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I comitati scientific

Nel documento Scienza e tecnica davanti alle Alte Corti (pagine 123-126)

La Corte di Giustizia dell’Unione europea e la scienza

2. Una pluralità di espert

2.3. I comitati scientific

La Corte ha da sempre dimostrato, con le sue considerazioni, di tenere in serio conto le posizioni espresse da quel «sottobosco amministrativo»57 rappresentato dai comitati

scientifici.

Questi comitati, che rinvengono la propria base giuridica al par. 3 dell’art. 114 TFUE, sono stati recentemente riformati a seguito della casistica inerente la cd. mucca pazza, ove hanno dato prova di limitato funzionamento58. Ciò nonostante, la Corte ha dimostrato

interesse nei loro confronti in ben più di un’occasione, anche in tempi risalenti.

A titolo esemplificativo, nella decisione resa nella causa 178/8459, la Corte si è trovata

nella necessità di definire se il divieto, in Germania, di inserire additivi nella birra, anche importata, per asserite ragioni di sanità pubblica comportasse una violazione del divieto di restrizioni quantitative alla libera circolazione delle merci (art. 30 TCE, oggi art. 36 TFUE).

Non rilevando la decisione del caso, è interessante vedere che in conclusione la Corte finisce col riconoscere il particolare che, per definire la nozione di «esigenza di ordine tecnico» (volendo comprendere se era tale o meno l’uso di additivi per la produzione della birra), dev’essere altresì tenuto conto, da parte degli Stati membri, «dei risultati della ri- cerca scientifica internazionale e, in particolare, dei risultati dei lavori del comitato scien- tifico comunitario per l’alimentazione umana, della commissione del Codex alimentarius della FAO e dell’Organizzazione mondiale della sanità»60.

57 L’efficace espressione si deve a M.SAVINO,Il «terzo» carattere della sovranazionalità europea: i comitati

europei e il procedural supranationalism, in S.BATTINI,G.VESPERINI (a cura di), Lezioni di diritto

amministrativo europeo, Giuffrè, 2006, p. 31.

58 M.SAVINO,Il «terzo carattere», cit., p. 39.

59 Sentenza della Corte del 12 marzo 1987, C-178/84, Commissione c. Germania, in part. par. 52. 60 Ma è pur vero che qualche anno più tardi la Corte attenuerà questa impostazione specificando

che, per quanto riguarda gli Stati membri, «nessuna norma li obbliga […] a consultare i predetti comitati prima di adottare una decisione riguardante un prodotto determinato». Così la sentenza della Corte del 21 marzo 1991, Jean-Marie Delattre, par. 44 e 52.

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Non diversamente, nella decisione Van der Veldt, si legge che «E’ bensì vero che […] l’esistenza di un semplice rischio per i consumatori è sufficiente affinchè la normativa sia considerata soddisfare i presupposti dell’art. 36. Tuttavia, tale rischio deve essere valutato non già alla stregua di considerazioni di ordine generale, bensì alla luce di specifiche ricer- che scientifiche»61.

Ancora, con riguardo ai pareri del CPMP (Committee for Proprietary Medicinal Products, oggi CHMP, Comimittee for Medicianl Products for Human Use), il Tribunale62 specifica la por-

tata dei suoi pareri precisando che «sebbene il parere emesso da tale comitato non vincoli la Commissione, nondimeno esso ha un'importanza decisiva, tanto che, all'occorrenza, l'irregolarità di tale parere va considerata una violazione delle forme sostanziali che vizia la legittimità della decisione di tale istituzione».

In tal modo, il Tribunale ricava un suo proprio duplice margine di azione: da un lato, infatti, dovrà verificare la regolarità dei lavori del CPMP, nonché la coerenza interna e la motivazione del suo parere63. Dall’altro, valuterà l’azione della Commissione avvalendosi

delle risultanze di quest’ultimo64.

E’ in ogni caso assunto condiviso che dal caso Pfizer65 sussista un obbligo generalizzato

di prendere in considerazione le relazioni scientifiche disponibili preparate degli esperti per conto delle istituzioni europee, e queste sono autorizzate a discostarsi solo in circo- stanze eccezionali in cui si possono trovare prove scientifiche equivalenti e valide ragioni per farvi affidamento. Più di recente, risultanze scientifiche nate in seno all’Unione euro- pea si rendono vincolanti anche per gli Stati membri66. Pertanto, al rilievo e al peso che

61 Sentenza della Corte del 14 luglio 1994, causa C-17/93, Van der Veldt, par. 17.

62 Sentenza del Tribunale del 26 novembre 2002, resa nelle cause riunite T-74/00, T-76/00, T-

83/00, T-84/00, T-85/00, T-132/00, T-137/00, T-141/00, Bruno Farmaceutici e a. c. Commissione, in part. par. 197.

