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Comunicazione COM(2007) 242 su un'Agenda Europea per la Cultura in

Nel documento L'arte di strada come patrimonio culturale? (pagine 119-124)

La Comunicazione COM(2007) 242 della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, del 10 maggio 2007 non apparsa in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, esamina il rapporto tra la cultura e l'Unione, nel contesto della globalizzazione mondiale, con l'intenzione di proporre una serie di obiettivi per una nuova agenda europea per la cultura162. La Commissione punta inoltre a

costituire nuovi partenariati e sviluppare altri metodi di cooperazione fra essa e gli Stati membri, il Parlamento Europeo e la Società Civile, poichè tale Agenda deve essere condivisa da tutti soggetti sopra elencati163.

La sempre maggiore consapevolezza del ruolo che l'Unione Europea deve svolgere nella promozione della propria ricchezza culturale è alla base della Comunicazione COM(2007) 242. Inoltre vi si ritrova l'assunto secondo cui, oggi, la cultura rappresenta un elemento essenziale per conseguire obiettivi di prosperità, solidarietà e sicurezza sul piano comunitario. Gli obiettivi della nuova Agenda della Cultura si possono raggruppare in base a tre principi: a) promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale; b) promozione della cultura quale catalizzatore della creatività nel quadro della strategia del Trattato di Lisbona per la crescita e l'occupazione; c) promozione della cultura quale elemento essenziale delle relazioni internazionali dell'UE.

Per la realizzazione del primo principio, ossia la promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale, si deve per prima cosa rammentare che lo sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali è già sancito dal Trattato TUE. Per non negare visibilità ad alcuna delle culture comunitarie, garantendo nel contempo a tutte dei trattamenti paritari, occorre alimentare la diversità culturale in un quadro di apertura e di scambi tra le diverse culture. La Comunicazione COM(2007) 242 mette anche l'accento

162 Fa seguito alla Comunicazione la successiva Relazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, del 19 luglio 2010, sull’attuazione dell’Agenda Europea per la Cultura COM(2010) 390, non pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, che espone le azioni realizzate a livello regionale e nazionale per il conseguimento degli obiettivi dell’Agenda Europea per la Cultura nonché le prime esperienze con i nuovi metodi di lavoro, segnatamente l'MCA (Metodo di Coordinamento Aperto) (vedi sotto).

163 Per questo e tutti gli altri punti esposti nel presente paragrafo, informazioni consistenti possono essere

trovate in lingua inglese sul sito

sulla necessità di favorire il dialogo fra le culture stesse, in rapporto ad una economia globale, per accrescere l'occupazione e la mobilità degli artisti o dei professionisti coinvolti e delle loro opere. In base a queste linee guida vengono definiti obiettivi specifici.

Per la realizzazione del secondo principio, legato anche alla promozione della crescita occupazionale, gli obiettivi saranno di tipo diverso, e dovranno prendere in considerazione necessariamente lo status delle industrie culturali e del settore creativo nell'Unione Europea che, come afferma la Comunicazione, “contribuiscono in misura importante al PIL, alla

crescita e all'occupazione in Europa. Come testimoniano le stime di uno studio indipendente realizzato di recente per conto della Commissione, nel 2004 più di 5 milioni di persone, pari al 3,1% del totale degli occupati dell'UE a 25, lavoravano nel settore della cultura, che ha rappresentato circa il 2,6% del PIL dell'Unione europea nel 2003, con una crescita significativamente maggiore rispetto a quella dell'economia in generale nel periodo 1999-2003”. L'importanza di questo settore industriale è sottolineata dal fatto che, negli ultimi

decenni e a livello mondiale, le produzioni culturali stanno acquisendo un ruolo di forza motrice in certi ambiti della produzione. La creatività è dunque il minimo comune denominatore dell'innovazione sociale e tecnologica e, di conseguenza, costituisce un’importante forza potenziale di crescita, in termini anche di competitività e occupazione, nell'Unione Europea. Gli obiettivi specifici in linea con questi principi, quindi, prenderanno in considerazione il ruolo della cultura quale strumento di sostegno e promozione della creatività e dell'innovazione.

In ultimo, c'è il principio guida che vede la cultura quale elemento essenziale delle relazioni internazionali. La Comunità e gli Stati membri, in base alla Convenzione UNESCO sulla Protezione e la Promozione della Diversità delle Espressioni Culturali, hanno riaffermato il loro impegno a includere la dimensione culturale quale elemento essenziale nei rapporti dell'Europa con i Paesi e le Regioni partner, nell'intento globale di promuovere la conoscenza delle culture europee nel mondo. A questo punto è imprescindibile sviluppare un dialogo interculturale. Le numerose misure specifiche introdotte dalla Comunicazione COM(2007) 242 vertono esattamente su questo concetto.

Affinché l'Agenda per la Cultura proposta sia attuabile, l'Europa deve poter contare su un forte partenariato tra tutti i protagonisti, articolato su quattro aspetti primari: a) il continuo dialogo con il settore culturale164; b) l'adozione di un Metodo Aperto di Coordinamento

(MCA)165; c) un sostegno all'elaborazione di politiche fondate su dati fattuali; d) l'integrazione

della cultura in tutte le politiche pertinenti.

l'organizzazione di un «Forum culturale» che riunisca l'insieme di questi partecipanti; la rappresentatività a livello europeo del parere dei partecipanti a questo settore; lo sviluppo del dialogo interno fra le parti sociali del settore culturale; e, non ultimo, l'espansione della dimensione culturale nei dibattiti pubblici europei facendo ricorso segnatamente alle rappresentanze permanenti della Commissione.

