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2. CONSIGLIO D’EUROPA

1.2. Codice dei beni culturali e del paesaggio (2004)

Per quanto riguarda la disciplina dei beni culturali, il testo ufficiale della Repubblica Italiana è il Codice dei beni culturali e del paesaggio51 del 2004. Il progetto è nato in seguito all’emanazione della Legge 137/200252, al cui articolo 10 si disponeva il

mandato al Ministero per i beni e le attività culturali di adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto legislativo in merito a beni culturali e ambientali, cinematografia, teatro, musica, danza e spettacolo dal vivo, sport, proprietà letteraria

50 Costituzione della Repubblica Italiana, 1946, art. 117

51 Il Codice dei beni culturali e del paesaggio è stato emanato come decreto legislativo il 22 gennaio 2004, n. 42 (e uscito sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 45, il 24 febbraio 2004). Il decreto è entrato in vigore a partire dal 1° maggio 2004. Ha subito numerose modifiche e aggiornamenti fino al 2017.

52 La Legge 137/2002, dal titolo Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e della Presidenza

del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici è stata emanata il 6 luglio 2007 e pubblicata nella

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e diritto d’autore. Il risultato di questo lavoro è stato la stesura del DDL 42/2004, scritto per adeguare al cambiamento dei tempi le precedenti norme statali in materia. Ora è il principale riferimento normativo dell’Italia per quanto riguarda i compiti di tutela, conservazione e valorizzazione del suo patrimonio culturale e di tutela e definizione dei piani paesaggistici.

Il Codice, dopo un Preambolo che cita le leggi di cui si è tenuto conto per il lavoro di preparazione, è composto da un totale di 184 articoli, divisi in cinque Parti. La Parte Prima, dedicata alle Disposizioni generali (artt. 1-9), contiene i principi generali che sottendono a tutte le disposizioni del decreto. All’articolo 1 è ribadita l’importanza di preservare la memoria della comunità nazionale attraverso il suo patrimonio, del quale si deve assicurare la conservazione e fruizione, pur tenendo conto delle esigenze di tutela. Il patrimonio culturale comprende sia i beni culturali (che saranno approfonditi nella Parte Seconda) sia i beni paesaggisti (oggetto invece della Parte Terza), entrambi destinati alla fruizione collettiva (art. 2). Si definisce poi la tutela come quella disciplina che garantisce la protezione e conservazione del patrimonio, attribuendo allo Stato il compito di occuparsene, direttamente o in collaborazione con gli altri enti pubblici o privati (artt. 3-5). La valorizzazione invece, quale attività necessaria a promuovere la conoscenza del patrimonio e favorirne la fruizione, viene affidata alla potestà legislativa delle Regioni, in armonizzazione con le leggi di tutela dettate dal Ministero (artt-6-7). Nel 2008 è stato inserito l’articolo 7-bis53, con il quale

si stabilisce di includere nelle disposizioni del Codice “le espressioni di identità culturale collettiva” contemplate nelle Convenzioni UNESCO del 2003 e 2005, qualora però posseggano delle testimonianze materiali e risultino applicabili ai sensi dell’articolo 10. La Parte Seconda, dedicata ai soli beni culturali, si divide a sua volta in tre Titoli: “Tutela”, “Fruizione e valorizzazione”, “Norme transitorie”. L’articolo 10, introduttivo del primo Titolo, definisce i beni culturali come “le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fini di lucro (...) che presentano interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico”54 ed

