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7. Il riconoscimento giuridico degli ecomusei

7.1. La Legge Regionale veneta sugli ecomusei

Così è successo anche nel Veneto, dove peraltro - forse ancora più che nel territorio nazionale, come si è visto - la rivoluzione ecomuseale si è sviluppata con sfaccettature molto diverse e incerte; in alcuni casi, sono stati letti quasi dei tentativi di imprigionare il fenomeno nella rigida gabbia burocratica delle leggi298. La necessità di una normativa

o accordo di programma per la gestione degli ecomusei era emersa nel 2005, quando fu presentato un progetto di legge di Istituzione dell’Ecomuseo della Laguna di

Venezia299. Qualche anno più tardi, nel 2012, la Regione Veneto ha promulgato la

Legge regionale sull’istituzione degli ecomusei300, che è stata accolta favorevolmente

per l’attenzione riservata al fenomeno ecomuseale ma accompagnata anche da critiche per i richiami puntuali a concetti e disposizioni presenti in altre leggi regionali già in vigore o nelle proposte di leggi nazionali analizzate precedentemente301.

All’articolo 1 viene inquadrato l’oggetto della legge e l’importanza dell’istituzione degli ecomusei, che sono definiti come “sistemi museali connotati dalle identità geografiche presenti nei territori, caratterizzati dalle peculiarità storiche, paesaggistiche e ambientali visibili nei patrimoni di cultura materiale espressi dalle comunità locali, in un processo dinamico” e operando soprattutto “in un quadro di sviluppo sostenibile” 302 . Va sottolineata tuttavia la discutibile (e discussa)

interpretazione del significato di ecomuseo come “sistema museale”: esso infatti è un territorio che possiede un patrimonio specifico e riconosciuto dalla comunità che se ne prende cura, e non essendo un museo vero e proprio non può neanche essere

298 BALDIN L., 2014, op. cit.

299 RIVA R., “Ecomuseo: da strumento a processo” in RIVA R., Il metaprogetto dell’ecomuseo, Maggioli Editore, Milano, 2008, pp. 91-197;

300 La Legge Regionale n. 30 del 10 agosto 2012, Istituzione, disciplina e promozione degli ecomusei è stata presentata e approvata dalla Giunta Regionale il 10 agosto del 2012 e pubblicata successivamente nel Bollettino Ufficiale Regionale n. 67 il 17 agosto 2012;

301 BALDIN L., 2014, op. cit.

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identificato nei termini di rete o sistema museale303. Il secondo articolo identifica

invece le finalità principali di un ecomuseo: valorizzazione della diversità e complessità dei patrimoni culturali locali, di particolari sistemi urbani e territoriali e tipologie architettoniche tradizionali locali, di spazi, luoghi, strumenti di lavoro e altri oggetti che siano testimonianza della cultura materiale e dei patrimoni immateriali della comunità locale, ricerca e individuazione dei percorsi nel territorio ecomuseale, coinvolgimento attivo delle comunità, istituzioni culturali, creative e universitarie per la gestione delle attività ecomuseali, promozione e crescita di cooperazione tra soggetti imprenditoriali, musei d’impresa, università per perseguire uno sviluppo sostenibile, ricostruzione di contesti storici, sociali e culturali o di attività locali, trasmissione di saperi e tecniche artigianali tradizionali e tutela, valorizzazione e conoscenza del paesaggio. Per il riconoscimento degli ecomusei (art. 3) gli enti locali, singoli o associati, o le associazioni, istituzioni o altri organismi pubblici costituiti appositamente possono presentare un progetto di fattibilità (contenenti i soggetti promotori e gestori, le modalità di gestione degli spazi e beni dell’ecomuseo, il suo patrimonio e le sue infrastrutture e i temi di intervento) alla Regione, che valuta e ne dispone il riconoscimento, coordinando anche la creazione di una rete culturale degli ecomusei regionali. Il riconoscimento può avvenire però secondo alcuni criteri, elencati all’articolo 4: caratteristiche di coerenza e omogeneità culturale, geografica del territorio, partecipazione attiva della comunità durante la preparazione del progetto di fattibilità, presenza di enti locali nella gestione, presenza di elementi patrimoniali di riconosciuto valore per le comunità locali, esistenza e promozione di itinerari di visita all’ecomuseo assieme ai percorsi turistici del territorio e l’assenza di sovrapposizioni di ecomusei simili nello stesso territorio. La gestione degli ecomusei (art. 5) viene affidata agli enti locali nel cui territorio si trova l’ecomuseo o a organismi pubblici o privati appositamente costituiti, i quali dovranno definire i compiti di ciascun partecipante e le risorse da apportare, predisporre un programma di attività con gli obiettivi, le strategie e le risorse previste e un piano attuale di attuazione per l’anno successivo, che saranno trasmessi alla Giunta regionale. All’interno di questa viene istituito un Comitato scientifico (art. 6), composto dai dirigenti responsabili delle

303 Ibidem;

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strutture regionali competenti in materia di cultura e ambiente, da due esperti in materia di cultura, museologia, antropologia e ambiente delle Università del Veneto, da tre esperti delle stesse materie nominati dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e dall’UPI (Unione Province d’Italia), che ha il compito di elaborare la proposta dei requisiti di riconoscimento degli ecomusei, di elaborarne gli indicatori di funzionamento, di valutare i progetti di fattibilità presentati e convocare il Forum degli operatori del settore. Quest’ultimo si riunisce ogni due anni ed è sede di dibattito, elaborazione di proposte e scambio di pratiche alla quale partecipano rappresentanti designati sia dai singoli ecomusei sia dagli enti locali interessati, rappresentanti di associazioni o istituzioni che collaborano a promuovere e gestire gli ecomusei, esperti del settore e rappresentanti di ecomusei, università o centri di ricerca, di livello nazionale ed internazionale (art. 7). Come indicato all’articolo 8, per sostenere le attività svolte e la formazione del personale degli ecomusei riconosciuti, la Giunta regionale può avvalersi delle risorse che possono arrivare dai fondi destinati al Programma operativo regionale (POR - Parte FESR e Parte FSE), fino alla misura del 50% della spesa prevista dal programma di attività. Inoltre, vengono destinati gli oneri derivanti dalla legge, quantificando il necessario (150.000,00 per il 2012 che diventa 200.000,00 per i due esercizi successivi). Pur non presentando provvedimenti innovativi rispetto alla legislazione precedente, va ugualmente riconosciuta l’importanza di questa legge perché ha permesso di rendere giuridicamente applicabile e riconoscibile la normativa sull’istituzione e gestione degli ecomusei della Regione.