63 Sentenza ult. cit., par. 200.

64 Andando però al di là dei meri atti formalmente adottati o richiamati dalla Commissione, guar-

dando altresì le relazioni preparatorie e i documenti di lavoro Ivi, par. 209. D’altra parte, che non si tratti di un mero vincolo procedurale, è stato riconosciuto anche dalla Corte di Giustizia stessa quando ha affermato che «[…] la consultazione del comitato scientifico è destinata ad assicurare che le misure sono necessarie e adeguate all’obiettivo di tutela della salute umana […]». Sentenza del 25 gennaio 1994, C-212/91, Angelopharm GmbH c. Freie und Hansestadt Hamburg, par. 38.

65 Sentenza del Tribunale dell’11 settembre 2002, T-13/99, Pfizer Animal Health SA c. Consiglio

dell’Unione europea, par. 168 e 169.

66 Se infatti gli Stati membri non possono adire all’Autorità europea per la sicurezza alimentare

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all’interno del giudizio (ovvero nei confronti delle parti del processo) viene assegnato ai comitati scientifici, si accompagna una rilevanza e un peso esterno dei loro prodotti, nei confronti tanto delle istituzioni e degli Stati membri.

Risulta pertanto quasi inevitabile, in questioni scientifiche, l’utilizzo della scienza of- ferta dei comitati: laddove si tratti di misure adottate dalle istituzioni europee, queste pro- babilmente si fonderanno sulle determinazioni dei comitati. Laddove invece siano in di- scorso atti adottati da uno Stato membro, questi facilmente saranno supportati da un pa- rere scientifico nazionale, e allora può ipotizzarsi che la scienza dei comitati rappresenti un termine di paragone.

Da queste sintetiche notazioni si possono ricavare essenzialmente due aspetti fonda- mentali dell’operare della Corte di fronte ai comitati scientifici: da un lato infatti essa non entra nel merito delle loro scelte, dedicandosi unicamente al vaglio del procedimento da questi compiuto67. Dall’altro, al contrario, si riserva di farne ampio uso nei propri giudizi,

quale vero e proprio parametro di legittimità (in primis, al fine di confrontarli con le de- cisioni della Commissione).

Senza potersi addentrare nel dettaglio, sembra possibile tracciare una gerarchia degli esperti che si presentano davanti alla Corte di Giustizia: al grado più basso i periti, ovvero coloro che operano ad processum: e tra questi sono da preferirsi quelli indipendenti a quelli partigiani e, al di sopra, gli esperti radunati in comitati scientifici sotto l’egidia dell’Unione

dente all’oggetto di una controversia pendente dinanzi ad un giudice nazionale, quest’ultimo do- vrebbe accordare a tale parere il medesimo rilievo riconosciuto ad una perizia. Tale parere po- trebbe pertanto costituire un elemento probatorio che il detto giudice dovrebbe prendere in con- siderazione in quanto tale». Sentenza della Corte del 9 giugno 2005, cause riunite C-211, C-299, C-216, C-317 e C-318/03, HLH Warenvertriebs GmbH e Orthica BV c. Bundesrepublik Deutschland, par. 94.

67 Sebbene metodi di valutazione delle risultanze proposte dai comitati scientifici sono state presi

in considerazione. Ad esempio, è stato preso in considerazione il metodo della peer review. Ipotiz- zando che i giudici possano chiedere agli esperti di rivedere le prove scientifiche avanzate dalle parti o dai comitati o, più semplicemente, che mostrino una particolare deferenza nei confronti delle prove che sono state sottoposte a peer review. Sul tema si veda T.O.MCGARITY,On the prospect of “Daubertizing” judicial review of risk assessment, in Law & Contemporary problems, fasc. 4, 2003, pp.

155 – 226. Un esempio di utilizzo della peer review in un contesto giudiziale si ha davanti al Tribunale NAFTA, nel caso Methanex Corp. vs. the United States of America decisa il 3 agosto 2005 in cui si legge, con riguardo a un report che detterà le sorti della causa, «In particular, the UC Report was subjected

at the time to public hearings, testimony and peer-review; and its emergence as a serious scientific work from such an open and informed debate is the best evidence that it was not the product of a political sham engineered by California» (par. 101).

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europea68: sembra infatti difficile per la Corte non tenere da conto le risultanze di questi

ultimi – diversamente da come, occasionalmente, fa con le risultanze dei periti – a cui al tempo stesso ha lasciato significativi margini di espressione.69

La tendenza di questa gerarchia deriva dal fatto che è assente, nel contesto eurounita- rio, un sistema comune di consulenza scientifica dedicata ai responsabili delle politiche dell’Unione europea e ai suoi giudici, ma una serie di meccanismi diversi in base all’area della questione.70

Nel documento Scienza e tecnica davanti alle Alte Corti (pagine 123-126)

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