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Decisione 1855/2006/CE che istituisce il programma “Cultura 2007”

Nel documento L'arte di strada come patrimonio culturale? (pagine 112-116)

Con la Decisione 1855/2006/CE il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno istituito, per gli anni 2007 – 2013, il nuovo “Programma Cultura 2007”. Si tratta di un Programma-quadro costituito sulla base dell'art. 167 del TFUE153, nell'intento di promuovere, valorizzare ed

incentivare la diversità culturale dei Paesi Europei nonché la valorizzazione del retaggio culturale comune.

Si tratta peraltro del seguito di un precedente “Programma Cultura 2000”, che converrà riassumere qui brevemente per chiarire gli obiettivi di entrambi e considerarne le differenze. Il "Programma Cultura 2000"154 (porterei qui nel testo quanto riporti in nota, perché più sotto

nel testo riferisci della Decisione 508. E’ improprio farlo se tu l’hai citata solo in nota), era

153 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, vedi supra.

154 Istituito dalla Decisione 508/2000/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 febbraio 2000, pubblicata in Gazzetta Ufficiale L 348 del 24 dicembre 2008.

stato istituito con l'intento di creare uno spazio comune in materia di cultura, condiviso dagli Stati membri, in cui venissero garantite la conoscenza, la creazione e la diffusione culturale, il diritto alla mobilità degli artisti e soprattutto delle loro opere. A tale scopo furono creati dei “sottoprogrammi” specifici: Raffaello, Arianna e Caleidoscopio, rispettivamente dedicati ai beni culturali, alla letteratura ed alla produzione artistica. Il suo periodo di validità era compreso fra il 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006.

Si trattava di un'occasione con la quale offrire una nuova impostazione generale all'azione culturale della Comunità, fornendo i mezzi concreti per fronteggiare le situazioni tipiche delle evoluzioni contemporanee delle varie branche della cultura, tutelando le aspirazioni dei cittadini europei e dei professionisti del settore. Durante la preparazione del Programma-quadro, l'obiettivo della Commissione fu di ridefinire il ruolo stesso della cultura di fronte ai cambiamenti socio-economici europei. Vennero chiamate in causa anche alcune Organizzazioni Internazionali, fra tutte il Consiglio d'Europa e l'UNESCO, per pervenire ad un concetto di cultura inteso nel senso più ampio possibile, senza trascurare le culture popolari, di massa o di vita quotidiana.

La Comunità Europea, sulla base della Decisione 508/2000/CE, ha dato avvio a iniziative di notevole interesse e in diversi settori (come attestato dai dai sottoprogrammi specifici

Raffaello, Arianna e Caleidoscopio). Tali iniziative hanno reso possibile la valorizzazione dei

rapporti tra cultura, industrie culturali e occupazione, sia per l’importanza delle attività culturali come tali nella societàsia per la loro potenzialità di creare posti di lavoro.

Lo stanziamento finanziario stabilito per l'esecuzione del programma era di 236,5 milioni di euro155, suddivisi in diverse percentuali156.

Per quanto riguarda i rapporti con i Paesi terzi, l'art. 7 della Decisione 508/2000/CE chiarisce che “il programma è aperto alla partecipazione dei Paesi dello Spazio economico europeo,

nonché alla partecipazione di Cipro e dei Paesi associati dell'Europa centrale e orientale, conformemente alle condizioni fissate dagli accordi di associazione o dai protocolli addizionali agli accordi d'associazione relativi alla partecipazione ai programmi comunitari conclusi o da concludersi con tali Paesi. Il programma è aperto anche alla cooperazione con altri Paesi terzi che abbiano concluso accordi di associazione o di cooperazione contenenti clausole culturali, tramite stanziamenti supplementari da assegnare secondo procedure

155 Informazioni tratte da http://europa.eu/legislation_summaries/culture/l29006_it.htm

156Un massimo del 45% per le azioni innovative e/o sperimentali specifiche, un minimo del 35% per le azioni integrate; 10% per le manifestazioni culturali speciali; 10% per le altre spese.

convenute con quei Paesi157. Il programma permette l'azione congiunta con organizzazioni

internazionali competenti nel campo della cultura, quali l'UNESCO o il Consiglio d'Europa, in base a contributi congiunti e nel rispetto delle regole di ciascuna istituzione o organizzazione per la realizzazione delle azioni e degli eventi culturali”.

Per quanto invece riguarda il “Programma Cultura 2007”, la cui Decisione 1855/2006/CE è apparsa in Gazzetta Ufficiale L 372 del 27 dicembre 2006, va innanzitutto rilevato un incremento dello stanziamento dei fondi per tali iniziative, indice da un lato del successo della precedente Decisione 508/2000/CE e dall'altro dell'accresciuta consapevolezza del valore di questi strumenti normativi nell'ambito della gestione della cultura comunitaria158. La

dotazione finanziaria proposta inizialmente per il periodo 2007-2013 è infatti di 400 milioni di euro, cioè quasi il doppio159 rispetto al periodo precedente (2000-2006).

Rispetto al precedente, il “Programma Cultura 2007” si articola attorno a tre punti chiave che sono particolarmente rilevanti nell'ambito comunitario: favorire la mobilità transnazionale dei professionisti del settore culturale; favorire la circolazione delle opere d'arte e dei prodotti culturali e artistici oltre le frontiere nazionali; promuovere il dialogo interculturale. I progetti scelti nell’ambito del programma devono per forza soddisfare almeno uno di questi tre punti. In particolare vengono individuate nella Decisione 1855/2006/CE tre tipologie di azioni (art. 4) che possono ottenere un sostegno UE.

In primo luogo il sostegno ad azioni culturali, che possono essere a) progetti di cooperazione pluriennale, per una durata complessiva dai tre ai cinque anni, azioni di cooperazione della durata fino a due anni160, ed azioni speciali, come ad esempio il progetto “Capitale Europea

della Cultura”161 di cui si è parlato in precedenza; b) sostegno ad organismi attivi nel settore

culturale; c) sostegno a lavori di analisi, raccolta e diffusione dell'informazione oltre che di ottimizzazione dell'impatto dei progetti nel settore della cooperazione culturale e dello sviluppo politico.

L'art. 5 invece riguarda le disposizioni verso Paesi terzi, analogamente all'art. 7 della decisione per il “Programma Cultura 2000”. Esso ricorda che possono partecipare al

157 Vale la pena ricordare che questa clausola ha permesso l'adesione al programma di 30 Paesi, cioè gli allora 25 Stati membri più i 3 Paesi dello Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) ed i 2 Paesi candidati all'ingresso nell'Unione Europea (Bulgaria e Romania).

158 Per tutte le informazioni tecniche la fonte è http://europa.eu/legislation_summaries/culture/l29016_it.htm 159 Ripartiti come segue: circa il 77 % per il sostegno alle azioni culturali; circa il 10 % per il sostegno agli

organismi; circa il 5 % per l'analisi e l'informazione; circa l'8 % per la gestione del programma. 160 Il sostegno economico dell'UE è compreso tra 50'000 e 200'000 €.

programma i Paesi dello Spazio economico europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein); i Paesi candidati che rientrino nella strategia della pre-adesione all'Unione Europea; i Paesi dei Balcani occidentali.

2.2.3 Strumenti dell'Unione Europea – Soft law

I. Risoluzione 2001/2199 sull'Importanza e il Dinamismo del Teatro e delle

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