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Un altro problema interessante è quello del bando dell’universitas. Esso richiama naturalmente una questione più generale, quella della responsabilità criminale e della punibilità in sede penale di una colletti- vità di persone91. Su ciò la dottrina di diritto comune, tanto sul versante civilistico quanto su quello canonistico, aveva conosciuto un intenso travaglio, che l’aveva portata, dagli spunti offerti dalle fonti romanisti- che, tutto sommato avverse alla punibilità dei corpora, passando per le riflessioni canonistiche, concentrate sul problema della punibilità degli innocenti, fino alle mature posizioni di Bartolo, che aveva ammesso la punibilità delle universitates, anche quanto alla distruzione per ara-

trum, riservandola però alla esclusiva autorità del princeps, come solo

padrone non dei singoli edifici ed elementi che la compongono, ma del- la civitas nel suo insieme, del suo corpus92.

91 Si cui rinvio a D. Q

UAGLIONI, «Universi consentire non possunt», cit. Inoltre

G. CHIODI, «Delinquere ut universi». Scienza giuridica e responsabilità penale delle

universitates tra XII e XIII secolo, in Studi di storia del diritto, III, Milano, 2000, pp.

383-490; infine W. ULLMANN, The Delictal Responsibility of Medieval Corporation, in

The Law Quarterly Review, LIV (1948), pp. 77-96.

92 Su tutto ciò si veda D. Q

UAGLIONI, «Universi consentire non possunt», cit., so-

prattutto pp. 409-420. Per le universitates, su cui esiste un’amplissima bibliografia, rinvio almeno a F. LIOTTA, Persona ficta. Spunti prodromici della teoria di Sinibaldo

de’ Fieschi nei glossatori civilisti, in P. NERVI (a c. di), Dominii collettivi e nuovi pro-

tagonismi per la promozione dello sviluppo rurale, Atti della VI Riunione scientifica

(Trento, 9-10 novembre 2000), Padova, 2002 (Università degli Studi di Trento. Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive, 6), pp. 19-29, pubbli- cato anche in Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamanca, IV, Napoli, 2001, pp. 531-544; questo contributo di Filippo Liotta è stato pubblicato anche, sotto forma di schema e con il titolo Apporti dei glossatori civilisti alla dottrina della persona giuridi-

ca, in T. BERTONE,O. BUCCI (a c. di), La persona giuridica collegiale in diritto romano

e canonico. Aequitas romana ed aequitas canonica, Atti del III Colloquio e del IV Col-

loquio: Diritto romano - diritto canonico (Roma, 24-26 aprile 1980 e 13-14 maggio 1981), Città del Vaticano, 1990, p. 123; inoltre D. QUAGLIONI, Corpus, universitas,

pluralità di corpi: alle radici di un archetipo giuridico-istituzionale, in D. ZARDIN (a c.

di), Corpi, «fraternità», mestieri nella storia della società europea, Roma, 1998, pp. 39-49; R. ORESTANO, Il «problema delle persone giuridiche» in diritto romano, I, Tori-

Nell’opera di Nello, l’eco di quelle discussioni è ancora ben avverti- bile. La questione è se una universitas o un collegium possano essere posti al bando93. Si tratta di una quaestio molto dibattuta, in particolare sul punto se una comunità possa delinquere, ed essere punita, e come ciò sia possibile94. Agli inizi del secolo XV, però, essa aveva perso buona parte della sua attualità. Il lungo lavorio degli interpreti medieva- li era giunto infine ad esiti largamente condivisi, che permisero a Nello di concludere che una comunità ha capacità penale, dal lato attivo e passivo95. Egli non ripercorre per esteso il cammino che ha condotto i

doctores a tale risultato, proprio perché ormai esso è definitivamente

raggiunto, sicché insistere sarebbe superfluo96. Piuttosto, egli tiene a precisare che, nel caso di giudizio criminale intentato contro una

universitas97, la contumacia della comunità non può essere dichiarata, se fra la citazione e la dichiarazione stessa non sia intercorso un tempo sufficiente a permettere la riunione dell’universitas, cosicché dev’esse- re cura dei giudici tenere conto di una tale necessità. Anzi, il giudice può costringere la comunità a creare un syndicus per la propria difesa, in modo da rendere più agevole la citazione e l’eventuale dichiarazione di contumacia, syndicus che può essere nominato anche solo per questo limitato scopo98.