165 L'MCA – metodo di coordinamento aperto – è definito quale strumento della strategia di Lisbona (2000) e fornisce un nuovo quadro di cooperazione tra gli Stati membri per far convergere le politiche nazionali al fine di realizzare gli obiettivi comuni, come quelli esposti nell'Agenda per la Cultura. Il metodo prevede una forma di “peer pressure” che gli Stati membri esercitano l'uno sull'altro allo scopo di esprimere una valutazione sulle azioni intraprese. In questo ambito, se la Commissione si limita a svolgere un ruolo di sorveglianza, il Parlamento Europeo e la Corte di Giustizia sono pressoché alieni al processo dell'MCA. L'efficacia di tale metodo può comunque essere garantita solo in quegli spazi decisionali dove la competenza degli Stati è preponderante: occupazione, protezione sociale, istruzione e formazione, politiche giovanili. La struttura del metodo è complessa e non si può darne, qui, che una sommaria esposizione dei concetti chiave. Esso è basato su:

• identificazione e determinazione congiunta di obiettivi da raggiungere; • strumenti di misura definiti unitamente (statistiche, indicatori, linee guida);

2.3 STRUMENTI NAZIONALI ITALIANI

I. Il Codice Civile

Il Codice Civile contiene delle disposizioni preziose che permettono di inquadrare meglio la disciplina di nostro interesse sotto diversi profili166.

Il Libro V “Del lavoro”, Titolo III “Del lavoro autonomo”, si compone essenzialmente di due parti, dedicate ai contratti d'opera (Capo I) ed alle professioni intellettuali (Capo II). Come si desume dalla lettura degli articoli al Capo II, cercare un nesso fra le attività di spettacolo e le “professioni intellettuali” è una forzatura. Ci si riferirà quindi al Capo I, considerando le professioni di spettacolo a contratto come prestazione di servizi d'opera. Gli articoli che ci interessano qui saranno dunque quelli compresi fra il 2222 e seguenti.

L'art. 2222 si occupa di definire il campo di applicazione dei contenuti del Capo I, cioè “il contratto d'opera”: qualora “una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo

un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV”. Nello specifico, bisogna considerare la

differenza che distingue il contratto d'opera ed il lavoro subordinato: mentre nel secondo il lavoratore mette semplicemente a disposizione una propria attività, nel primo il prestatore d'opera si impegna a giungere ad un risultato che il contratto d'opera rappresenta una fattispecie di lavoro autonomo. Ogni attività che sia economicamente significativa può costituire oggetto di un contratto lavorativo, sia in forma autonoma che subordinata.

Il titolo IX “Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali”, Capo I “Del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno, letterarie e artistiche”, contiene i principi alla base della regolamentazione del diritto d'autore.

L'art. 2575 è un elenco di tipo assolutamente non esclusivo di ciò che è oggetto del “diritto

166 Cfr. P. Cendon, Commentario al Codice Civile : aggiornamento 1991-2001. Vol. 3., artt. 2060-2642, UTET, Torino, 2002.

d'autore”. In esso, si ritiene che la creazione sia l'elemento distintivo dell'opera dell'ingegno e che la tutela di questa sia subordinata alla sua messa a disposizione del pubblico, sotto qualsiasi forma percettibile, da parte dell'autore.

L'art. 2576 si occupa di precisare che “il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è

costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale”.

La registrazione dell'opera presso l'Ufficio della Proprietà Intellettuale Artistica e Scientifica ha un fine diverso dall'acquisizione del diritto d'autore, essa infatti attesta la pubblicazione dell'opera e, fino a prova contraria, la paternità dell’opera da parte dell'autore.

L'art. 2577 definisce il contenuto del diritto e fa riferimento al diritto patrimoniale ed al diritto morale che spettano all'autore: “l'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di

utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”.

L'art. 2579 è particolarmente interessante in quanto riguarda gli interpreti e gli esecutori, ai quali compete, “anche se le opere o composizioni sovraindicate sono in dominio pubblico”, il diritto ad un equo compenso qualora la loro rappresentazione sia comunicata al pubblico, pur “nei limiti, per gli effetti e con le modalità fissati dalle leggi speciali, indipendentemente

dall'eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione, rappresentazione od esecuzione”.

L'interpretazione o l'esecuzione sono oggetto di un diritto connesso, che le tutela laddove non potrebbe farlo il diritto d'autore, legato alla creazione dell'opera.

L'art. 2580 chiarisce che i soggetti del diritto sono “l'autore ed ai suoi aventi causa nei limiti

e per gli effetti fissati dalle leggi speciali”, mentre l'art. 2582 afferma che l'autore “qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera medesima”. Si tratta però di un diritto

intrasferibile, in forma personale (diritto di pentimento).

L'art. 2583, infine, si ricollega agli atti ed alle convenzioni già viste in materia di diritto d'autore: “l'esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata sono regolati dalle

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