53 Articolo inserito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

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elenca, con relative specificazioni, i beni che possono essere considerati tali; sono state aggiunte, al comma 3, le “cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione”55, dimostrando la

volontà di riconoscere il bene quale testimonianza dell’identità della comunità nazionale. La definizione di bene culturale data all’articolo 10 ha rappresentato un’innovazione e svolta rispetto alle normative precedenti in materia, ma ancora non ha portato il Codice dei Beni culturali italiano a riconoscere a livello giuridico (e soprattutto a spostare l’attenzione su) il patrimonio immateriale di conoscenze, saperi e credenze tradizionali che l’UNESCO e l’Europa stanno già includendo nei loro strumenti. L’articolo 7-bis ne ha rappresentato un primo tentativo, ma è comunque limitato dal vincolo di oggettività che è richiesto a queste testimonianze per essere considerate alla stregua dei beni culturali inclusi nelle direttive del decreto. Si parla poi dei procedimenti di verifica e di dichiarazione dell’interesse culturale, oltre che della catalogazione dei beni (artt. 12-17). Sono presentate le disposizioni relative alla vigilanza e all’ispezione sulla conservazione dei beni culturali, alle misure - come interventi vietati o che necessitano di autorizzazione - di protezione dei beni (Sezione I, Capo III) e le misure di conservazione, relative alla prevenzione, la manutenzione e il restauro (Sezione II, Capo III) o altre forme di protezione, come il “vincolo indiretto”. Ai fini di trovarne le adeguate forme di promozione e salvaguardia – l’articolo 52 individua i “locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell’identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7 bis”56; si tratta di un altro piccolo passo verso l’identificazione di attività che

possono essere incluse tra i beni culturali per il valore identitario e collettivo che possiedono per un certo gruppo sociale. Il Capo IV (artt. 53-64) si occupa di circolazione in ambito nazionale, in particolare dei metodi di alienazione, prelazione e commercio di opere d’arte, mentre gli articoli 65-87 (Capo V) si occupano di circolazione in ambito internazionale: oltre ai principi generali, si parla di esportazione

55 Codice dei beni culturali e del paesaggio, 2004, art. 10, comma 3, lettera d)-bis 56 Codice dei beni culturali e del paesaggio, 2004, art. 52, comma 1-bis

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dal territorio dell’Unione Europea e della disciplina sulla restituzione e interdizione. Il Capo VI tratta delle scoperte e dei ritrovamenti fortuiti di reperti, in zona di terra o di mare. Il Capo VII (artt. 95-100) è invece dedicato all’esportazione di opere d’arte. Passando al Titolo II si arriva a trattare della fruizione dei beni culturali, nei suoi principi generali, all’uso individuale o di riproduzione dei beni (artt. 101-110), dei principi della valorizzazione dei beni (artt. 111-121) e infine della consultabilità dei documenti d’archivio. Dopo le Norme transitorie, nella Parte Terza dedicata ai beni paesaggistici viene definito il paesaggio come “territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni”57 e i

beni paesaggistici come immobili, aree di interesse pubblico (che comprendono aree naturali e geologiche, ville, giardini e parchi, bellezze panoramiche, complessi di immobili) e aree tutelate per legge come zone archeologiche, costiere, ghiacciai, montagne, fiumi e torrenti, vulcani, zone umide o territori coperti da boschi o con laghi (artt. 134/136/142). Anche per i beni paesaggistici si prevede la dichiarazione di notevole interesse (spiegata agli artt. 137-141) ma vi si aggiunge la pianificazione paesaggistica, ossia i piani urbanistico-territoriali che tengono in considerazione dei valori del paesaggio cui si rivolgono, e il cui procedimento è delineato all’articolo 135 e poi nel Capo III (artt. 143-145). Il Capo IV è dedicato al controllo e alla gestione dei beni soggetti a tutela, cioè di interventi soggetti o meno all’autorizzazione ministeriale, delle commissioni locali per il paesaggio o di casi di sospensione dei lavori. Dopo il Capo V sulle disposizioni di prima applicazione e transitorie, si trova la Parte Quarta del Codice, dedicata alle Sanzioni amministrative relative alla parte Seconda e alla Parte Terza (Titolo I - artt. 160-168), alle Sanzioni penali, anche in questo caso relativo ad entrambe le Parti (Titolo II - artt. 169-181). Il decreto termina con la Parte Quinta, con le Disposizioni transitorie, le abrogazioni e l’entrata in vigore (artt. 182-184) e con l’Allegato A sulle categorie di beni e del loro valore applicabile.

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