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Il giudizio a quo e gli atti introduttivi quale fonte di ispirazione per il giu dice costituzionale?

Nel documento Scienza e tecnica davanti alle Alte Corti (pagine 77-80)

L’accesso alla scienza

2. Le vie di accesso formal

2.2. Il giudizio a quo e gli atti introduttivi quale fonte di ispirazione per il giu dice costituzionale?

Altro elemento tradizionalmente ricondotto al novero degli strumenti attraverso cui il giudice costituzionale ha contezza dei fatti, e dunque anche dei fatti scientifici, è quello degli atti introduttivi, la cui importanza merita di essere precisata. Il giudice a quo non si limita a offrire un ‘ponte’ per consentire alla questione di arrivare alla Corte, in quanto nel momento in cui solleva la questione ha svolto e sta svolgendo un primo giudizio30.

Per quanto riguarda l’ordinanza di remissione, in essa già possono confluire diverse indicazioni di carattere fattual-scientifico, nonostante essa sia il più delle volte frutto della «sensibilità del giudice»31 e non di un’istanza delle parti. Tuttavia, anche ove vi sia una

richiesta delle parti e anzi su di essa si sia sviluppato un vero e proprio contraddittorio, sta sempre alla sensibilità del giudice il dare maggiore o minore spazio agli elementi scien-

28 Lamenta la mancata attivazione di appositi strumenti istruttori, quali le audizioni, M.D’AMICO,

La Corte costituzionale chiude la porta agli scienziati in nome della dignità dell’embrione, in Biolaw Journal, fasc.

2, 2016, pp. 9 e ss.

29 Nella relazione sulla giurisprudenza costituzionale del 2006 è stato proprio precisato che «non

constano ordinanze cd. istruttorie ex art. 12 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, relative all’acquisizione dei mezzi di prova.» Ma una spiegazione può essere rinve- nuta nel fatto che sono state «ritenute sufficienti le informazioni che sono giunte alla Corte attra- verso l’ordinanza di rimessione (o, eventualmente, con l’attività dei soggetti intervenuti o costitui- tisi in giudizio)».

30 A. SPADARO, Limiti del giudizio costituzionale in via incidentale e ruolo dei giudici, Edizioni Scientifiche

Italiane, Napoli, 1990, p. 130.

31 P. CARROZZA,R. ROMBOLI,E. ROSSI, I limiti all’accesso al giudizio sulle leggi e le prospettive per il loro

superamento, in R.ROMBOLI (a cura di), L’accesso alla giustizia costituzionale: caratteri, limiti, prospettive di

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tifici. In ogni caso sembra sotto più punti di vista ‘auspicato’ un dialogo tra Corte costitu- zionale e giudice a quo, per prelevare da esso gli elementi di concretezza che interessano il caso32.

Il principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione infatti non sembra coinvol- gere tutti quegli elementi fattuali di cui il giudice costituzionale necessita, limitandosi – e con alcune significative eccezioni33 – ai requisiti dell’ordinanza e, in particolare, alla rile-

vanza34.

Ecco allora che se nel fascicolo trasmesso risulta un’adeguata istruttoria, la controver- sia sarà almeno parzialmente ‘già istruita’ per la Corte costituzionale, con a monte un contraddittorio svoltosi tra le parti del giudizio a quo35. E’ evidente che da questa rico-

struzione rimane esclusa l’Avvocatura dello Stato36, che tuttavia avrà modo di manifestare

per altre vie i propri intendimenti, generalmente ‘in opposizione’ a quelli dei ricorrenti. Peraltro in almeno un caso è stata la stessa Corte costituzionale a censurare la mancata prospettazione, da parte del giudice rimettente, dei «sicuri dati scientifici»37 idonei a dimo-

strare la manifesta arbitrarietà della distinzione dei tempi di presentazione delle domande

32 Pur non riguardando il fenomeno scientifico interessanti esempi di ordinanze ‘tattiche’ per ac-

cedere a elementi di fatto si leggono in A.PIZZORUSSO,La restituzione degli atti al giudice “a quo” nel

processo costituzionale incidentale, Giuffrè, Milano, 1965, in part. pp. 53 e ss. Merita altresì menzione

l’idea di Mortati per cui la Corte potrebbe delegare il giudice a quo nella raccolta di circostanze di fatto che essa poi dovrebbe valutare, sulla base dell’art. 30 del regolamento di procedura per i giudizi avanti al Consiglio di Stato. C.MORTATI,Le leggi provvedimento, Giuffrè, Milano, 1968, pp.

185 e ss.

33 A meno che dal tenore dell’ordinanza, infatti, emerga con sufficiente chiarezza che il giudice

intende far proprie le censure prospettate dalle parti. Cfr. ordinanza 11 novembre 2010, n. 321.

34 «L’omessa o insufficiente descrizione della fattispecie, non emendabile mediante la diretta let-

tura degli atti, impedita dal principio di autosufficienza dell’atto di rimessione, preclude il neces- sario controllo in punto di rilevanza». Sentenza 12 dicembre 2011, n. 338.

