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Il «Tractatus Bannitorum» di Bartolo da Sassoferrato

In questa prospettiva, lo studio del Tractatus Bannitorum di Bartolo da Sassoferrato riveste una grande importanza10. Opera del giurista più rappresentativo della grande tradizione del ius commune, oggetto, come tutte le opere di Bartolo, di numerose ristampe durante tutto il Cinque- cento11, il Tractatus costituisce, pur nella sua relativa brevità, uno dei

9 M. S

BRICCOLI, Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie

della scienza penalistica moderna, Milano, 1974 (Per la storia del pensiero giuridico

moderno, 2), pp. 255-266. Tuttavia si veda ora, per alcuni aspetti, C. ZENDRI, La legi-

slazione pisana di Enrico VII. Problemi filologici e interpretativi, in Enrico VII, Dante e Pisa a 700 anni dalla morte dell’imperatore e dalla Monarchia (1313-2013), Atti del

convegno (Pisa-San Miniato al Tedesco, 24-26 ottobre 2013), cit.

10 Vari studi su Bartolo da Sassoferrato sono contenuti in Bartolo da Sassoferrato.

Studi e documenti per il VI centenario, I-II, Milano, 1962; si veda però soprattutto

F. CALASSO, Bartolo da Sassoferrato, cit.; D. QUAGLIONI, Bartolo da Sassoferrato

(1314-1357), in R. ESPOSITO, C. GALLI (dir. da), Enciclopedia del pensiero politico,

Roma-Bari, 2000, pp. 53-54; S. LEPSIUS, Bartolus de Saxoferrato, in C.A.L.M.A.

Compendium Auctorum Latinorum Medii Aevi (500-1500), II, Firenze, 2004, pp. 101-

156: 101B n. 161; EAD., Bartolo da Sassoferrato, cit. Ora si veda Bartolo da Sassofer-

rato nel VII centenario della nascita: diritto, politica, società, Atti del L Convegno

storico internazionale (Todi-Perugia, 13-16 ottobre 2013), Spoleto, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 2014 (Atti dei Convegni del Centro Italiano di Studi sul Bas- so Medioevo-Accademia Tudertina. N.S., 27), e la mia recensione in Sehepunkte, 15 (2015), consultabile all’indirizzo http://www.sehepunkte.de/2015/10/26697.html (rivi- sta on-line).

11 È impossibile dare qui anche solo un’idea della diffusione dei testi bartoliani. Ba-

sti dire che nella sola Lione i Tractatus furono editi almeno tre volte nella prima metà del secolo XVI, rispettivamente nel 1522, 1530 e 1546; cfr. H.-L. BAUDRIER, J. BAU- DRIER, Bibliographie Lyonnaise. Recherches sur les imprimeurs, libraires, relieurs et

fondeurs de lettres de Lyon au XVIe siècle, I-XII, Paris, Réimpression exacte de

l’édition originale, F. de Nobele, 1964, vol. XII p. 380, VIII pp. 53-54 e VII p. 402. Peraltro, la questione dell’autenticità delle opere bartoliane è estremamente complessa. In virtù dell’immensa autorità del giurista, gli furono attribuiti numerosi lavori in realtà di altri giuristi. Tuttavia il Tractatus Bannitorum sembra essere davvero riconducibile a

fondamenti della dottrina del bannum, dell’esilio inflitto come pena12, insieme all’analoga opera di Iacopo d’Arena e a quella quattrocentesca, assai più ampia, di Nello da S. Gimignano, entrambe stampate nella grande collezione dei Tractatus Universi Iuris13. La trattazione barto- liana rappresenta quindi una delle tappe, che scandiscono l’elaborazio- ne di una dottrina giuridica del bando da parte della tradizione di diritto comune, come ricordava oltre quarant’anni fa Carlo Ghisalberti14. Una tappa che, comunque, proprio grazie all’immenso prestigio di Bartolo e della sua dottrina, costituisce un imprescindibile punto di riferimento

Bartolo. Per questa attribuzione e per il più ampio problema posto dal corpus degli scritti “bartoliani”, oltre che per un ampio repertorio di manoscritti, cfr. F.CALASSO,

Bartolo, cit., pp. 643-663: 653. Calasso (ivi, p. 653) ricorda anche come il Tractatus sia

ritenuto da alcuni un estratto di un’opera giovanile di Bartolo, la Quaestio Lucanae

civitatis, che ne riproduce in buona parte il testo, anzi in forma più corretta. Invece,

secondo A. FEDRIZZI, Il «Tractatus Bannitorum» di Bartolo da Sassoferrato (1314-

1357), Tesi di Laurea discussa presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di

Trento, relatore D. Quaglioni, Trento, A. A. 1991-1992, pp. 59-72, il Tractatus sarebbe stato concepito come opera autonoma, negli anni della piena maturità del giurista, e poi inserito nella Quaestio. Ne fanno fede, secondo Fedrizzi, le contraddizioni esistenti fra la dottrina contenuta nella Quaestio e quella espressa nel testo relativo al bando aggiun- tovi in seguito. Inoltre, lo stile appare assai più maturo e Bartolo più sicuro di sé. Biso- gna inoltre ricordare che è attribuito a Bartolo, nonostante qualche dubbio, anche un

Tractatus Exbannitorum, dedicato soprattutto alla questione della capacità processuale

del bandito (F. CALASSO, Bartolo, cit., p. 655). Lo si può leggere in Consilia,

Quaestiones et Tractatus Bartoli a Saxo Ferrato, Venetiis, Apud Iuntas, MDLXX, ff.

133rA-133vA. Su questo però si ritornerà nel testo.

12 Ho visto l’opera bartoliana (d’ora in avanti citata semplicemente come De

bannitis) in Consilia, Quaestiones et Tractatus Bartoli a Saxo Ferrato, cit., ff. 132rB-

133rA.

13 Tractatus Illustrium in utraque tum Pontificii, tum Caesarei iuris facultate

Iurisconsultorum, XI/1, Venetiis, s. n., MDLXXXIIII, rispettivamente ff. 355rB-357rA

e 357rB-406rA.

14 Cfr. C. G

HISALBERTI, La condanna al bando nel diritto comune, cit., pp. 4-5.

Inoltre si veda D. CAVALCA, Il bando nella prassi e nella dottrina giuridica medievale,

Milano, 1978. Molto accurato, seppure relativo a un caso specifico, quello senese, P.R. PAZZAGLINI, The Criminal Ban of the Sienese Commune 1225-1310, Milano, 1979

(Quaderni di Studi Senesi, 45); per la situazione bolognese (e non solo) si veda G. MI- LANI, L’esclusione dal Comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città ita-

liane tra XII e XIV secolo, Roma, 2003. Rinvio anche al mio Éléments d’une définition juridique de l’exil, cit., ora rifuso peraltro in questo studio.

per i giuristi ben oltre il secolo XIV, almeno per tutto il Cinquecento15. Questo studio vuole essere l’occasione per rileggere la dottrina del maestro perugino, alla luce anche di quella di Iacopo d’Arena, che la precede cronologicamente e che, come vedremo, ne rappresenta l’espli- cito punto di riferimento. Pur con i limiti derivanti da una inevitabile provvisorietà, esso vuole quindi cercare di tracciare le linee fondamen- tali della “sistemazione” dell’istituto del bannum messa a punto da Bar- tolo, offrendo al dibattito storiografico alcuni spunti per una più ampia discussione intorno al problema dell’exilium, centrale proprio nel XVI secolo.