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Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o

La Convezione, nata per ovviare alla mancanza di un diritto internazionale conferito al produttore fonografico e alle specifiche categorie di soggetti lavorativi, fu oggetto di dibattito e suscitò ostilità da parte di quelle Società di autori che temevano un aumento di concorrenza nel proprio settore121 e di non poche riserve da parte di molti dei Paesi firmatari. Ai lavori per

la produzione del testo parteciparono un totale di 92 Paesi, fra cui l'Italia, che lo firmarono il 26 ottobre 1961. Nel caso italiano la Convenzione fu ratificata più tardi, attraverso la legge n. 866 del 22 novembre 1973, entrata in vigore nel 1975. Quello dell'Italia non è un caso isolato: se fino agli anni '70 gli Stati contraenti erano solo 10, per raddoppiare nel corso del decennio successivo, bisognerà attendere gli anni a cavallo fra i due secoli per osservare un consistente aumento delle ratifiche, che ad oggi sono 91122. E' certamente difficile contestualizzare oggi il

contenuto di una Convenzione come questa, il cui testo viene elaborato agli inizi degli anni '60 in condizioni di disponibilità tecnologica da parte di artisti produttori o distributori tipiche del periodo e, come è ovvio, radicalmente diverse da quelle attualmente disponibili, basate non solo su una qualità superiore ma addirittura su una forma tecnologica differente (quella

120 Cfr Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone appartenenti a minoranze etniche, religiose e linguistiche, 1992.

121 V. de Sanctis, La Convenzione internazionale per la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei

produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, p. 16, Roma, 1963.

digitale). E' però utile soffermarsi almeno sulle parti che coinvolgono i diritti degli artisti, poiché questa categoria non viene presa in considerazione in maniera preponderante nelle Convenzioni che seguiranno quella di Roma, incentrate invece più sulle figure dei produttori e su quelle degli organismi di radiodiffusione123.

Si tratta di una Convenzione piuttosto differente da quelle sul diritto d'autore e questo potrebbe spiegare l'accoglienza cauta che le è stata riservata da più parti124. Essa si prefigge di

far convergere gli interessi delle tre categorie in oggetto, cioè interpreti, produttori e distributori. Per quel che qui può interessare maggiormente, si noterà come l’art, 3, che si preoccupa di offrire una definizione dei veri termini fondamentali, consideri gli interpreti in una concezione piuttosto estesa come “gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque altro modo opere letterarie o artistiche ”. I problemi nati in seno al contenuto di questo testo sorsero quando gli enti radiotelevisivi si resero conto che le limitazioni e i doveri ora necessari nei confronti delle tre categoria di cui sopra oltrepassavano, spesso, i vantaggi diretti che essi potevano ricavarne. Secondo alcuni125 è da ricercare proprio in questo punto la ragione della

lentezza nelle ratifiche della Convenzione.

Gli artt. 4, 5 e 6 si occupano di disciplinare le condizioni alle quali gli Stati contraenti accordano i trattamenti nazionali, rispettivamente, ad interpreti, produttori e organismi di diffusione. In tutti e tre gli articoli, il criterio in base al quale è accordato tale trattamento è quello geografico, nel caso in cui l'esecuzione sia effettuata, registrata o diffusa dal territorio di un altro Stato contraente. Allo stesso modo, il criterio può riguardare gli interpreti, i produttori o le sedi di radiodiffusione in base alla nazionalità o alla località di residenza degli Enti.

123 Ci si riferisce qui, naturalmente, alla successiva Convenzione di Ginevra del 1971, mirata a risolvere alcune questioni rimaste aperte in materia di pirateria fonografica. Tale Convenzione veniva allargata anche a quegli Stati che non desiderassero aderire alla Convenzione di Roma. Ugualmente ci si riferisce alla Convenzione di Bruxelles del 1974, esplicitamente volta a proteggere le emittenti dalle possibilità di un uso illegale del loro materiale. Tutti questi strumenti, sarà bene ricordarlo, non trattano esclusivamente la questione del diritto d'autore quanto piuttosto i cosiddetti diritti connessi (droits voisins).

124 A. Kaminstein, Rapport sur la Conférence diplomatique sur la protection internationale des artistes

interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, pag 585 –

593, Roma 1962

125V. de Sanctis, Il diritto di autore. Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche. Artt.

L’art. 7 elenca i fini concreti della Convenzione nei confronti degli interpreti. Innanzitutto essa, attraverso le casistiche elencate nei vari commi, pone ostacolo alle attività di diffusione e produzione non autorizzate dagli interpreti ed artisti. Inoltre, l'articolo rimette alla legislazione nazionale di ogni Stato il compito di proteggere e regolare le opere prodotte e le modalità di della loro diffusione. Tuttavia la stessa legislazione non potrà “avere l'effetto di privare gli artisti interpreti o esecutori della capacità di regolare, in via contrattuale, i loro rapporti con gli organismi di radiodiffusione”. L’art.8 si occupa di casi specifici, come la protezione di artisti in situazioni in cui molti esecutori presenzino alla stessa esecuzione.

Poco chiaro e piuttosto generico è invece l’art. 9: risulta infatti difficile contestualizzare ed interpretare il significato di questa clausola che garantisce ad ogni Stato la possibilità di estendere la protezione anche “ad artisti che non eseguono opere letterarie o artistiche”.

Decisamente cruciale è l’art. 14, il quale definisce i termini temporali della protezione accordata: essa “non potrà essere inferiore ad un periodo di venti anni a decorrere: a) dalla fine dell'anno della fissazione, per i fonogrammi e le esecuzioni fissate su di essi; b dalla fine dell'anno in cui l'esecuzione ha avuto luogo, per le esecuzioni che non sono fissate su fonogrammi; c) dalla fine dell'anno in cui l'emissione ha avuto luogo, per le emissioni di radiodiffusione”. Si osservi che tale durata viene riconfermata anche dalla successiva Convenzione di Ginevra del 1971 (vedi supra).

Un ruolo in qualche modo corrispondente, anche se non specificamente legato ai diritti connessi quanto piuttosto al diritto d'autore, è rivestito dalla più importante “Convenzione d'Unione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche”, firmata nel 1886 e oggetto di numerose modifiche, l'ultima delle quali è la revisione di Parigi del 1971.

III. Convenzione d'Unione di Berna per la protezione delle opere letterarie e