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Nella costituzione italiana (e nella CEDU) quali carte del dopoguerra

Nel documento Scienza e tecnica davanti alle Alte Corti (pagine 34-38)

4. Cenni a una prospettiva di indagine non strettamente seguita: la scienza nei documenti costituzional

4.1. Nella costituzione italiana (e nella CEDU) quali carte del dopoguerra

E’ noto che non è prevista, all’interno della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, alcuna disposizione specifica attinente all’arte, la cultura o la scienza. Quest’ultima in particolare è stata fatta rientrare dalla Corte EDU sotto la libertà di espres- sione di cui all’art. 10 della Carta.

Il Consiglio d’Europa si è occupato con molti anni di ritardo della ‘questione scienti- fica’, in particolare con la Convenzione di Oviedo51 che si occupa, tra l’altro, di porre

regole generali in materia di ricerca scientifica (in materia di biologia e medicina). In essa non emergono particolari profili di rilievo, avendo un approccio piuttosto cauto nei confronti del fenomeno scientifico, senza proclamare un’espressa libertà di ri- cerca ed individuando, al contrario, nelle altre libertà i limiti alla scienza medesima.

L’origine della libertà di ricerca scientifica – ma altrettanto può dirsi della dignità umana, tipico contraltare della ricerca scientifica52 – nell’ordinamento italiano può essere

fatto risalire alla reazione alla partecipazione degli scienziati ai crimini delle guerre mon- diali, quali le pratiche eugenetiche di matrice nazionalsocialista avutesi in Germania. Il timore infatti era ben vivido nella mente dei costituenti che ritenevano, a costo di ripetersi nella proclamazione dell’ideale di dignità già previsto in via generale, ritennero opportuna una specificazione volta a evitare trattamenti sanitari coercitivi lesivi della persona.

51 Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei con-

fronti dell’applicazioni della biologia e della medicina, firmata a Oviedo il 4 aprile 1997. La Con- venzione è entrata in vigore il 1 dicembre 1999. Da segnalare che l’Italia ha autorizzato la ratifica con L. 28 marzo 2001, n. 145, ma non ha mai provveduto al deposito dello strumento di ratifica, nonostante plurime mozioni del Parlamento al riguardo.

52 Per una diffusione dell’idea ‘giuridica’ moderna di dignità, a partire proprio dal secondo conflitto

mondiale Cfr. C.DRIGO, La dignità umana, in L.MEZZETTI (a cura di), Diritti e doveri, Torino, Giappichelli, 2013, pp. 161 e ss. per cui «a partire dal 1945-1948 la dignità umana è stata posta alla base, quale vero e proprio presupposto fondativo, degli assetti giuridici regolati in tutti i successivi atti internazionali sui diritti dell’uomo e in molte delle successive Costituzioni nazionali». Si badi che nonostante l’assenza di un’espressa menzione della dignità umana nei principi fondamentali (sebbene sia ricostruibile dall’art. 2 Cost.), per i temi che qui rilevano – ed in particolare del bio- diritto – è prevista quale limite all’art. 32 della Costituzione. Per una rassegna delle implicazioni si veda F.RIGANO,Scienza e dignità della persona, in Il Politico, fasc. 3, 2009, pp. 100 e ss.

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Riprova ne è, per la Costituzione italiana, l’intervento di Aldo Moro in Assemblea costituente, volto a promuovere l’emendamento proposto con Paolo Rossi al futuro art. 32 della Costituzione, vietante le pratiche sanitarie lesive della dignità umana. Egli insisteva sul fatto che «l’esperienza storica recente dimostra l'opportunità che nella Costituzione italiana sia sancito un simile principio»53.

Le coordinate fondamentali della scienza emergono, con tutta evidenza, dal primo comma dell’art. 33 e dal primo comma dell’art. 9, i quali si pongono in netta controten- denza rispetto allo Statuto albertino, silenzioso sulle libertà culturali. Ciò in perfetta coe- renza con l’idea che esse potessero interessare i soli ceti abbienti, senza che si manifestasse esigenza di riequilibrio alcuno. Oltre a rifiutare questa impostazione, un’altra ragione nella proclamazione della libertà scientifica risiedeva nella volontà di cesura con la passata espe- rienza totalitaria italiana, che ambiva all’ingerenza in tutti gli aspetti della vita del paese, compreso quello scientifico54.

