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Legge 22 aprile 1941, n 633 per la Protezione del Diritto d'Autore e

Nel documento L'arte di strada come patrimonio culturale? (pagine 129-131)

La Legge 22 aprile 1941, n. 633, apparsa in G.U. n. 166 del 16 luglio 1941, si occupa di disciplinare la Protezione del Diritto d'Autore e dei Diritti Connessi. Essa, peraltro, è stata più volte modificata.

Il Titolo I tratta le disposizioni generali e gli artt. 1 – 4 definiscono le opere che godano di tale protezione: “opere dell'ingegno di carattere creativo” (art. 1). Nell'art. 2 vengono citate, al comma 3, “le opere coreografiche e pantomimiche delle quali sia fissata la traccia per

iscritto o altrimenti”. Le eventuali modifiche o aggiunte che ricostituiscano in modo evidente

l'opera sono considerate anch'esse oggetto del diritto, ai sensi dell'art. 4.

I soggetti del diritto sono trattati dal Capo II, artt. 6 – 11. L'art. 6, in particolare, stabilisce che il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. L'autore dell'opera, invece, è colui che è viene considerato come tale nelle forme d'uso (art. 8).

Il caso di una produzione co-autoriale è trattato dall'art. 10: “se l'opera è stata creata con il

contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in

comune a tutti i coautori”.

I diritti patrimoniali sono definiti dal Capo III, artt. 12 – 19, mentre la Sezione II riguarda la protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore, cioè il diritto morale dell'autore.

Rileva qui in particolar modo la serie di disposizioni dettate, al Capo IV “Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica per talune categorie di opere”, Sezione I. Le categorie in oggetto sono le opere drammatico-musicali, le composizioni musicali con parole, le opere coreografiche e pantomimiche e sono considerate dagli artt. 33 – 37.

Il Capo III tratta i diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori e risulta quindi decisivo ai fini della presente trattazione. L'art. 80 si occupa di definire i soggetti: “si considerano

artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico”. Essi, secondo l'art. 81, “hanno il diritto di opporsi alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione della loro recitazione, rappresentazione o esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione”. Il diritto al nome riconosciuto all'artista interprete o esecutore è definito dall'art.

83, mentre l'art. 84 stabilisce un equo compenso spettante a quegli artisti che cedano i propri diritti per la comunicazione al pubblico della loro interpretazione.

La durata della protezione dei diritti attribuiti ai soggetti di cui all'art. 80 è pari a 50 anni a partire dalla comunicazione al pubblico (art. 85).

La già trattata Direttiva IPRED 2004/48/CE, accolta dall'ordinamento italiano con d.lgs 140/2006, e in particolare il suo art. 5, è all'origine dell'inserimento nella presente Legge n. 633 dell'art. 99Bis: “è reputato titolare di un diritto connesso, salvo prova contraria, chi,

nelle forme d'uso, è individuato come tale nei materiali protetti, ovvero è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o comunicazione al pubblico”.

L'art. 103 stabilisce l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Registro Pubblico Generale delle Opere. Viene poi citata la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), che cura un Registro Pubblico Speciale per le Opere Cinematografiche. In questi documenti sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con l’indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal Regolamento.

sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite”173.

L'art. 107, riferito alla trasmissione dei diritti di utilizzazione, afferma che essi possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge.

L'art. 136, nella sezione IV dei “Contratti di rappresentazione e di esecuzione”, stabilisce che “il contratto con il quale l'autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un'opera

drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o qualunque altra opera destinata alla rappresentazione, è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono”. La

concessione di questa facoltà, salvo patto contrario, non è esclusiva e non è trasferibile a terzi. Gli artt. 180-185 sono parte del Titolo V “Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore” e definiscono innanzitutto il ruolo della SIAE. L'art. 180 ne specifica l'attività di intermediario, e ricorda anche che in nessun caso l'autore potrà perdere la facoltà spettante a lui, o ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti riconosciuti dalla Legge n.633. La SIAE, oltre alle funzioni indicate nell'articolo precedente, può, in base al suo statuto (art. 181), esercitare altri compiti connessi con la protezione delle opere dell'ingegno.

Anche le opere di autori stranieri sono vincolate, come quelle di autori italiani, dalla Legge n. 633. L'art. 186 precisa che le convenzioni internazionali per la protezione delle opere dell'ingegno ne regolano la sfera di applicazione.

Infine, l'art. 190 istituisce, presso la la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d’Autore. Tale Comitato “provvede allo studio delle

materie attinenti al diritto di autore o ad esso connesse e da pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o quando sia prescritto da speciali disposizioni”.

Nel documento L'arte di strada come patrimonio culturale? (pagine 129-131)