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Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)

Nel documento L'arte di strada come patrimonio culturale? (pagine 124-126)

Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) è stato approvato con Regio Decreto n. 773 il 18 giugno 1931 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1931. Questo strumento, varato nel periodo fascista, costituisce ancora oggi il testo di riferimento in materia di Pubblica Sicurezza, sebbene sia stato ampiamente e ripetutamente modificato da interventi in periodo repubblicano. Si tratta di uno strumento non privo di meriti, primo fra tutti quello di aver appianato e risolto i contenziosi fra normative di origine pre-unitaria che intercorrevano fra differenti regioni italiane. Inoltre, è particolarmente dettagliato nella trattazione delle casistiche prese in considerazione. Tuttavia, in ragione dei mutamenti politici, sociali e culturali del Paese, è stato necessario spesso ridefinire e ricontestualizzare molte delle sue norme.

Naturale complemento del TULPS è il successivo Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto n. 635 del 06 maggio 1940 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 149 del 26 giugno 1940.

Il TULPS disciplina un'amplissima quantità di materie e situazioni, ma per quel che qui rileva sarà opportuno concentrarsi sugli artt. 121 e 124, facenti parte del Capo V “dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori”. Gli articoli del Capo V sono peraltro stati modificati (art. 121) e abrogati (art. 124) con il più recente DPR del 28 maggio 2001, n. 311, nell'ottica di una semplificazione normativa delle Leggi di Pubblica Sicurezza in vigore. Ai fini di questa trattazione sarà utile riproporre qui il testo originale degli articoli per permettere un confronto con le modifiche successive. Si tratta dei soli articoli che considerino, in materia di Pubblica Sicurezza, l'attività dell'arte di strada.

L'art. 121 recitava “salve le disposizioni di questo testo unico circa la vendita ambulante delle

armi, degli strumenti atti ad offendere e delle bevande alcooliche, non può essere esercitato il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci, generi alimentari o bevande, di scritti o disegni, di cenciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, barcaiuolo, lustrascarpe e mestieri analoghi, senza previa iscrizione in un registro apposito presso l'autorità locale di pubblica sicurezza. Questa rilascia certificato della avvenuta iscrizione. L'iscrizione non è subordinata alle condizioni prevedute dall'art.11 né a quella preveduta dal capoverso dell'articolo 12, salva

sempre la facoltà dell'autorità di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritiene capaci di abusarne. È vietato il mestiere di ciarlatano.”

L'art. 124, invece, era riferito a chi non possedesse la cittadinanza italiana e decretava che “Gli stranieri, eccettuati gli italiani non regnicoli, non possono esercitare alcuno dei mestieri

indicati nell'articolo 121 senza licenza del Questore. In occasione di feste, fiere, mercati od altre pubbliche riunioni la licenza agli stranieri può essere conceduta dall'autorità locale di pubblica sicurezza”.

Interessa poi il contenuto di altri articoli che, anche se non chiamano in causa le arti di strada in modo specifico, sono collegabili all'attività in questione soprattutto in quanto “spettacolo pubblico” e soprattutto ai sensi della normativa successiva167, che rimanda direttamente a

questi articoli.

Si tratta segnatamente del Capo I - “Degli spettacoli e dei trattenimenti pubblici”. Qui, l'art. 68 afferma che “senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o

esposto168 al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o

trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione”. L'art. 69, invece, incorpora altri tipi di attività, più vicini all'oggetto di nostro

interesse: “senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche

temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto”.

L'art. 71 precisa che le licenze descritte nei due articoli precedenti hanno una validità limitata al “locale e per il tempo in esse indicati” mentre il successivo art. 72 rimanda ai provvedimenti in materia di diritto d'autore esistenti: “per le rappresentazioni di opere

drammatiche, musicali, cinematografiche, coreografiche, pantomimiche e simili, la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza è subordinata alla tutela dei diritti di autore, in conformità alle leggi speciali”. L'art. 74, invece, precisa che la concessione della licenza alle produzioni

teatrali descritte nell'art. 68 richiede il deposito, presso il Questore, di un esemplare della produzione che si intende rappresentare munito del provvedimento ministeriale di

167 Cfr. paragrafi successivi.

168 Vista l'importanza dell'art. 68, è bene precisare il significato dei termini che vi compaiono. Secondo il Dizionario Giuridico, è luogo pubblico un “luogo, anche di proprietà privata, il cui accesso è aperto a tutti, senza limitazioni di sorta”; il luogo aperto al pubblico è invece “luogo in cui tutti possono accedere a determinate condizioni” (le condizioni possono essere, ad esempio, di tempo come nel caso di un museo, con un orario di apertura e di chiusura); il luogo esposto al pubblico, infine, “è il luogo che pur non essendo di libero accesso è situato in modo tale che il pubblico può vedere o sentire ciò che in esso si trova”.

approvazione. Gli articoli del Capo I non sono stati modificati e sono, pertanto, ancora in vigore.

Il TULPS trova un complemento nel testo del suo Regolamento Esecutivo, Qui gli artt. 224 – 231 che si occupavano di specificare quanto contenuto all'art. 121 sopra riportato. Anch'essi sono stati abrogati dallo stesso DPR, ad eccezione degli artt. 230 – 231, che restano invariati ma non interessano ai fini della presente trattazione.

Per quanto riguarda Per chiarire eventuali dubbi di applicazione, si può fare riferimento alla Sentenza n. 200700951 del 22 febbraio 2007 del Consiglio di Stato riguardante il criterio interpretativo della disposizione di cui all'art. 121 del TULPS. La Sentenza, pur trattando di un mestiere girovago dissimile da quello delle arti di strada, afferma: “Il canone ermeneutico

da applicarsi a fronte di norme quali quelle di cui all'art. 121, T.U. [...omissis...] non può che essere quello secondo cui ciò che viene espressamente e chiaramente disposto dal legislatore è idoneo a produrre l'effetto giuridico previsto dalla normativa complessiva, avendo esso già fatto una valutazione a monte dall'idoneità del meccanismo normativo a perseguire lo scopo temuto o sperato”.

Nel documento L'arte di strada come patrimonio culturale? (pagine 124-126)