Un’altra esigenza avvertita era quella di coniugare i pericoli che una scienza costretta e asservita a potere poteva ingenerare, con il suo indiscusso potenziale economico. Di conseguenza si proponeva di promuoverne lo sviluppo col fine di «indirizzare, special- mente la sperimentazione tecnica, verso quei settori economici, dove l’interesse della col- lettività è maggiormente impegnato, o dove tali attività richiedono di essere coordinate».55

A questo proposito l’originaria formulazione dell’art. 29-bis andava oltre rispetto a quella infine approvata, prevedendo che «La Repubblica promuove la ricerca scientifica e la sperimentazione tecnica e ne incoraggia lo sviluppo»56, lasciando intendere che la stessa

dovesse attivarsi per finalizzare la ricerca al progresso nei settori in cui l'interesse della

53 Si veda al riguardo la discussione svoltasi il 28 gennaio 1947 nella seduta plenaria della Com-

missione per la Costituzione.

54 Emblematica e a cavallo tra l’ingerenza nella scienza e nell’informazione è l’esperienza delle

veline, ossia delle circolari che il Ministero della Cultura Popolare faceva pervenire con cadenza quotidiana. Celebre ai nostri fini è quella che prescrisse di «Non interessarsi mai di qualsiasi cosa che riguardi Einstein» del 26 dicembre 1936, anno in cui Albert Einstein si occupava delle onde gravitazionali. Ugualmente possono essere menzionate le tristi vicende che hanno coinvolto tutti i membri delle accademie a seguito dell’emanazione dell’art. 18 del R.D. 17 settembre 1931, n. 1225 che ha imposto un giuramento di fedeltà al fascismo. Per una più approfondita ricostruzione si veda L.CHIEFFI,Ricerca scientifica e tutela della persona. Bioetica e garanzie costituzionali, Edizioni Scien-

tifiche Italiane, Napoli, 1993, pp. 25 ss.

55 Assemblea Costituente, intervento dell’On. Firrao, seduta del 30 aprile 1947. 56 Art. 29-bis proposto dagli On. Firrao, Colonnetti e Nobile. Tondo nostro.

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collettività è maggiormente impegnato, o dove tali attività richiedono di essere coordi- nate57.

La scelta dei Costituenti per l’attuale formulazione in luogo di quella originariamente proposta appare senz’altro felice. L’incoraggiamento che in essa si proponeva sembra in- fatti alludere a un indirizzamento (che emerge chiaramente dalle parole dell’On. Firrao in Assemblea costituente) che male si coniuga con la vocazione alla libertà prevista nell’arti- colo 33 della Costituzione.

L’idea di scienza che si voleva intendere infatti, in cesura col passato, era quella di una scienza più connessa alla cultura che allo Stato, «lasciando soprattutto a chi si occupa di scienza di stabilire la ragione, il cosa e le modalità per svilupparla»58, riservando poi all’or-

dinamento l’attività positiva di promozione senza «penetrare il limite tecnico scientifico»59.

Ciò mette in chiaro come già nelle maglie della Costituzione sia presente un vincolo rappresentato dalle risultanze tecnico-scientifiche: se per via di esso il legislatore non può decidere su cosa, e come, si può far ricerca, a maggior ragione pare che esso non possa contrariarne le statuizioni quando disciplina materie diverse ma che ne coinvolgono le risultanze. E così rinvenibile una «separazione tra scienza, tecnica e sistema politico, cui è riservata, in via generale, la scelta dei “fini” verso i quali orientare il vivere comune», per- tanto ogni deriva tecnocratica sancirebbe un indebito passaggio della scienza «dal piano delle “libertà” e dei “valori” all’esercizio del “potere”»60.

L’attività di cui si deve far carico l’ordinamento non potrà essere avulsa dai principi e dai contenuti della medesima Costituzione e dovrà guardare sia all’attività del singolo ri-

57 Un esempio di questo approccio è rinvenibile nell’art. 43 della Costituzione, dove è possibile

leggere il fattore tecnologico come fattore di produzione (in particolare per ciò che attiene le fonti di energia). Cfr. G.GUARINO,Unità ed autonomia del diritto dell’energia, in Scritti di diritto pubblico

dell’economia e di diritto dell’energia, Milano, Giuffrè, 1962, pp. 229 e ss. Ma la scienza è anche quella

che ha permesso di attuare un particolare modello di pluralismo radiotelevisivo, in linea con l’in- terpretazione datane (soprattutto) dalla Corte costituzionale.

58 L.D’AVACK,Scienza e ricerca scientifica: conflitto di valori tra benefici e rischi, in Il diritto di famiglia e delle

persone, fasc. 4, 2017, pp. 1255 e ss. Non manca chi rilevi che l’obiettivo sia stato mancato, in virtù

di una significativa ingerenza della politica. F.MERCOLI,La ricerca scientifica tra autonomia e indirizzo

politico, tra uniformità e differenziazione, in Istituzioni del federalismo, fasc. 5, 2002, pp. 797 e ss.

