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Proposta di Legge 4486/2017 sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

2. CONSIGLIO D’EUROPA

2.1. Proposta di Legge 4486/2017 sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

Un tentativo di dare maggiore attenzione al tema del patrimonio immateriale del nostro Paese all’interno della legislazione italiana è stata la proposta di legge dal titolo

Disposizioni concernenti la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale61,

presentata nel 2017 alla Camera. Nella Relazione che ha accompagnato la presentazione ai parlamentari, riconoscendo l’importanza del patrimonio culturale materiale italiano e di tutto ciò che si è fatto finora per conservarlo, si è sottolineato che non è stato fatto altrettanto con tutte le espressioni, i saperi, le pratiche e conoscenze tradizionali di cui l’Italia possiede un’altrettanto ampia varietà. Tutelare,

60 La Circolare n.17, prot. 5021 del 3 maggio 2018 sui “Criteri e modalità di erogazione dei fondi destinati alle misure di sostegno per gli elementi del patrimonio culturale immateriale previste dall’articolo 4 della Legge 20 febbraio 2006, n.77”, emanata dal Segretario Generale del Ministero dei Beni e delle attività culturali, entra in vigore immediatamente. Le indicazioni relative ai fondi destinati ai beni UNESCO ai sensi della Convenzione del 1972 si trovano invece tra le direttive della Circolare n. 21 del Segretario Generale, prot. 8344 del 18 maggio 2016.

61 La Proposta di legge C. 4483 è stata presentata il 12 maggio 2017 alla Camera dei Deputati su iniziativa dei parlamentari Narduolo, Manzi, Rampi e Malisani. Il suo iter non è giunto a conclusione per l’interruzione della legislatura. Ha ripreso, saranno da vedere i risultati a cui si giungerà.

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valorizzare e promuovere anche questo tipo di patrimonio – si dice – può avere due conseguenze importanti: arricchire la conoscenza mantenendo viva l’identità delle persone e delle comunità e rilanciare l’economia italiana, rafforzandone la competitività con forme sostenibili. In più, va ricordato che la loro salvaguardia è anche un preciso obbligo internazionale imposto dalle Convenzioni UNESCO, dal Consiglio d’Europa e dalle direttive dell’Unione Europea. Tuttavia, le norme internazionali sono spesso troppo generali e sarebbe necessaria una disciplina unitaria più adeguata al contesto italiano; a questo viene in soccorso la legge in questione. Il testo di proposta è diviso in 18 articoli e due Capi: “Disposizioni generali” e “Misure di salvaguardia”. L’articolo 1, ricordando le potenziali opportunità della salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, stabilisce l’impegno di assicurare la vitalità delle pratiche tradizionali e la loro costante ricreazione, di garantire lo scambio di conoscenze ed esperienze, di preservare e trasmettere la memoria di una comunità, di promuovere le diversità culturali e di incoraggiare il dialogo tra le culture. Conformandosi agli obblighi e ai principi fissati dalla Convenzione del 2003 e dagli altri strumenti internazionali ed europei vigenti, la salvaguardia del patrimonio immateriale dovrà rispettare i diritti fondamentali della persona, i principi di uguaglianza e di solidarietà, di pluralismo, di accessibilità e partecipazione, di cooperazione, di dinamicità e di creatività, e infine di coordinamento e di comunicazione (art.2). All’articolo 3 viene definito il patrimonio culturale immateriale sulla scorta della Convenzione UNESCO del 2003 (art. 2 par. 1), ma declinato in dieci categorie adattabili al contesto italiano (vengono, per esempio aggiunte, le commemorazioni di eventi storici, le arti manuali, i mestieri e le manifatture tradizionali, le tradizioni alimentari ed enogastronomiche con relativi saperi codificati, le risorse uniche nei campi della conoscenza e dell’espressione umane). Passando all’aspetto più pratico, l’articolo 4 delinea le attività che competono allo Stato, alle Regioni e agli enti locali, le quali devono essere coordinate e partecipate: si tratta di identificare gli elementi del patrimonio e documentarli con inventari nazionali, di promuovere la ricerca scientifica, di garantire la conservazione, protezione, promozione e valorizzazione, di promuovere l’interpretazione delle espressioni e la loro trasmissione tra le generazioni, l’accesso ai giovani, di riallestire o recuperare

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spazi e attrezzatture utili alla salvaguardia e di favorire il dialogo tra le comunità. All’articolo successivo - in linea con le direttive presenti nella Convenzione di Faro - si spinge lo Stato italiano a promuovere la salvaguardia del patrimonio immateriale per garantire un equilibrio tra tradizione e innovazione, mettere in relazione l’identità di una comunità e le diversità culturali e soprattutto assicurare uno sviluppo sostenibile, fondato sull’integrazione tra crescita economica e tutela ambientale. All’articolo 6 viene incentivata anche un’ampia partecipazione di comunità, gruppi, organizzazioni non governative e individui (ciascuno dei quali viene definito precisamente nell’articolo) alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, in attuazione anche del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118 della Costituzione. Sempre in conformità con questo articolo, sono attribuite le funzioni amministrative di salvaguardia allo Stato, alle Regioni e agli enti locali: il primo tramite il Ministero preposto, le Regioni attraverso uffici specifici o delegandone l’esercizio agli enti locali dei singoli territori. Questi sono tuttavia invitati a stipulare accordi per definire strategie comuni di salvaguardia del patrimonio immateriale su base nazionale, regionale o subnazionale, in assenza dei quali spetta alla Regione assicurarla nel proprio territorio (articolo 7). All’inizio del Capo II, sulle “Misure di salvaguardia”, l’articolo 8 prevede l’istituzione dell’Osservatorio nazionale per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, composto da esperti qualificati nei diversi ambiti del patrimonio immateriale, rappresentanti delle organizzazioni non governative e membri degli osservatori regionali: ha il compito di promuovere processi partecipativi di identificazione e inventariazione, di realizzare studi sul patrimonio, di individuare metodologie di scambio, raccolta ed elaborazione dati su di esso, di monitorare le pratiche e i progetti, formulando proposte e fornendo dati al Ministero, promuovendo programmi di educazione e sensibilizzazione o esprimendo pareri sugli schemi di accordi internazionali, atti normativi o sul Piano nazionale di salvaguardia. Con l’articolo 9 si prevede di istituire un Inventario nazionale del patrimonio culturale immateriale, con strumenti digitali interattivi e secondo gli standard internazionali, che deve essere custodito, aggiornato e gestito dal Ministero. L’articolo 10 propone di stendere un Piano nazionale di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale che viene approvato dal Governo, su proposta del Ministero e d’intesa con la Conferenza

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unificata Stato-regioni, sentito prima l’Osservatorio, ai fini di promuovere una programmazione e gestione coordinata delle attività dello Stato, delle Regioni e degli enti locali nella salvaguardia del patrimonio. Il Ministero istituisce, custodisce e aggiorna anche una Lista nazionale del patrimonio culturale immateriale dove vengono iscritti gli elementi del patrimonio culturale immateriale più rappresentativi delle comunità e dei gruppi nel territorio italiano; il procedimento, qui illustrato, prevede che la richiesta di inserimento provenga dagli interessati ma anche che sia il Ministero per primo a fare la proposta di candidatura (art. 11). L’articolo 12 propone un’altra lista per il patrimonio culturale immateriale che necessita di salvaguardia urgente, in linea con le modalità scelte dalla Convenzione UNESCO del 2003. Infine, si prevede anche l’istituzione di un Registro nazionale delle buone pratiche di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, dove potrebbero essere inserite le pratiche, le metodologie e i progetti di salvaguardia adottati ai vari livelli: si auspica che possa diventare una piattaforma per lo scambio di conoscenze ed esperienze in materia (art. 13). Si raccomanda inoltre che Stato, Regioni ed enti locali, in collaborazione con università e istituti di ricerca, sostengano e realizzino ricerche, studi e attività conoscitive sul patrimonio immateriale, raccogliendo sistematicamente i dati e risultati di queste (art. 14); questo potrà servire anche agli organi amministrativi territoriali per promuovere l’educazione e la sensibilizzazione sul patrimonio immateriale con programmi specifici per gruppi e comunità, predisponendo anche spazi appositi per le rappresentazioni ed espressioni del patrimonio e rimuovendo ostacoli all’accesso a tale patrimonio, informando infine anche il pubblico del pericolo cui è sottoposto (art. 15). All’articolo 16 si ricordano altre possibili misure di salvaguardia, quali il sostegno degli organi territoriali a ecomusei, musei demo-etno-antropologici, musei locali e di comunità o la promozione dell’iscrizione di elementi del patrimonio anche nelle liste UNESCO; compito invece del Ministero la predisposizione di un rapporto sulle misure adottate per l’applicazione della Convenzione (art. 17). L’articolo 18 tratta del finanziamento delle misure di salvaguardia, che deve essere ricercato nei contributi dello Stato, delle Regioni o degli enti locali, in sponsorizzazioni o altre forme di contribuzione oppure

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stringendo accordi di intesa con fondazioni bancarie che abbiano nello Statuto scopi di utilità sociale nel settore artistico, culturale, paesaggistico o ambientale.