L’accesso alla scienza
3. Meccanismi informali di accesso alle cognizioni scientifiche
3.2. Gli interventi inammissibili: timidi (ma non troppo) amici curiae?
68 Ibid., p. 444.
82
Per definire una figura sconosciuta nel nostro ordinamento costituzionale, quale quella degli amici curiae, è opportuno partire da dove questa figura è pienamente realizzata, ovvero di fronte alla Corte Suprema degli Stati Uniti.
Se è sorta per dar voce a un soggetto terzo e disinteressato al caso, oggi si qualifica come figura che partecipa proprio perché – al contrario – ha un qualche interesse negli esiti dello stesso70. La loro attività, siano essi singoli o vere e proprie associazioni anche
con fini di lobbing, si sostanzia nel fornire dati fattuali e argomentazioni giuridiche che consentono alla Corte sia una più estesa panoramica delle questioni sottese che una pro- gnosi su quali saranno gli effetti delle sue decisioni.
Il loro ruolo ha particolare pregio quando si tratta di questioni scientifiche, in quanto può trattarsi anche di soggetti di elevata competenza tecnico-scientifica71.
E’ noto che questi soggetti non hanno cittadinanza nel processo costituzionale ita- liano. Non vi è alcuna menzione nella normativa di riferimento e la Corte costituzionale, con la sua giurisprudenza, ha sempre negato il loro ingresso nel processo. Va tuttavia precisato che l’insistenza di questi soggetti nel partecipare ai processi costituzionali non è da ascriversi alla speranza di un mutamento di orientamento da parte della Corte, quanto più «per far valere, almeno per iscritto, un punto di vista utile alla discussione di una que- stione rilevante dal punto di vista generale»72.
Un esempio dell’importanza e del peso dato agli interventi non ammessi si ritrova nella sentenza 20 marzo 1978, n. 20, – in materia di brevettabilità dei farmaci – in cui la Corte fa propri rilievi contenuti nelle memorie di parti il cui intervento è stato successiva-
70 Per una ricostruzione storica si veda G.CRISCUOLI,Amicus curiae, in Rivista trimestrale di diritto e
processo civile, fasc. 1, 1973, pp. 192 e ss. Sulla sua attività E.SILVESTRI,L’«amicus curiae»: uno
strumento per la tutela di interessi non rappresentanti, in Rivista trimestrale di diritto e processo civile, fasc. 3,
1997, pp. 693 e ss.
71 M.VICARIO,I fatti nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, Relazione al Convegno annuale
del Gruppo di Pisa, Milano, 9-10 giugno 2017, p. 9. Emblematica è la partecipazione di 25 amicus
curiae nel celebre caso Daubert, noto per aver offerto le linee guida con cui approcciarsi al fenomeno
scientifico nell’ordinamento statunitense.
72 M.D’AMICO,La Corte costituzionale chiude la porta agli scienziati in nome della dignità dell’embrione, in
Biolaw Journal, fasc. 2, 2016, p. 178. Ma l’atteggiamento della Corte è criticato in dottrina. Si veda
a tal proposito R.ROMBOLI,Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale, in R.ROMBOLI (a
cura di), Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2011 – 2013), Giappichelli, Torino, 2014, p. 208 che rinviene casi contraddittori in cui la Corte non si pronuncia sull’intervento inammissibile ma poi dà conto degli argomenti portati avanti dagli intervenienti.
83
mente dichiarato inammissibile. Non può nemmeno tacersi che gli intervenienti non am- messi erano di rilevanti raggruppamenti di operatori del settore farmaceutico (quali la So- cietà Farmaceutica Italiana e l’Associazione tra Industrie Chimiche e Farmaceutiche), os- sia tra i soggetti potenzialmente più idonei a fornire contributi tanto di alto livello scien- tifico, per quanto intrisi di interessi di parte.
Il richiamo ad essi, in assenza di una netta giurisprudenza incline a prendere espressa- mente in esame le statuizioni delle parte intervenute può lasciar ipotizzare una qualche forme di ‘imbarazzo’ a tacere su ‘forti’ risultanze scientifiche proposte da altrettanto forti
lobbies.
Ma i casi più eclatanti sono quelli degli interventi nei giudizi di legittimità costituzio- nale in via principale, pacificamente non ammessi. Alla luce di una giurisprudenza ‘grani- tica’, come altro spiegare – se non con l’intento di fornire un apporto argomentativo e probabilmente anche istruttorio – i ripetuti tentativi di intervento delle compagnie telefo- niche in materia di elettrosmog73?
Quello che sembra mancare è l’intervento dell’amicus curiae stricto sensu, ossia di soggetti che potrebbero benissimo essere chiamati alle audizioni da parte della Corte, ma che stante la ritrosia ad avvalersi di questa facoltà, decidono spontaneamente di intervenire nel giudizio in questione legittimati dal contributo scientifico che possono apportare. In- terventi di questo tipo infatti, specie laddove alla legittimazione scientifica si affianca una nota indipendenza, difficilmente consentirebbero alla Corte di evitare di prendere dispo- sizione, specie in tutti i quei casi in cui il parametro fattuale è chiamato ad integrare il dato normativo e pertanto è opportuno che lo scrutinio della Corte non prescinda da un esame del primo74.
SEZIONE II
73 Si veda, ex multis, sentenza 17 marzo 2006, n. 103 e sentenza 27 luglio 2005, n. 336.
74 Il riferimento è chiaramente al giudizio di ragionevolezza. Su di esso si tornerà nella seconda
parte del prossimo capitolo, ma a questi fini può comunque essere utile definirlo come «la utiliz- zazione razionale dei contesti umani nella costruzione delle norme». Cfr. D.PULITANÒ,Obblighi
costituzionali di tutela penale? In Rivista italiana di diritto e procedura penale, fasc. 5, 1983, p. 502. Se questa
è la ragionevolezza, il fine della Corte è la valutazione de «la erroneità della legge sulla base di nozioni e cognizioni comuni, pacifiche universali: per trarre, a seconda dei casi, da tale erroneità, un giudizio di illegittimità per alterità del fine, non pertinenza o incongruità». C.LAVAGNA,Ragio-
nevolezza e legittimità costituzionale, in Studi in memoria di Carlo Esposito, vol. 3, CEDAM, Padova, 1973,
84