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Altro settore di interesse per il patrimonio culturale immateriale di una Regione, e di maggiore interesse ai fini di questo lavoro, è quello dell’artigianato artistico, di tradizione e di qualità. Gli oggetti realizzati sono i prodotti tangibili del lavoro artigiano, ma soprattutto rappresentano le testimonianze primarie dei mestieri e delle tecniche tradizionali e della storia e caratteristiche di un territorio e dei suoi abitanti. Da preservare, tuttavia, non sono solo i prodotti, quanto gli artigiani stessi, coloro che tuttora conservano i saperi e le conoscenze, che per la maggior parte dei casi sono state tramandate loro dai padri o accumulate in una vita di lavoro, e che ora faticano a trasmettere loro volta alle nuove generazioni, sia per lo scarso o nullo interesse spesso dimostrato da queste, sia per il numero degli artigiani che, ormai sempre più anziani, continua a diminuire.

La normativa nazionale di riferimento è la Legge-quadro sull’artigianato76 del 1985, nella quale viene sancita la potestà legislativa e amministrativa delle Regioni in materia di artigianato, per quanto riguarda la tutela, salvaguardia e promozione dello stesso; si dovette tuttavia aspettare il 2001, quando la Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 riconobbe e assegnò a tutte le Regioni, incluse quelle a statuto ordinario, la competenza legislativa “esclusiva” nei confronti dell’artigianato.

Le prime leggi regionali sull’artigianato risalgono agli anni Ottanta, ma già dallo scorso decennio si è avvertita la necessità di rinnovare la normativa vigente, approvando nuove leggi regionali di modifica o emanandone aggiornamenti. I testi delle normative precedenti contenevano disposizioni che, pur con le dovute specificazioni regionali, seguivano una stessa struttura di base: prevedevano tutte l’istituzione di un Albo delle imprese artigiane (con relativi procedimenti di iscrizione), di Commissioni provinciali con funzioni di gestione dell’Albo e di supporto alle attività di tutela e valorizzazione della Regione e di una Commissione regionale per l’artigianato, infine la previsione del relativo meccanismo sanzionatorio e degli oneri necessari all’attuazione.

76 La Legge-quadro sull’artigianato n. 443 del 8 agosto 1985 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 199, il 24 agosto 1985.

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L’esempio indubbiamente più recente - ma anche più interessante per il nostro lavoro - è quello del Veneto: la legge regionale sull’artigianato, emanata nel 1987 è stata abrogata e sostituita dalla nuova L.R. 8 ottobre 2018 n. 34, Norme per la tutela, lo

sviluppo e la promozione dell’artigianato veneto77. Se le finalità espresse all’articolo 1

della normativa precedente stabiliva l’applicazione a livello regionale della Legge-

quadro nazionale sull’artigianato del 1985, già la nuova legge si differenzia

affermando nei primi articoli l’impegno della Regione a riconoscere la funzione sociale ed economica dell’artigianato e a promuoverne la tutela, la valorizzazione delle espressioni del territorio attuando politiche che favoriscano le attività artigiane, l’accesso al credito, la ricerca, la formazione e la promozione delle produzioni e promuovendo l’attrattività del territorio veneto per incentivare l’insediamento e lo sviluppo delle imprese artigiane. Agli articoli 3 e 4 vengono definiti l’imprenditore artigiano come titolare, e produttore egli stesso, dell’impresa artigiana; quest’ultima, per legge, deve possedere alcuni requisiti (un’attività finalizzata alla produzione di beni o prestazione di servizi, con lavoro personale e professionale, e il rispetto dei limiti dimensionali di cui all’art. 6) ed esercita nelle forme e nei modi che sono stabiliti all’articolo 5, con la possibilità di unirsi in consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa. Agli articoli 8-12 viene riproposto l’Albo regionale delle imprese artigiane - già presente nella precedente normativa - cui sono obbligate ad iscriversi le imprese o i consorzi artigiani suddetti, anche per godere di agevolazioni; esso viene gestito dalla Regione e dalle Camere di Commercio e dalla Regione. L’articolo 13 elenca le funzioni di queste ultime: mantenimento, conferme, cancellazioni e certificazione dell’iscrizione delle imprese nell’albo, controlli annuali sul mantenimento dei requisiti e altri compiti dettati da leggi regionali. Anche la Commissione regionale per l’artigianato viene confermata nella nuova legge (artt. 14-16): si tratta di un organo amministrativo regionale di rappresentanza e tutela dell’artigianato, che decide sui ricorsi sull’Albo proposti contro le decisioni delle Camere di Commercio, emana direttive a queste, esprime pareri in materia di artigianato o sulle modalità di

