La Corte europea dei diritti dell’uomo e la scienza
4. La scienza richiamata del giudice: il sottile confine tra scienza privata e scienza delle part
Interessante notare, guardando alle tecniche di redazione della decisione, che la Corte, non dissimilmente da quanto fa l’Avvocato Generale presso la Corte di Lussemburgo – ma diversamente dal collegio giudicante della Corte di Giustizia – fa un uso disinvolto delle note a piè di pagina nelle proprie decisioni. Questo le permette di affrontare con una
39 Corte EDU, grande camera, D.H. and Others v. The Czech Republic, del 13 novembre 2007, par.
164.
40 Sul ruolo dell’argomento comparativo nella giurisprudenza della Corte EDU si veda G. REPETTO, Argomenti comparativi e diritti fondamentali in Europa. Teorie dell’interpretazione e giurispru- denza sovranazionale, Napoli, Jovene, 2011, in part. pp. 115 e ss., nonché P. GORI, La rilevanza del diritto comparato nelle decisioni della CEDU, in http://www.corteappello.milano.it/Forma
zione_de_mag_ref.aspx
152
certa serenità discorsiva taluni aspetti che richiedono conoscenze scientifiche la cui fonte viene, per l’appunto, opportunamente citata in nota42.
E’ difficile distinguere quando la scienza sia richiamata dalle parti e quando sia il frutto di un’autonoma ricerca da parte del giudice, in assenza di precisi indici o riferimenti te- stuali che aiutino a comprendere. E’ tuttavia da notare che la Corte dedica la prima parte del fatto a ricostruire le circostanze del caso di specie: sebbene lo stile sia spesso imper- sonale, senza che vengano attribuite particolari asserzioni all’una o all’altra parte, appare ragionevole supporre che la scienza lì richiamata sia quella che emerge dagli atti dei giudici domestici o, al più, quanto affermato dalle parti dinnanzi ai giudici di Strasburgo.
Nel caso Sarno e altri c. Italia43 ciò emerge con chiarezza, in quanto un’intera parte è
riservata agli studi scientifici (lett. H). Se un primo studio, tratto dalla rivista The Lancet
Oncology – che pur tratta specificatamente del livello di mortalità per tumore nell’area della
ASL 4 di Napoli – pare infatti agevolmente attribuibile alle ricerche della Corte, la speci- ficità dei seguenti44 lascia facilmente immagine la loro provenienza.
Talvolta invece la Corte è più esplicitata, prevedendo espressamente nella partizione della sentenza una parte dedicata alla «summary of relevant international expert research studies on
safety of home births submitted to the court by the parties». Nel caso Dubská and Krejzová v. the Czech Republic45, vertente sul divieto vigente in Repubblica Ceca di partorire in casa, la Corte
spende diversi paragrafi della sua decisione per riassumere i molteplici studi scientifici richiamati dai ricorrenti a favore di questa pratica, i cui riferimenti sono accuratamente riportati in nota.
In linea di massima la Corte appare assai disinvolta e ben disposta nel prendere in considerazione, ed anzi più propriamente ad esaminare, gli studi scientifici quando questi sono proposti dai ricorrenti. Ad esempio, nei parr. da 67 a 69 di Tătar c. Romania,46 la Corte
riassume tre studi sugli effetti del cianuro di sodio sulla salute umana, che sembrano essere
42 E’ il caso di uno studio su mortalità e morbilità perinatale comparso sull’International Journal of Obstetrics and Gynecology, citato in Corte EDU, seconda sezione, Ternovszky c. Hungary del 14
dicembre 2010.
43 Corte EDU, seconda sezione, Sarno e altri c. Italia del 12 gennaio 2012, in part. par. 60 e ss. 44 Sono richiamati uno studio dell’OMS su istanza del Dipartimento della Protezione civile, nonché
uno studio del Ministero della Salute con l’ISS e le autorità sanitarie della Campania, nonché uno studio del 2008 pubblicato negli annali dell’ISS. A questi studi sono dedicati, rispettivamente, i paragrafi da 61 a 63 della decisione in commento.
45 E’ la tecnica utilizzata in Corte EDU, ex quinta sezione, Dubská and Krejzová v. the Czech Republic
dell’11 dicembre 2014, in part. parr. 62 – 67.
153
stati portati all’attenzione della Corte, a prescindere dalla loro presenza negli atti del giu- dizio a quo. Si legge infatti al par. 104 della decisione che «La Cour a examiné les études
scientifiques versées au dossier».
