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Ordinanza n 45-2339 del 13 ottobre 1945 relativa allo Spettacolo dal Vivo

Nel documento L'arte di strada come patrimonio culturale? (pagine 139-142)

L'ordinanza del 1945, modificata successivamente con la legge del 18 marzo 1999, è la chiave di volta del sistema legislativo francese sullo spettacolo dal vivo.

Il suo testo nasce nell'immediato dopoguerra, con l'obiettivo di ristabilire la moralità e le condizioni di lavoro degli imprenditori dello spettacolo, manifestando una certa forma di protezionismo (ad esempio, per ottenere la licenza di attività era necessaria la nazionalità francese). La volontà di favorire la professionalizzazione di questo settore ha poi emendato queste caratteristiche iniziali.

Dalla data di emanazione dell'ordinanza i cambiamenti al testo sono stati pochi e, col passare degli anni, il suo contenuto si è mostrato sempre meno adatto a rispondere alle esigenze dello spettacolo dal vivo. Le norme erano infatti adeguate ad un modello e ad una logica corrispondente alla struttura dello spettacolo dal vivo del primo Novecento, disconnessa dalla presenza dei nuovi attori culturali apparsi nella seconda metà del secolo. Negli anni '90, quindi, comincia un processo di revisione volto a rafforzare e rivitalizzare il testo dell'ordinanza.

Alla base delle modifiche resta la volontà di istituire un quadro giuridico uniforme su tutto il territorio, che sia basato su un sistema di licenze accordate dietro richiesta degli interessati. Sotto la responsabilità del Ministro della Cultura Philippe Douste-Blazy viene elaborato il nuovo progetto di legge, al fine di modernizzare il contenuto già esistente senza stravolgerne l'assetto generale.

Il nuovo testo entra ufficialmente in vigore il 18 marzo 1999. In particolare, i punti salienti dell'intervento sono: riadattare le norme dell'ordinanza alla realtà quotidiana dello spettacolo

dal vivo; semplificare il regime a cui è legata la licenza di imprenditore dello spettacolo; rinforzare i diritti dei lavoratori salariati dello spettacolo; rafforzare i mezzi di controllo dell'applicazione dell'ordinanza e le relative sanzioni.

Per favorire l'efficacia della nuova legge ed evitare situazioni interpretative ambigue o incerte, viene accoppiato alla redazione del testo giuridico anche un apparato di definizioni terminologiche per delimitare il settore in maniera ragionevole, coniando quindi una definizione ufficiale dello spettacolo dal vivo, degli attori professionisti, e della distinzione, molto importante, fra spettacolo professionale, amatoriale ed occasionale.

Va qui ricordato, in conclusione, che l'1 maggio 2008 è stato interamente riveduto il testo del Codice del Lavoro francese. In questa occasione, l'insieme della legislazione riguardo all'impresa di spettacolo che prima era raccolta sotto il termine di “Ordinanza del 1945” è stata integrata alla Parte VII, Libro I, Titolo II, Capitolo II del Codice del Lavoro, comprendendo gli articoli da L. 7122-1 a L. 7122-28 e da D. 7122-1 a R. 7122-42.

II. Il Codice del Lavoro

Il Codice del Lavoro francese contiene una serie di articoli che definiscono in modo puntuale la regolamentazione da applicarsi allo Spettacolo dal vivo. Il Codice dedica l'intero Titolo III,

“Professions du spectale, de la publicité et de la mode”, alla materia dello spettacolo e, in

particolare, al Capitolo II “Entreprise de spectacles vivant” contiene articoli preziosi circa la materia di nostro interesse.

Innanzitutto, gli artt. L. 7121-2 e seguenti sono molto importanti perchè in essi è contenuta la definizione della categoria di artisti lavoratori dello spettacolo, e sulla loro base vengono definiti gli strumenti di assicurazione sociale che vedremo successivamente. L'artista dello spettacolo è qui considerato secondo un elenco preciso di tipologie: artisti lirici, drammatici, coreografici, del varietà; musicisti quali, autori di canzoni e direttori d'orchestra; artisti collaboratori quali, arrangiatori-orchestratori; sceneggiatori e registi.

L'obiettivo della legge è di identificare innanzitutto il campo di applicazione relativo al settore dello spettacolo dal vivo professionale per quanto ne riguarda la produzione o la diffusione.

All'interno di questo ambito viene stabilito un quadro giuridico uniforme, indipendentemente dalle modalità e dalle forme di gestione e di attività, siano esse private, pubbliche o semipubbliche o a scopo lucrativo o non-lucrativo.

L'inclusione del lavoratore nella categoria delineata dagli articoli suddetti si determina attraverso il carattere abituale dell'attività di “entrepreneur de spectacles”178, che deve essere

definita a partire della ragione sociale riportata nello Statuto dell'impresa di spettacolo. Lo spettacolo occasionale è considerato diversamente e deve avere carattere non abituale, limitato a sei rappresentazioni per anno. Gli imprenditori dello spettacolo dal vivo sono classificati, ai sensi dell'art. L. 7122-1, secondo categorie precise a cui sono accordate tre tipologie differenti di licenze: gestore di luoghi destinati alle rappresentazioni pubbliche; produttore di spettacolo o imprenditore di tournées; distributore di spettacoli.

Sempre all'interno del Codice del Lavoro si trova un importante art. che introduce le basi della “prestazione di servizio a contratto” da parte degli artisti. Nel Libro VII, che regolamenta le disposizioni relative a professioni specifiche, al Titolo VI “Giornalisti, artisti, modelli” (Capitolo II “Artisti dello spettacolo: contratto, remunerazione, assunzione”) è presente l'art. L762-1. Questo afferma che ogni contratto per il quale una persona fisica o morale si assicura, attraverso una remunerazione, la prestazione di servizio di un artista dello spettacolo è considerato come contratto di lavoro dal momento in cui l'artista non esegua un'attività che non richieda l'iscrizione al registro del commercio. Il contratto di lavoro, in questo caso, deve essere individuale. Tuttavia, nel caso della partecipazione di più artisti o performer, è necessario fare menzione nel contratto stesso a tutti gli artisti ingaggiati e riportarvi il totale dei rispettivi salari.

In Francia l'importante questione dei lavoratori a regime “intermittente”, che caratterizza il lavoro nell'ambito dello spettacolo, è trattata dal Codice del Lavoro al Libro IV, Titolo II “Indennizzi dei lavoratori involontariamente privati di un impiego”. La Sezione 3 tratta di tutte le forme lavorative legate allo spettacolo che godono di questi indennizzi. Per quel che qui rileva, sarà opportuno considerare l'art. L5424-21179. Secondo l'art., i lavoratori

involontariamente privati del proprio impiego possono beneficiare di allocazioni di indennizzo specifiche da parte della Pubblica Amministrazione a due condizioni: 1) non soddisfare le condizioni per beneficiare di un'altra allocazione di solidarietà, prevista all'art. L.

178 Letteralmente “imprenditore dello spettacolo”

5423-1; 2) soddisfare le condizioni di attività professionale precedente.

Questi sussidi sono erogati dal Fondo di Solidarietà di cui all'art. L. 5423-24 e la loro gestione è garantita da un'istituzione creata ad hoc, prevista dall'art. L. 5312-1180.

Infine, gli artt. L. 5422-6 , L. 5423-4 e L. 5424-20 stabiliscono l'applicazione del regime di assicurazione contro la disoccupazione ai campi professionali del cinema, degli audiovisivi, della radiodiffusione e dello spettacolo.

III. Decreto n. 98-841 che istituisce una la Direzione della Musica, della Danza

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