59 E.CAVASINO, La flessibilità del diritto alla salute, Napoli, Jovene, 2012, p. 91.

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cercatore, sia alla dignità degli eventuali soggetti che vivono la sperimentazione sia, e so- prattutto, alla collettività tutta. Altrettanto può dirsi dei limiti a cui scienza e tecnica sono è soggette61.

Ecco pertanto che con l’entrata in vigore della Costituzione si assiste a una serie di tendenze che su questo solco coinvolgono la ricerca scientifica: essa consegue un rilievo autonomo rispetto all’attività operativa, si va verso la pluralità dei centri e delle sedi di ricerca, vi è un ampliarsi delle tipologie di ricerca (di base, orientata, applicata, tecnolo- gica)62.

Con riguardo alla definizione di scienza, appara coerente con il compito di una Costi- tuzione il fatto di non fornirne una. Se questo è vero in generale, ancora più vero è nel contesto in esame dove la scelta di una definizione «rischi[erebbe] di alterare il processo di evoluzione culturale della comunità»63, e in cui pertanto anche la dottrina si è limitata a

prescrivere il «metodo scientifico»64, quale che esso concretamente sia e in coerenza col

pluralismo metodologico tornato in auge col post-positivismo.

Il confine di demarcazione tra scienza e tecnica, tra momento speculativo e momento applicativo, non può essere in questa sede affrontato, stante peraltro la comune disciplina che incontrano nel dettato costituzionale.65 Pare più interessante definire cosa sia oggetto

di tutela, partendo dall’idea di una protezione «a ombrello»66, in quanto si ci bagna (vien

meno la tutela) mano a mano che si ci allontana dal centro. In tal modo la maggior tutela è accordata al mondo delle idee e della loro manifestazione67, ma già questa si affievolisce

61 Ivi, p. 22.

62 Cfr. S.CASSESE,Le vicende normative della ricerca scientifica del 1950 al 1989, in Scritti per Mario Nigro,

Milano, Giuffrè, 1991, pp. 124 ss.

63 A. PAPA, Ricerca scientifica ed enti di ricerca, in E. DE MARCO (a cura di), La pubblica istruzione, in

Trattato di diritto amministrativo, diretto da Santaniello, vol. XXXIX, Padova, Cedam, 2007, p. 400.

64 Sulla base dell’insegnamento di S.FOIS,Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero, Giuf-

frè, Milano, 1967, pp. 88 ss.

65 Indicazioni possono tuttavia ricavarsi in L.CHIEFFI,Ricerca scientifica e tutela della persona, cit.,p.

50; nonché in S.LABRICOLA,Libertà di scienza e promozione della ricerca, CEDAM, Padova, 1979, pp.

36 e ss. Più di recente e al di fuori dei confini della Costituzione italiana, P.COSTANZO,Il ruolo del

fattore tecnologico e le trasformazioni del costituzionalismo, relazione al Convegno di Salerno 23-24 no-

vembre 2012 Costituzionalismo e globalizzazione, in Rassegna parlamentare, 2012, in part. p. 815.

66 La metafora è dovuta a R.BIN,Libertà della ricerca scientifica in campo genetico, in AA. VV., Alle

frontiere del diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida, Milano, Giuffrè, 2011, p. 216.

67 Che rientrano pertanto anche nella libera manifestazione del pensiero. Interessante notare che

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laddove si passa alla sperimentazione che dal mondo delle idee passa a quello delle res. Tuttavia ciò non può portare a conclusioni estreme, quali una sovrapposizione con l’art. 21 della Costituzione, in quanto con la prima proposizione dell’art. 33 si è voluto specifi- care che è consentito «all'arte ed alla scienza di esteriorizzarsi, senza subire orientamenti ed indirizzi univocamente e autoritativamente imposti».68

Le limitazioni, trattandosi di limitazioni di una libertà fondamentale, dovranno passare attraverso un controllo più severo (cd. strict scritiny) di quello normalmente operato dalla Corte, aggravato dal fatto che alla libertà del singolo ricercatore si collegano le libertà della comunità scientifica nel suo insieme69, e con uno sguardo rivolto alla comunità medesima.

A riprova di questa vocazione bifronte le misure di autonomia speciale di cui possono dotarsi le università e le istituzioni di alta cultura (art. 33, secondo comma della Costitu- zione).

Nel documento Scienza e tecnica davanti alle Alte Corti (pagine 34-38)

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