Di converso, la Corte non manca di notare la mancata allegazione di studi comunque sia menzionati dalle parti, e a sanzionare l’omissione, non diversamente da quanto fa la Corte costituzionale nei confronti del giudice a quo. E’ quanto avvenuto in Ledyayeva and
Others v. Russia, in cui la Corte ha addebitato la sua decisione di non capovolgere un pro-
prio precedente in tema di inquinamento, tra l’altro al fatto che il governo non aveva provveduto a presentare documentazione in merito agli studi condotti per valutare la si- tuazione ambientale intorno all’impianto siderurgico.47
Coerentemente con quanto si è detto in precedenza, in particolare in merito all’obbligo di esaurire i rimedi interni, tra le fonti scientifiche preferite dalla Corte possono senz’altro essere richiamati gli atti del giudizio a quo.48 I giudici di Strasburgo infatti molto spesso si
attengono esclusivamente a quanto risulta dai procedimenti in cui è stata incardinata la controversia prima di arrivare alla Corte. In taluni casi l’accertamento dei fatti, anche di natura scientifica, dipende quasi esclusivamente da questi. Ad esempio, in tema di effetti dell’inquinamento industriale sulla salute pubblica, la Corte è arrivata ad affermare che «owever, it is often impossible to quantify its effects in each individual case, and distinguish them from the
influence of other relevant factors, such as age, profession etc. The same concerns possible worsening of the quality of life caused by the industrial pollution. The “quality of life” is a very subjective characteristic which hardly lends itself to a precise definition. Therefore, taking into consideration the evidentiary diffi- culties involved, the Court has no other choice than to repose thrust primarily, although not exclusively, in the findings of the domestic courts and other competent authorities in establishing factual circumstances of the case».
Conseguentemente, il primo fact-finding della Corte sarà quello degli atti delle giurisdi- zioni domestiche e degli altri soggetti che, nel corso delle vertenze innanzi a queste, avranno fornito il materiale opportuno. Laddove le prove siano pertanto sufficienti, ci sarà un intervento solo nel caso in cui «the Court cannot rely blindly on the decisions of the domestic
authorities, especially when they are obviously inconsistent or contradict each other. In such situation it has
47 Corte EDU, prima sezione, Ledyayeva and Others v. Russia, 26 ottobre 2006, par. 107, dove si
legge che «The Government referred to a number of studies carried out in order to assess the envi-
ronmental situation around the Severstal steel-plant. However, the Government have failed to pro- duce these documents or to explain how they influenced the public policy vis-à-vis the plant.» 48 Corte EDU, grande camera, Vo v. France, 8 luglio 2004, parr. 19 e 21.
154
to assess the evidence in its entirety»49. La Corte poi, come si avrà modo di argomentare nel
prosieguo, non si discosta facilmente dalle valutazioni espresse dalla giurisdizione dome- stica. Questo emerge particolarmente nell’attività medica, dove la Corte di rado contesta il nesso di causalità tra la condotta medica e gli eventi di morte o lesione, oppure il grado di conoscenza delle autorità medica competenti.50
Nel caso Durisotto v. Italy51, risvolto internazionale del noto «caso Stamina»52 la Corte
richiama le risultanze del comitato del Ministero della Salute, che ha ritenuto il metodo privo di base scientifica e, nonostante fosse pendente un’impugnativa avverso tali risul- tanze, i giudici di Strasburgo costantemente si richiamano a esso: l’attività svolta nell’or- dinamento interno sembra soddisfare il bisogno di scienza della Corte53.
Questo è coerente con il regolamento della Corte che agli artt. 46 e 47 prevede il contenuto che devono necessariamente avere i ricorsi, rispettivamente presentati da uno Stato o da un individuo. Per quanto riguarda gli Stati contraenti viene espressamente ri- chiesto di allegare «copie di tutti i documenti pertinenti e in particolare delle decisioni, giudiziarie o di altra natura, concernenti l’oggetto del ricorso», mentre l’onere appare più attenuato per gli individui per cui è tuttavia previsto che «la Corte potrà sempre chiedere a un ricorrente di produrre, entro un termine stabilito, informazioni o documenti utili nella forma e con le modalità ritenute appropriate»54.