35 Non sembra a questo proposito indifferente il momento in cui la questione viene sollevata: una

fase più avanzata del processo probabilmente offre al giudice costituzionale una questione più pregna di elementi di fatto (vuoi perché emersi dal contraddittorio tra le parti, vuoi perché frutto di attività istruttoria). Diversamente, nelle prime fasi del giudizio, la questione potrebbe essere più vicina a un modello di tipo astratto.

36 Il cui intervento è spesso, e a ragione, considerato unidirezionalmente a difesa della legge. Ma

questo è stato considerato fisiologicamente connaturato al sistema, in quanto arricchente il con- traddittorio da un punto di vista politico, che offre ulteriori basi per i ragionamenti della Corte. Cfr. A.SPADARO,A.RUGGERI,Lineamenti, cit., p. 241.

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di indennizzo in caso di epatite post-trasfusionale, vaccinazione e HIV. L’assenza di que- sto elemento scientifico ha impedito un’equiparazione di disciplina38.

Ed in effetti, se si legge l’ordinanza di rimessione39, si coglie come il giudice rimettente

si sia tanto impegnato nel dimostrare l’irragionevolezza di una differenziazione di tratta- mento tra species del genus ‘patologie’, senza premurarsi (se non constatando che «sia l'HCV che l'HIV sono malattie che, allo stato delle attuali conoscenze mediche, non solo hanno andamento cronico, ma hanno entrambe prognosi infausta») di dimostrare l’effettiva ascrivibilità, da un punto di vista medico scientifico, alla stessa classe di fatti40.

Da questo può ricavarsi una regola generale, per cui in presenza di elementi scientifici il rimettente deve prendere in considerazione la questione anche da questo preciso punto di vista. L’omissione, pur non determinando ex se l’inammissibilità della questione, è in grado di far pendere l’ago della bilancia a favore della legittimità della legge: ci vorranno seri argomenti giuridici per ribaltare questa prima risultanza.

L’ordinanza appena trattata può essere raffrontata efficacemente con quella che ha portato alla sentenza 8 giugno 1981, n. 9641 sul reato di plagio42. Questa si presenta come

un vero ‘trattato’, che coglie gli aspetti penali, storici ma anche e soprattutto scientifici della vicenda tanto che, chiedendosi se «un soggetto possa psicologicamente influire su un altro soggetto, da ridurlo ad un grado di annichilimento della propria volontà, tale da corrispondere a quello di un demente grave o di uno schizofrenico catatonico», prende in considerazione la «letteratura psichiatrico-forense» e svolge particolari riferimenti ad essa.

38 Finendo con l’offrire un vantaggio strategico al legislatore: la conseguenza è stata infatti che in

assenza dell’adeguato apporto istruttorio introdotto dai ricorrenti, si è data preferenza all’opzione accolta dal legislatore.

39 Tribunale di Modica, ordinanza del 16 giugno 2004.

40 Per cui il giudice avrebbe dovuto dimostrare, per esempio, che i tempi di insorgenza della ma-

lattia sono assimilabili e conseguentemente devono essere assimilati i termini per la richiesta di indennizzo. Si legge in questo caso, e se ne parlerà nel prosieguo, un certo favor da parte della Corte alle decisioni del legislatore. Per un’altra lettura, che legge il riferimento ai dati scientifici come quelli attinenti al caso di specie e dunque all’insorgenza della patologia del ricorrente, si veda M.ESPOSITO,Indennizzo per violazione del diritto alla salute o indennizzo per espropriazione? in Giurispru- denza costituzionale, fasc. 5, 2006, pp. 3403 e ss.

41 Giudice istruttore del Tribunale di Roma, ordinanza del 2 novembre 1978.

42 Ma analoghe osservazioni si possono svolgere con riferimento alla sentenza 10 dicembre 1987,

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Interessante notare come stimolata dal giudice rimettente pare che anche la Corte co- stituzionale abbia indossato le vesti dello scienziato, in quanto si rinvengono riferimenti alla scienza medica che vanno al di là di quelli che si trovano nell’ordinanza43.

Ma il caso più significativo di impulso in materia scientifica che l’ordinanza di remis- sione tenta di svolgere è probabilmente quella del caso ILVA in cui il giudice rimettente si duole che «la lettura del decreto di riesame dell'AIA per l'ILVA dello scorso ottobre non consente certamente di affermare che esso sia fondato su specifici studi o accerta- menti di tipo tecnico-scientifico in grado di confutare le evidenze probatorie, acquisite nel presente procedimento penale44». Se si considera che il decreto di riesame dell’autorizza-

zione integrata ambientale è uno dei presupposti su cui si fonda il decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207, che consente la prosecuzione dell’attività di impresa proprio alle condizioni della medesima, sembra chiaramente leggersi un invito alla Corte costituzionale a prendere visione delle risultanze contenute fascicoli del giudizio di merito45.

Alla luce di ciò non pare tuttavia possibile inferire un rapporto biunivoco tra un’ordi- nanza ad alto contenuto scientifico ed un giudizio della Corte parimenti caratterizzato. Ad ordinanze che tacciono in materia scientifica fanno talvolta eco decisioni, sia di rigetto che di accoglimento, che hanno invece preso in considerazione l’elemento scientifico46.

Nel documento Scienza e tecnica davanti alle Alte Corti (pagine 77-80)

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