«corpi» nel pensiero di Ulrich Zasius (1461-1535), in Dominii collettivi e autonomia,

cit., pp. 207-245: 237-245.

93 N

ELLO DA SAN GIMIGNANO, De bannitis, cit., f. 358vA n. 5: «Quinto quaero an

universitas possit poni in banno sive collegium aliquod».

94 Ibid.: «Haec quaestio fuit antiquitus multum examinata scilicet an possit

delinquere, et puniri et qualiter».

95 Ibid.: «Et finaliter concluditur quod potes [universitas] et delinquere, et

condemnari».

96 Ibid.: «Quae vitandae superfluitatis causa hic non inferuntur». 97 Su cui si veda D. Q

UAGLIONI, «Universi consentire non possunt», cit., pp. 418-

420: 418-419; ID., «Fidelitas habet duas habenas», cit. (= ID., «Rebellare idem est

quam resistere», cit.).

98 N

ELLO DA SAN GIMIGNANO, De bannitis, cit., f. 358vA n. 5: «Advertendum tamen

quod ubi banniri potest … universitas contumax constituitur quod debet intelligi scilicet postquam post citationem potuit congregari. Ante autem non potuit contumax reputari … Et ideo caveant iudices, ut congruum terminum in citatione assignent. Potest etiam iudex talem universitatem contra quam procedit cogere ad creandum syndicum qui eam defendat, et ex cuius citatione facilius possit contumacia constitui … quod possit cogi

Da ultimo, il bando di una universitas presenta un’altra difficoltà. Si tratta infatti di stabilire se esso si estingua con la morte di tutti gli

homines che di quell’universitas costituiscono il sostrato umano. In so-

stanza, è il problema della persona giuridica come persona ficta che si pone ancora una volta con ineludibile urgenza. Nonostante tutto, infatti, non si può ignorare che una comunità è formata da uomini, e l’astrazio- ne della personalità giuridica, secondo la dottrina di diritto comune, non può giungere fino a far dimenticare il suo essere creazione fittizia del diritto e del pensiero giuridico. Ecco il caso così come lo descrive Nel- lo99:

Decimosexto et ultimo quaeritur universitas quaedam puta villae, vel alicuius collegii fuit bannita … per multos annos stetit civitas banniens, quibus condemnationem non exigit, deinde mortuis omnibus qui tunc erant de illa universitate vult bannum exigere. dicunt illi de universitate quod bannum fuit extinctum per mortem eorum, qui tunc erant. Quaeritur quid iuris.

La risposta presuppone una distinzione. Se infatti tutti i membri ori- ginari dell’universitas siano morti senza essere sostituiti, allora anche il bando muore con l’ultimo di loro. Una eventuale successiva ricostitu- zione della comunità, resta sotto questo aspetto assolutamente inin- fluente. Al contrario, se, come per lo più accade, alla morte di ciascuno o di alcuni di essi un altro succeda, allora la comunità originaria non viene mai meno, perpetuandosi attraverso la successione delle genera- zioni, e lo stesso accade del bando100.

ad creandum syndicum ad litem tantum». Noto per inciso l’influenza del commentario di Baldo a l. Neque societas § Quod si nemo, ff. Quod cuiuscumque universitatis nomi-

ne vel contra eum agatur (D. 3, 4, 1, 2): «Nota tamen quod antequam universitas possit

congregari non potest in contumacia constitui»; cfr. BALDO DEGLI UBALDI,

Commentaria In primam Digesti Veteris Partem, cit., f. 213vB n. 2.

