riguardo, una possibile innovazione normativa per il superamento del problema potrebbe consistere nel richiedere, per appalti inferiori a un certo importo (ad esempio sotto i 40.000 euro), il solo obbligo di pubblicazione eliminando quello di trasmissione delle informazioni, con il vantaggio di mantenere la trasparenza nei confronti dei cittadini e ridurre gli oneri per le amministrazioni. Rispetto a quest’ultima finalità si potrebbe valutare anche la possibilità di introdurre una soglia minima al di sopra della quale far partire l’obbligo di pubblicazione, che potrebbe essere individuata in 1.000 euro, alla luce di quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016 che individua, appunto, tale soglia come quella oltre la quale scatta l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della PA o strumenti analoghi.

La nuova delibera innova anche in merito all’ambito dei soggetti tenuti alla pubblicazione delle informazioni relative alle gare, includendovi anche i soggetti individuati dall’art. 11, co. 2, del decreto 33 che operano come SA; ciò in quanto si è ritenuto opportuno uniformare l’ambito soggettivo di applicazione delle due disposizioni (legge 190 e decreto 33), anche in considerazione della sostanziale coincidenza dei dati oggetto di pubblicazione.

Alla luce delle segnalazioni provenienti dalle amministrazioni e dagli enti e di quanto riscontrato direttamente, l’Autorità ha proceduto a un’analisi delle problematiche connesse agli adempimenti previsti. Una parte delle difficoltà deriva, sicuramente, dal fatto che trattandosi di una normativa abbastanza recente, le amministrazioni non sono ancora riuscite ad adeguarsi pienamente; ciò riguarda sia le piccole amministrazioni sia quelle di maggiore dimensione, probabilmente soprattutto a causa di difficoltà di natura tecnica (ad esempio per la necessità di professionalità con skill adeguato) o organizzativa (ad esempio, per la necessità di individuare una struttura preposta alla raccolta e gestione delle informazioni disponibili, talvolta anche molto consistenti, da utilizzare per i successivi adempimenti).

A conclusione della verifica automatizzata realizzata dall’Autorità nel 2016, si è riscontrato un miglioramento sia nella quantità che nella qualità dei dati pubblicati. Il numero di amministrazioni per le quali non è stato possibile acquisire le informazioni dai propri siti web, ha avuto una lieve flessione, ma è risultato essere ancora alto anche per l’anno 2016 ovvero pari al 56%. Di conseguenza, per la maggior parte delle amministrazioni non è stato possibile eseguire le verifiche di natura “sostanziale” relative a congruità, veridicità e completezza dei dati pubblicati, mediante il confronto con le informazioni già presenti nella BDNCP. Il miglioramento rispetto allo scorso anno è dovuto anche a un insieme di misure messe in campo dall’Autorità nel dare un maggiore supporto per garantire un corretto adempimento degli obblighi previsti: la più significativa è stata la realizzazione, come peraltro già anticipato nel par. 1.5, della sezione “Registro comunicazioni Art.1 comma 32 L.190/2012” del catalogo dei dati aperti dell’Autorità, attraverso il quale le amministrazioni hanno potuto consultare e verificare gli esiti sia dell’inoltro della comunicazione di adempimento sia dell’accesso alle risorse pubblicate alle URL (uniform resource locator) comunicate. La disponibilità di tale servizio

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ha sensibilizzato e spinto molte amministrazioni a correggere gli errori commessi, fenomeno riscontrabile anche dalle numerose richieste di supporto e chiarimenti pervenute all’Autorità. Un ulteriore dato interessante, che emerge per l’inizio dell’anno 2016, riguarda il crescente numero di affidamenti pubblicati dalle amministrazioni, circa il 60% in più rispetto all’anno precedente. Rimane però una percentuale significativa di differenza tra i dati pubblicati dalle amministrazioni e quelli acquisiti dall’Autorità nell’ambito delle attività di competenza.

L’intero processo dovrà essere rivisto alla luce delle recenti modifiche normative introdotte dal Nuovo Codice e dal d.lgs. 97/2016.

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PARTE III

Nel documento Relazione annuale 2015 (pagine 159-162)