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L’esercizio del potere sanzionatorio

Nel documento Relazione annuale 2015 (pagine 155-158)

L’esercizio del potere di ordine: le risultanze nel biennio 2014-2015

5.2.3 L’esercizio del potere sanzionatorio

L’art. 47 del decreto 33 prevede uno specifico regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi di comunicazione di alcuni dati concernenti i titolari di incarico di indirizzo politico-amministrativo di cui all’art. 14 del medesimo decreto, e di pubblicazione e comunicazione dei dati relativi agli enti controllati di cui agli artt. 22, co. 2, e 47, co. 2, ultimo periodo, del decreto stesso.

In particolare, l’art. 47, co. 1, sanziona la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado (art. 14, co. 1, lett. f)), nonché tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica (art. 14, co. 1, lett. c)).

Le principali indicazioni sulla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 sono state fornite dall’Autorità con la del. 144/2014.

Ai sensi dell’art. 47, co. 2, è sanzionata, invece, la violazione degli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 22, co. 2, del d.lgs. 33/2013. Secondo tale disposizione le amministrazioni sono tenute a pubblicare ed aggiornare annualmente, con riguardo alle categorie di enti di cui all’art. 22, co. 1, lett. da a) a c), - enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico, società partecipate, con l’esclusione delle società menzionate al co. 6 del medesimo

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articolo -, i seguenti dati: ragione sociale, misura dell’eventuale partecipazione dell’amministrazione, durata dell’impegno, onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione, numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo, trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, incarichi di amministratore dell’ente e il relativo trattamento economico complessivo.

Al fine di porre le amministrazioni nella condizione di pubblicare i dati sopra elencati, l’art. 47, co. 2, del d.lgs. 33/2013 pone in capo agli amministratori societari l’obbligo di comunicare ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro 30 giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro 30 giorni dal percepimento. Essi sono tenuti, pertanto, a comunicare i dati sopracitati al RT di ciascun socio pubblico o a altro soggetto individuato nel PTTI o in altra disposizione anche regolamentare interna ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale di ciascun socio pubblico. La mancata comunicazione dà luogo alla sanzione amministrativa pecuniaria disposta dal medesimo art. 47, co. 2.

Con la del. 10/2015, in base a una lettura sistematica della normativa sulla trasparenza e della l. 689/1981 viene individuata l’ANAC quale soggetto competente all’avvio del procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui all’art. 47, co. 1 e 2, d.lgs. 33/2013 ed è altresì individuato nel Prefetto del luogo in cui ha sede l’amministrazione o l’ente in cui sono state riscontrate le violazioni l’autorità amministrativa competente all’irrogazione delle sanzioni amministrative.

In questa ottica, gli OIV ovvero le strutture o i soggetti con funzioni analoghe, in attuazione del potere di attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsto dall’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. 150/2009, e anche in relazione alle segnalazioni ricevute dai RT, ai sensi dell’art. 43, co. 1 e 5, del d.lgs. 33/2013, comunicano all’ANAC le irregolarità riscontrate in relazione agli adempimenti di cui al citato art. 47, co. 1 e 2. Qualora non sia stato effettuato all’Autorità il pagamento in misura ridotta, il Presidente, in base all’art. 19, co. 7, del d.l. 90/2014, ne dà comunicazione, con un apposito rapporto ai sensi dell’art. 17, co. 1, della l. 689/1981 al Prefetto del luogo ove ha sede l’ente in cui sono state riscontrate le violazioni per l’irrogazione della sanzione definitiva. Il Prefetto comunica al Presidente dell’ANAC l’esito della procedura sanzionatoria e all’amministrazione, all’ente o all’organismo interessato l’eventuale provvedimento sanzionatorio adottato anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 47, co. 1, del d.lgs. 33/2013, nella sotto-sezione relativa agli organi di indirizzo politico.

In data 15 luglio 2015 l’Autorità ha, quindi, adottato il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’art. 47 del decreto 33, allo scopo di assicurare adeguata disciplina al procedimento sanzionatorio di che trattasi, per la parte relativa all’applicazione, da parte di ANAC, della sanzione in misura ridotta, in conformità alla del. 10/2015.

Nel corso del 2015 l’Autorità, nello svolgimento dei compiti di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione, e anche sulla base delle comunicazioni ricevute dagli OIV o

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organismi con funzioni analoghe, ha trasmesso 110 richieste di notizie ai RT in merito alla mancata pubblicazione dei dati di cui agli artt. 14 e 22 del medesimo decreto, come previsto dagli artt. 4 e 7 del predetto regolamento sanzionatorio.

Tabella 5.11 Richieste di notizie al RT in merito alla mancata pubblicazione dei dati di cui agli artt. 14

e 22 del d.lgs. 33/2013. Suddivisione per comparto (2015)

Comparto Numero %

Comuni 45 40,9%

Enti pubblici locali 15 13,6% Società in controllo pubblico 11 10,1% Camere di commercio 4 3,7% Enti pubblici nazionali 9 8,2% Enti pubblici regionali 6 5,5%

Autorità portuali 5 4,5%

Province 4 3,6%

Enti di diritto pubblico non territoriali 4 3,6%

Università 2 1,8%

Altri enti di diritto privato in controllo pubblico 1 0,9% Aziende ed enti del SSN 1 0,9%

Comunità montane 1 0,9%

Consorzi di comuni 1 0,9%

Ente pubblico non economico 1 0,9%

Totale 110 100%

Fonte: ANAC

Nei casi in cui il RT ha attestato che l’inadempimento sia dipeso dall’omessa comunicazione da parte del titolare di incarico politico delle informazioni e dei dati previsti, l’Autorità ha avviato il procedimento sanzionatorio notificando la contestazione. Sono state pertanto notificate 57 comunicazioni di avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti di titolari di incarico politico, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, ai sensi dell’art. 47, co. 1, del decreto 33, con applicazione al titolare di incarico politico inadempiente della sanzione in misura ridotta. Si tratta, in prevalenza, di titolari di incarico appartenenti ad amministrazioni del comparto camere di commercio, autorità portuali e comuni.

Con riferimento alle comunicazioni di avvio del procedimento sanzionatorio notificate nel 2015, sono stati registrati 17 pagamenti della sanzione in misura ridotta per un ammontare complessivo di 17.000 euro e sette ricorsi al Prefetto da parte dei soggetti contestati. Inoltre, l’Autorità ha trasmesso al Prefetto, ai sensi dell’art. 19, co. 7 del d.l. 90/201 e dell’art. 17 co.1

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della l. 689/1981, 26 rapporti per mancato pagamento della sanzione in misura ridotta oltre il termine dei 60 giorni.

Tabella 5.12 Comunicazioni di avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti di componenti

degli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi dell’art. 47, co. 1, del d.lgs. 33/2013. Suddivisione per comparto (Dati al 31 marzo 2016)

Comparto Numero %

Camere di Commercio 19 33,3%

Autorità portuali 23 40,4%

Comuni 8 14,0%

Province 6 10,5%

Società in controllo pubblico - 0,0% Enti di diritto pubblico non territoriali 1 1,8%

Totale 57 100%

Fonte: ANAC

Elenco dei soggetti che hanno omesso la pubblicazione dei dati

Nel documento Relazione annuale 2015 (pagine 155-158)