Tale disposizione, giova segnalarlo, si discosta da quanto previsto all’art. 121 del Re- golamento di procedura della Corte di Giustizia, che fa rinvio all’art. 21 dello Statuto della Corte sulla base del quale le uniche allegazioni previste sono l’atto di cui si richiede l’an- nullamento o la data di richiesta dell’atto per i ricorsi in carenza. Più vicino è l’art. 94 del Regolamento della Corte di Giustizia che, nel disciplinare il contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale richiede, tra l’altro (lett. a), «un’illustrazione sommaria dell’oggetto
49 Ledyayeva and Others v. Russia, cit., par. 90.
50 Corte EDU, seconda sezione, G.N. and Others v. Italy del 1 dicembre 2009, parr. 89 – 82; seconda
sezione, De Santis and Olanda v. Italy del 9 luglio 2013, par. 45; seconda sezione, Balci v. Turkey del 20 ottobre 2015, parr. 52 – 53; seconda sezione, Sayan c. Turkey dell’11 ottobre 2016, parr. 110 – 112.
51 Corte EDU, seconda sezione, Durisotto c. Italy, 6 maggio 2014.
52 E come tale già esaminato nel capitolo II, in quanto deciso dalla Corte costituzionale con sen-
tenza 1 dicembre 2014, n. 274.
53 Da notare tuttavia che trattasi di una decisione di irricevibilità: non pare erroneo affermare che,
ove la corte si fosse addentrata nel merito della questione, avrebbe potuto svolgere un controllo più penetrante.
155
della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni».
La disposizione della Corte EDU è altresì differente da quanto previsto per la Corte costituzionale, ove – nelle norme integrative per i giudizi davanti alla Consulta – laconi- camente si richiede la trasmissione degli «atti» o il deposito «degli atti e documenti».55
Atteso anche il previo esaurimento dei ricorsi interni56, che non trova pari dinnanzi
alle altre corti esaminate, la Corte potrà disporre di un ampio materiale istruttorio su cui fondare le proprie decisioni, senza necessità di ricorrere a ulteriori attività.
Ugualmente, ove ve ne è l’occasione, nel momento in cui la Corte ricostruisce la parte fattuale, richiama volentieri atti eurounitari e internazionali in cui l’elemento scientifico è stato analizzato ed ha una sua specifica rilevanza. Ad esempio, per ricondurre il feto alla nozione di vita ai sensi dell’art. 2 della Convenzione, sono stati richiamati il Working party
on the protection of the human embryo and foetus e il Gruppo europeo di etica delle scienze e
delle nuove tecnologie57. E’ interessante notare la Corte rivolge le sue attenzioni non tanto
agli esiti dell’attività dei gruppi di lavoro, quanto anche alle considerazioni preparatorie. Parimenti la Corte non manca di dare attenzione agli atti elaborati dall’Assemblea parla- mentare del Consiglio d’Europa58 e dal Comitato di Bioetica del Consiglio d’Europa59.
Ancora, in National Federation of Sportspersons’ Associations and Unions (FNASS) and Others
v. France la Corte fa espresso riferimento a pareri «prepared by eminent scientific and political authorities»60, accreditando così le risultanze del Senate information report on the European Union
55 Rispettivamente all’art. 1, per quanto riguarda le questioni di legittimità sorte in via incidentale,
e all’art. 19, per quanto riguarda i ricorsi in via principale, delle norme integrative.
56 Su cui, ancora di recente, può vedersi C. MASCIOTTA, Il ricorso “diretto” a Strasburgo in deroga al principio del previo esaurimento ex art. 35 CEDU: un possibile “cortocircuito” tra sistema costituzio- nale e convenzionale di tutela? in Osservatorio sulle fonti, fasc. 1S, 2018 e bibliografia ivi citata. Più
in generale C.PITEA,Art. 35 – Condizioni di ricevibilità, in S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY (a cura di), Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, Cedam, Padova, 2012, pp. 655 e ss.
57 Corte EDU, grande camera, Vo v. France, 8 luglio 2004, parr. 39 e 40.
58 E’ il caso della raccomandazione 1418 (1999) Protection of the human rights and dignity of the terminally ill and the dying e la risoluzione 1859 (2012) Protecting human rights and dignity by taking into account previously expressed wishes of patients in Corte EDU, grande camera, Lambert and others c. France del 5 giugno 2015.
59 E’ il caso della Guide on the decision-making process regarding medical treatment in end-of-life situations in Corte EDU, grande camera, Lambert and others c. France del 5 giugno 2015.
60 Corte EDU, quinta sezione, National Federation of Sportspersons’ Associations and Unions (FNASS) and Others v. France, 18 aprile 2018, par. 175.
156
and professional sport, prepared on behalf of the European Affairs Committee e del rapporto della National Medical Academy dal titolo «Efforts to combat doping: a public-health issue».