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3. Definizioni e campo di applicazione

5.2. Le clausole finali

La Parte Quinta, relativa alle Clausole finali, chiude la Convenzione delineando le procedure che si devono solitamente prevedere per ogni trattato internazionale.

169 Lo Statuto del Consiglio d’Europa, sottoscritto a Londra il 5 maggio 1949 (STCE 001), all’articolo 17 delinea la possibilità per il Comitato dei Ministri di costituire, per qualsiasi scopo lo si ritenga necessario, dei comitati o commissioni consultive o tecniche.

129

All’articolo 18 si ribadisce che la Convenzione è aperta alla firma da parte degli Stati membri del Consiglio d’Europa e soggetta agli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione (che andranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa). L’entrata in vigore della Convenzione invece avverrà dopo che i primi dieci Stati membri avranno dato il consenso a prendervi parte mediante gli strumenti di cui sopra, nel primo giorno del mese successivo ad un periodo di tre mesi dall’ultimo strumento depositato. Questo stesso tempo sarà necessario all’entrata in vigore della Convenzione per un qualsiasi Stato che depositerà il suo strumento in un momento successivo.

Una volta entrata in vigore la Convenzione qualsiasi Stato non membro del Consiglio d’Europa e l’Unione Europea potranno essere invitati dal Consiglio dei Ministri, previa decisione presa all’unanimità dai rappresentanti degli Stati Parte aventi diritto (secondo le modalità di cui da Statuto171) ad aderire alla Convenzione. Qualora

decidessero positivamente, i tempi di entrata in vigore saranno gli stessi degli Stati membri dal momento del deposito dello strumento presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa (art. 19). Per quanto riguarda l’Unione Europea non risulta che abbia ancora aderito alla Convenzione ma va sottolineata una delle 10 iniziative portate avanti nel 2018 dalla Commissione Europea per rafforzare gli effetti dell’Anno europeo del patrimonio culturale: è stato sottoscritto a giugno di quell’anno “The Faro Way”, un accordo (da 300.000 Euro) tra la Commissione Europea e il Consiglio d’Europa per la promozione congiunta della Convenzione di Faro in tutto il territorio europeo attraverso eventi, incontri, produzione di materiale informativo e supporto di buone pratiche relative alla Convenzione172.

171 All’articolo 20 dello Statuto del Consiglio d’Europa viene illustrato il meccanismo di voto delle Risoluzioni del Comitato dei Ministri. Alla lettera d si parla delle Risoluzioni che non sono relative alle questioni elencate nei paragrafi precedenti dell’articolo (ossia all’approvazione del bilancio di previsione, al regolamento interno, a quello finanziario e amministrativo e alle raccomandazioni su alcuni emendamenti degli articoli non prima inclusi): a queste si aggiunge anche la questione della richiesta di adesione di cui all’articolo 19.a della Convenzione di Faro. In questo caso, la decisione va presa a maggioranza dei due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei rappresentanti aventi diritto di partecipare alle sedute del Consiglio d’Europa.

172 SCIACCHITANO E., “Commissione Europea e Consiglio d’Europa uniscono le forze per promuovere la Convenzione di Faro” in Il giornale delle fondazioni, 15 giugno 2018

130

L’articolo 20 riguarda l’applicazione territoriale della Convenzione: al momento del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ogni Stato può specificare il territorio o i territori entro cui applicare la Convenzione al fine di garantire, come sottolinea la Relazione Esplicativa, anche a territori sotto la giurisdizione di Stati Parte, che hanno un loro specifico status storico o legale, il diritto di decidere separatamente sui propri affari interni. Sarà possibile tuttavia, mediante una dichiarazione da inviare al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere in qualsiasi momento i territori di applicazione, nei quali potrà entrare in vigore con gli stessi tempi di cui sopra. Una dichiarazione di questo tipo potrà essere ritirata in qualche momento e il ritiro avrà effetto dopo sei mesi dal ricevimento della notifica al Segretariato Generale.

Sempre mediante una notifica al Segretario Generale sarà possibile in qualunque momento denunciare la Convenzione; questa diventerà effettiva il primo giorno dopo un periodo di sei mesi dalla notifica (art. 21). Per quanto riguarda invece gli emendamenti, possono essere presentati sia da ogni Stato parte sia dal Comitato Direttivo; la proposta deve essere notificata al Segretario, che la comunicherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa, alle altre Parti e ad ogni Stato che ha aderito alla Convenzione. Ogni emendamento sarà esaminato, discusso e adottato dal Consiglio dei Ministri secondo le modalità di voto previste anche all’articolo 19 e il testo finale spedito alle Parti per l’accettazione. Per le Parti che decideranno di accettarlo, entrerà in vigore dopo i tre mesi successi alla comunicazione di accettazione al Segretario Generale da parte dei primi dieci Stati e uno stesso tempo anche per gli Stati che eventualmente accetteranno in seguito avranno mandato la relativa comunicazione. L’articolo 23 elenca le notifiche che il Segretariato Generale del Consiglio d’Europa è chiamato a inviare ai suoi Stati membri, alle Parti della Convenzione, ad altri Stati o all’Unione Europea, che hanno deciso, o a cui è stato chiesto, di aderire: ogni nuova firma, il deposito di strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, l’entrata in vigore degli atti di cui agli articoli 18, 19 e 20, ogni emendamento proposto e qualsiasi atto, dichiarazione, notifica o comunicazione inerente alla Convenzione.

131

Come detto alla fine, il testo della Convenzione è scritto in inglese e francese: entrambe le versioni sono ufficiali e depositate in un unico esemplare negli archivi del Consiglio d’Europa, e inviati in copia certificata ad ogni Parte della Convenzione dal Segretario Generale.