77 La legge regionale Veneto 31 dicembre 1987, n. 67 dal titolo Disciplina sull’artigianato (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 76/1987) è stata abrogata e sostituita dalla nuova Legge regionale 08 ottobre 2018, n. 34, che è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 102 del 12 ottobre 2018, e intitolata Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell’artigianato veneto. Quest’ultima è stata riportata per intero nelle Appendici del lavoro.

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riconoscimento del titolo di maestro artigiano. Gli articoli 17 e 18 sono fondamentali perché stabiliscono gli impegni della Regione a concedere agevolazioni atte a favorire la nascita di nuove imprese, il sostegno dell’artigianato artistico e tradizionale o delle imprese che interpretano la cultura della comunità, il sostegno alla formazione imprenditoriale e specialistica, ai processi di innovazione, ricerca e trasferimento tecnologico nelle imprese artigiane, alla manifattura innovativa e al valore artigiano. Si impegna inoltre ad intervenire in merito al recupero di antichi mestieri artigiani regionali, a favorire l’accesso al credito da parte delle imprese artigiane e il raccordo tra le imprese e il mondo della formazione e dell’istruzione, il ricambio generazionale, gli interventi di digitalizzazione e la diffusione dell’internazionalizzazione all’interno delle imprese artigiane. Il titolo di maestro artigiano viene dato sulla base di alcuni requisiti minimi e segnalato poi nell’Albo (art. 19), mentre le botteghe nelle quali opera possono diventare botteghe scuola (art. 20), grazie anche alle collaborazioni tra scuole, università, centri di ricerca e con le imprese artigiane e alla costituzione di reti territoriali tra soggetti del sistema educativo, economico e della ricerca per promuovere integrazione con il lavoro artigiano. L’articolo 22 tratta dell’artigianato artistico, tipico e tradizionale, che viene tutelato, valorizzato e promosso dalla Giunta regionale; a questo proposito, la Regione promuove iniziative per valorizzare le imprese artigiane in esercizio da almeno quaranta anni, che possono essere iscritte in un elenco, e dotarsi di un contrassegno grafico con la dicitura di impresa tradizionale, da usare anche nell’iscrizione all’Albo (art. 23). Infine, gli ultimi articoli stabiliscono le sanzioni amministrative previste per chi omette l’iscrizione all’Albo o modifica nel tempo i requisiti necessari all’iscrizione e infine gli oneri messi in conto ai fini dell’applicazione della legge.

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CAPITOLO SECONDO

PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE:

CONVENZIONE UNESCO (2003) E

CONVENZIONE DI FARO (2005)

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Premesse al capitolo

Nel capitolo precedente si sono analizzati in modo scientifico i riferimenti al patrimonio culturale immateriale contenuti nelle fonti del diritto a tutti i livelli (internazionale, regionale, nazionale e subnazionale). Ora si discuterà più approfonditamente dell’importanza di tale patrimonio attraverso lo studio dei due principali strumenti normativi adottati a riguardo e che ne stabiliscono il pieno riconoscimento e l’attenzione per la salvaguardia dei suoi aspetti all’interno del diritto internazionale.

Il capitolo sarà diviso in due parti, l’una che analizza la Convenzione UNESCO sulla

salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003 e l’altra, fondamentale

alla parte propositiva del lavoro, che approfondisce la Convenzione del Consiglio

d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società del 2005, introdotte da una

breve discussione sul concetto stesso di patrimonio intangibile.

SEZIONE A

IL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE