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Le conclusioni degli Avvocati Generali: quis custodiet ipsos custodes?

Nel documento Scienza e tecnica davanti alle Alte Corti (pagine 126-128)

La Corte di Giustizia dell’Unione europea e la scienza

3. Le conclusioni degli Avvocati Generali: quis custodiet ipsos custodes?

Parimenti interessante è l’analisi delle conclusioni degli avvocati generali che sono, nella scansione processuale, soggetti particolarmente qualificati in quanto chiamati ad esprimere, per ultimi71, le proprie osservazioni in merito al giudizio posto alla loro atten-

zione72. Essi «rappresentan[d]o una risposta globale alla soluzione del caso in discussione»

68 A cui sembra possibile affiancare, magari al di sotto solo di un passo, gli scienziati, gli enti di

ricerca e gli altri organismi scientifici che tuttavia non appartengono al sistema dell’Unione euro- pea.

69 Va tuttavia precisato che quest’indice di preferenza della Corte di Giustizia nei confronti di

determinati interventi esperti è meramente tendenziale e sconta tanto le particolarità del caso quanto l’assenza, in molteplici casi, di risultanze già prodotte dagli esperti istituzionalizzati e dai Comitati. Peraltro molto spesso essi non hanno, tra le proprie attribuzioni, quella di fornire con- sultenza ai Tribunali, di conseguenza non possono essere chiamati a rendere un proprio parere. Si pone a tal riguardo un problema, da doversi studiare separatamente, dell’applicazione di una sta- tituzione dei Comitati, come tale spesso generale e astratta, a un caso particolare, attività esclusi- vamente compiuta dal giudice.

70 A titolo esemplificativo possono essere ricordate le commissioni scientifiche sotto il controllo

dell’EFSA e dell’EMEA, i comitati scientifici collocati sotto la Direzione Generale salute e sicu- rezza alimentare: Scientific Committee on health, environmental and emerging risk (SCHEER), Scientific com-

mittee on consumer safety (SCCS), l’intercomitato per le questioni condivise tra i due comitati; l’Agen-

zia europea dell’ambiente (AEA); il Joint Research Center (JRC) della Commissione e il Scientific and

Technical Options Assessment (STOA) del Parlamento europeo.

71 Non mancano peraltro critiche a questa impostazione da parte di chi, in ossequio del principio

del contraddittorio e del giusto processo, vorrebbe vedere ammesse repliche in maniera genera- lizzata alle conclusioni degli avvocati generali. Questa è la tesi di C.CURTI GIALDINO,Il diritto di replica alle conclusioni degli avvocati generali della Corte di giustizia dell’Unione europea, Milano, Giuffrè,

2012. D’altra parte, per elementi scientifici introdotti in quell’ultimo atto che sono le conclusioni dell’Avvocato Generale, è stato chiesto – invano – di riaprire la fase orale. Si veda Conclusioni dell’Avvocato Generale Y. Bot, C-78/16, Pesce e a. c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e sentenza della Corte del 9 giugno 2016, C-78/16, cit., parr. 23 – 29.

72 Sul tema degli Avvocati Generali si è sviluppata una cospicua bibliografia. A titolo esemplifica-

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e offrendo «una sorta di sentenza parallela, i cui passaggi logici ed argomentativi e il cui esito finale possono coincidere o meno con la sentenza della Corte, ma che comunque funge da importante pietra di paragone per la decisione della causa»73 possono fornire un

doppio ordine di indicazioni ai giudici della Corte, sia su come attingere dalla scienza che, successivamente, su come valutarla.

A riprova del primo elemento è possibile richiamare l’Avvocato Generale F.G. Jacobs, secondo cui «[l]a Corte dinanzi alle questioni tecniche non può tirarsi indietro e deve all'occorrenza essere pronta a risolvere dette questioni disponendo una perizia in applica- zione dell'art. 49 del regolamento di procedura».74 In taluni casi, a fronte del materiale

proposto dalle parti, suggerisce anche l’attenzione da prestargli75.

D’altra parte gli Avvocati Generali, nella loro funzione di ausilio, hanno dato prova di aver ben chiare quella che – a loro avviso – dev’essere la reazione del giudice di fronte a casi connotati scientificamente, in quanto «è evidente che la natura tecnica di una causa non debba indurre la Corte a trascurare il suo dovere di garantire il rispetto del diritto […]»76.

Molto spesso, quando gli avvocati generali intervengono su questioni di carattere scientifico, le affrontano con un approccio connotato da un alto tasso di scientificità. A questo proposito emblematiche sono le conclusioni dell’Avvocato Generale Yves Bot sul caso Xylella, che iniziano con tono enciclopedico: «La Xylella fastidiosa è un batterio fito- patogeno che colpisce i vasi xilematici di numerose piante selvatiche, delle quali può pro- vocare la morte per disseccamento»77 e proseguono tracciando l’evoluzione della diffu-

sione e le sue principali caratteristiche. E pare altrettanto vero che, in queste medesime

Scientifica, Napoli, 2011; G.TESAURO,Riflessioni sull’esperienza di un avvocato generale presso la Corte di

giustizia, in Il diritto dell’Unione europea, fasc. 1, 1998, pp. 1 – 6.

73 P.BIAVATI,Diritto processuale dell’Unione europea, Giuffrè, Milano, 2015, p. 101 e ss.

74 Conclusioni dell’Avvocato Generale F.G. Jacobs dell’11 luglio 1991, C-269/90, Technische Uni-

versität München c. Hauptzollamt München-Mitte, par. 13.

75 Nelle conclusioni dell’Avvocato Generale Philippe Léger, causa C-84/94, Regno Unito di Gran

Bretagna e Irlanda del Nord c. Consiglio dell'Unione europea, par. 163 si legge che i documenti scientifici

inerenti il rapporto tra organizzazione dell’orario del lavoro e la sicurezza e salute dei lavoratori «hanno occupato uno spazio non indifferente nelle argomentazioni degli uni e degli altri, tanto nella fase scritta quanto in quella orale del procedimento. […] Mi sia però consentito di non attri- buire ad esse l'importanza, a mio parere del tutto fuori misura, che è stata loro concessa.»

76 Conclusioni dell’Avvocato Generale F.G. Jacobs dell’11 luglio 1991, C-269/90, Technische Uni-

versität München c. Hauptzollamt München-Mitte, par. 13.

77 Conclusioni dell’Avvocato Generale Yves Bot del 12 maggio 2016, cause riunite C-78/16 e C-

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occasioni, spesso si prendono la briga di svolgere una funzione di «filtro» rispetto a quanto le parti riversano negli atti del processo e quanto poi i giudici concretamente possono esaminare78. Spesso peraltro affrontano in maniera disinvolta anche i problemi epistemo-

logici che la scienza pone.79

Complessivamente, gli Avvocati Generali si dimostrano liberi di muoversi e districarsi nelle questioni scientifiche con una maggiore disinvoltura, proprio in funzione del loro ruolo di ausilio ai giudici ma al di fuori del collegio giudicante: essendo le loro conclusioni l’atto che precede la decisione finale e che succede a tutto ciò che le parti hanno ritenuto di dire e riversare in atti, possono permettersi di intervenire con disinvoltura a proporre una loro visione dell’elemento scientifico nella specifica controversia.

Non dissimilmente a quanto a suo tempo è stato fatto coi diritti, se la Corte di giustizia rappresenta una delle anime più significative dell’Unione europea, è agevole supporre che gli Avvocati Generali avranno ancora un ruolo da protagonisti nei temi di che trattasi. Tuttavia, per gli Avvocati Generali restano aperti i medesimi interrogativi che si propon- gono per i giudici: stante la loro formazione giuridica, da dove traggono la scienza? Con che strumenti? Di che strumenti si avvalgono, al fine di valutarne la fondatezza?

Nel documento Scienza e tecnica davanti alle Alte Corti (pagine 126-128)

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