99 N

ELLO DA SAN GIMIGNANO, De bannitis, cit., f. 406rA n. 16.

100 Ibid.: «Si ante omnium mortem nullus alius fuisset in collegio substitutus, tunc

enim verum est quod dissoluta est universitas per mortem omnium, et sic bannum extinctum. Et licet alii postea vel ex concessione superioris, vel propria auctoritate constituerint ibi collegium, vel universitatem, non tamen illud est antiquum collegium, vel illa antiqua universitas, sed est nova, et ab ea bannum exigi non poterit … Si autem, ut plerumque contingit, uno mortuo, alius subrogatur, et sic de singulis, licet omnes illi

Quindi, sebbene una universitas, in quanto comunità umana, non possa sopravvivere alla estinzione proprio di tale elemento umano, tut- tavia, fin tanto che esso perduri, seppure mutando le individualità, an- che l’universitas perdura. E con essa, anche il suo status personale, eventualmente intaccato in modo più o meno profondo dal bando.

L’aspetto più interessante del pensiero di Nello su questo particolare problema si coglie però nelle allegazioni presenti nel testo. Egli si ap- poggia in sostanza sull’autorità bartoliana, e in particolare sul commen- to di Bartolo alla l. Sodales del titolo De collegiis et corporibus del Di- gesto (D. 47, 22, 4). Secondo Nello, per Bartolo, con la morte di tutti i suoi membri, l’universitas si dissolverebbe, e per conseguenza verrebbe meno anche il bando101. Orbene, se si va a leggere il testo bartoliano, ci si accorge che esso è stato riportato in modo estremamente limitato. Bartolo aveva bensì notato che i collegia si sciolgono per la morte di tutti i loro componenti102, ma per quanto riguarda la condizione giuridi- ca delle universitates, il suo discorso era stato assai più articolato. Par- lando dei privilegia universitatis, infatti, aveva distinto l’ipotesi in cui la cessazione della comunità era dovuta alla volontà dell’autorità supe- riore, nel qual caso cesserebbero anche i privilegi, dall’ipotesi di estin- zione per così dire spontanea, in cui privilegi e diritti sarebbero conser- vati dal luogo stesso in cui era costituita l’universitas, in cui rimarreb- bero incorporati103. Insomma, l’uso strumentale e limitato dell’autorità

qui tempore banni vivebant, mortui sint, tamen eadem est universitas … et ideo pote- runt ad bannum conveniri».

101 Ibid.: «Bartolus in l. finali C. [rectius ff.] de collegiis illicitis [D. 47, 22, 4] …

dicit quod omnibus mortuis collegium est dissolutum. ex quo sequitur quod bannum est finitum».

102 B

ARTOLO DA SASSOFERRATO, In Secundam ff. novi Partem, Venetiis, Apud

Iuntas, MDLXX., a l. Sodales, ff. De collegiis et corporibus (D. 47, 22, 4), f. 149rA n. 21: «Quaero qualiter collegia dissolventur? Responde quaedam est dissolutio, quae fit omnibus de collegio volentibus … vel omnibus mortuis nullo remanente».

103 Ivi, f. 149vA n. [24]: «Quaero, destructo collegio, an pereant privilegia ipsius

collegii? Responde quando collegium destruitur per superiorem propter illius collegii defectum, tunc pereunt omnia ipsius privilegia … Videtur enim pati maximam capitis diminutionem, et sic ipsius iura in totum consumuntur … Quandoque collegium non destruitur, sed dispergitur, verbi gratia universitas huius studii tempore mortalitatis recessit totaliter, ita quod nulla erat universitas studii Perusii, vel pone propter alium

bartoliana è funzionale a una dottrina che si sforza di contenere e limi- tare l’ambito applicativo del bando.