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La Puglia: la Legge Regionale 25 agosto 2003, n 14

Nel documento L'arte di strada come patrimonio culturale? (pagine 147-153)

La Legge Regionale 25 agosto 2003, n. 14, sulla Valorizzazione delle Espressioni Artistiche in Strada, segue in modo praticamente identico l'esempio piemontese, accogliendo gli artisti di strada e le loro performance in base agli stessi principi. La sola differenza riscontrata ad una

comparazione dei due testi è l'assenza, all'interno della legge pugliese, della concessione di premi destinati ad artisti o compagni, in base alla qualità del lavoro svolto, e di contributi destinati alle amministrazioni pubbliche o a soggetti privati, che attraverso festival, manifestazioni o altri eventi, promuovono l'arte di strada.

3 - L'ARTE DI STRADA IN EUROPA

Prendendo in esame i diversi strumenti giuridici a nostra disposizione, si deve innanzitutto segnalare la quasi completa mancanza di riferimenti alla disciplina di nostro interesse in quanto attività lavorativa artistica. In effetti, se esistono testi che chiamano in causa elementi caratteristici dell'arte di strada, come l'artista, la mobilità dei lavoratori, la libertà di espressione artistica, eccetera, nessuno di questi ha una funzione specificamente pensata per l'arte di strada.

A livello europeo, però, non deve stupire l'assenza di una Direttiva specifica: in materia di politiche culturali, anzi, si tratta di una necessità che nasce dallo sforzo di tutelare fortemente la diversità culturale. Per questo né il Consiglio d'Europa né l'Unione Europea hanno scelto di produrre uno strumento giuridico che affronti in modo diretto la questione. Si trovano invece interessanti iniziative se si considerano gli strumenti che, indirettamente, possono riguardarla. Fra questi uno dei più notevoli è senza dubbio il Programma “Cultura 2007” istituito dalla Decisione 1855/2006/CE. Esso si inserisce in modo preciso nella logica dell'Unione Europea di collaborazione e cooperazione culturale fra Stati, per garantire la diffusione e la mobilità di artisti ed opere (anche provenienti da Paesi terzi) in territorio europeo186. La logica di

funzionamento di un programma come questo, che stabilisce ingenti finanziamenti a particolari attività culturali, ci aiuta a comprendere la situazione tipica con cui deve interfacciarsi l'arte di strada in territorio comunitario.

Dal momento in cui un finanziamento viene erogato solo dietro richiesta specifica di un Ente riconosciuto dall'Unione Europea, l'incentivazione di queste discipline dipenderà dai singoli Stati, che devono mettere innanzitutto in moto una serie di iniziative proprie.

Il panorama europeo, quindi, risente di questa logica e non è difficile rendersi velocemente conto di quanto la realtà quotidiana dello spettacolo in strada sia varia e frammentata a seconda dello Stato – e a volte delle regioni – su cui si porta l'attenzione.

In questo capitolo, ci si occuperà innanzitutto di richiamare l'attenzione sulle relazioni che intercorrono fra le caratteristiche tipiche dell'arte di strada e le problematiche legate al suo riconoscimento istituzionale, tenendo anche presente il rapporto con le arti circensi. L'obiettivo è di rendere chiaro al lettore che a determinate contingenze storiche, economiche,

186 Attraverso il programma Cultura 2007 – 2013 l'UE conferma il ruolo trainante conferito alla cultura. A proposito si veda L. ZAGATO, La problematica costruzione di un'identità culturale europea. Un quadro più favorevole dopo Lisbona? in L. ZAGATO, a cura di, Le culture dell'Europa, l'Europa della cultura, Milano,

sociali e politiche possono corrispondere forme di riconoscimento diverse. Saranno dunque necessari alcuni approfondimenti attorno alle politiche culturali europee. Essendo però la legislazione in materia di arte di strada ancora molto legata a realtà locali estremamente circoscritte, verrà data la priorità ad uno studio delle politiche culturali locali.

Successivamente, si offre una panoramica esemplificativa di quelli che sono, a nostro avviso, i casi più interessanti in cui si traducono queste relazioni. Attraverso l'analisi delle politiche culturali e dello spettacolo dal vivo di alcuni paesi UE, il lettore si renderà facilmente conto delle possibilità e delle difficoltà cui va incontro oggi l'arte di strada in Europa. Troviamo Paesi che si dotano di politiche culturali di avanguardia (come l'Irlanda) accanto ad altri dove semplicemente l'arte di strada non è presa in considerazione e si traduce in piccoli spettacoli necessari alla sussistenza modesta degli artisti (è il caso di alcuni paesi dell'Est). Altrove invece, e in un panorama a macchia di leopardo, si riscontrano forme di riconoscimento più o meno marcato, a macchia di leopardo, a seconda dei Paesi in considerazione.

Una trattazione più approfondita è stata invece dedicata al caso francese, che si pone oggi come il vero motore trainante in questo settore in ambito europeo. Come si vedrà, in Francia si è realizzata una buona concordanza fra strumenti di previdenza sociale estremamente specifici e una serie di politiche culturali attente ed interessate alle potenzialità creative e formative dell'arte di strada.

Segue una trattazione approfondita della situazione italiana. Il nostro Paese si rivela, nonostante l'assenza di una forma di riconoscimento solida e priva di compromessi, in grado di produrre strumenti oculati, anche se solo a livello locale o comunque sub-nazionale. Il punto di forza attorno a cui ruotano le questioni relative all'arte di strada è comunque quello del libero esercizio, che più che altrove inizia a vedersi accordare un ruolo significativo. Sempre in ambito italiano, si è cercato poi di chiarire la situazione legislativa dei rapporti di lavoro dello spettacolo dal vivo, che risulta a tratti confusa e di poco immediata comprensione.

In ultimo, si è posto l'accento sull'importantissimo aspetto della mobilità internazionale degli artisti di strada. Si tratta probabilmente della caratteristica più saliente nostra di questa disciplina, a cui l'Unione Europea offre supporto e un'ampia prospettiva di sviluppo La mobilità creativa è infatti uno dei più importanti mezzi di affermazione della diversità culturale prevista dalla strategia di Lisbona. Permangono, e si avrà modo di chiarirlo nei paragrafi successivi, alcune difficoltà oggettive non tanto sul piano della circolazione e del

soggiorno (ad eccezione dei cittadini provenienti da Paesi extra-UE) quanto invece su quello previdenziale e fiscale.

3.1 IL RICONOSCIMENTO ISTITUZIONALE DELL'ARTE

DI STRADA IN EUROPA

Nel documento L'arte di strada come patrimonio culturale? (pagine 147-153)