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Il ruolo delle parti e gli intervent

Nel documento Scienza e tecnica davanti alle Alte Corti (pagine 80-84)

L’accesso alla scienza

2. Le vie di accesso formal

2.3. Il ruolo delle parti e gli intervent

43 Anche questo orientamento si palesa tuttavia come oscillante, se in linea generale si registra una

«scarsa preoccupazione di verificare i dati emersi dall’atto introduttivo o nel corso del contraddit- torio è un dato pressoché costante della giurisprudenza costituzionale». G.D’AMICO,Scienza e

diritto nella prospettiva del giudice delle leggi, SGB, Messina, 2008, p. 250. Quest’affermazione tuttavia

può essere intesa come una limitata propensione della Corte ad avviare istruttorie sulla base degli stimoli degli atti introduttivi, non potendosi tuttavia negare un’attenzione per quanto è emerso – anche di risultanze scientifiche – nel processo a quo.

44 GIP del Tribunale ordinario di Taranto, ordinanza del 23 gennaio 2013.

45 Si ricordi infatti che a mente dell’art. 1 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale insieme all’ordinanza di promozione del giudizio devono essere trasmessi gli atti del giudizio. Ove in questo si sia svolta un’ampia istruttoria, questa può rappresentare un materiale assai utile per accedere alle cognizioni scientifiche.

46 A titolo di esempio, riservandosi di esaminarle quando si discuterà dell’utilizzo della scienza

fatto dalla Corte nella seconda parte del presente capitolo, può citarsi la sentenza 27 luglio 1995, n. 414 in merito alla nozione di morte.

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Trattato il momento genetico del giudizio, un ulteriore aspetto meritevole di conside- razione è quello della partecipazione delle parti e degli interventi nel processo costituzio- nale. In questa sede si tratterà in particolar modo dell’intervento concretamente ritenuto ammissibile, lasciando a successiva sede quello dichiarato inammissibile (leggendolo, si anticipa, in chiave di amici curiae).

La questione del ruolo delle parti nel processo costituzionale si collega con quella, altrettanto annosa, del contraddittorio nel processo costituzionale47. Come le parti si com-

portano e come prendono posizione all’interno del processo costituzionale non sembra infatti indifferente su come vengono affrontate le questioni scientifiche.

Prendendo ad esempio il giudizio di legittimità costituzionale, dev’essere notato che non mancano le strade attraverso cui coloro che hanno preso parte al procedimento prin- cipale (nonché il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della giunta regionale) possono: 1) esaminare gli atti nella cancelleria e presentare le proprie deduzioni48, 2) pro-

durre nuovi documenti relativi al giudizio49, 3) depositare memorie illustrative50 e, infine,

4) esporre oralmente i motivi delle conclusioni e offrire approfondimenti circa i punti più importanti della discussione51. Ove manchi la costituzione delle parti, o si propenda per

la manifesta infondatezza della questione, gli spazi risultano praticamente azzerati resi- duando solo la possibilità di presentare memorie illustrative ex art. 10 NI, ma sono difficili da ipotizzare casi in cui riguardino questioni scientifiche52.

Si prenda ad esempio la sentenza 26 giugno 2002, n. 282 in materia di terapia elettro- convulsionante. Trattasi in questo caso di un giudizio in via principale in cui la Regione Marche deve difendere le sue statuizioni prescriventi il divieto della terapia in oggetto.

47 Sul problema la letteratura è assai ampia. Si veda almeno R.ROMBOLI,M.D’AMICO,F.CER-

RONE,E.ROSSI,L.D’ANDREA,A.CARIOLA,N.ZANON,G.VAGLIO,Il processo costituzionale: il

contraddittorio, in Il foro italiano, fasc. 10, 1997, pp. 309 e ss.; C.MEZZANOTTE,Appunti sul contrad-

dittorio nei giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, in Giurisprudenza costituzionale, fasc. 4, 1972, pp. 962

e ss.; L.CALIFANO,Il contraddittorio nel processo costituzionale incidentale, Giappichelli, Torino, 2003; F.

MARONE,Processo costituzionale e contraddittorio nei conflitti intersoggettivi, Editoriale Scientifica Italiana,

Napoli, 2011.

48 Art. 25, co. 2 e 3, Legge 11 marzo 1953, n. 87. 49 Art. 3 delle Norme Integrative.

50 Art. 10 delle Norme Integrative. 51 Art. 17 delle Norme Integrative.

52 Essendo più ragionevole supporre, come evidenzia T.GROPPI,I poteri istruttori, cit., p. 161 che

tali soggetti dedichino gran parte delle loro memorie difensive a motivare la necessità di rinviare la questione alla pubblica udienza.

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Orbene, essa non sembra aver preso in considerazione l’elemento scientifico nelle sue difese, tanto che la Corte si duole che: «l’intervento regionale contestato dal Governo non si fonda né pretende di fondarsi [corsivo nostro] su specifiche acquisizioni tecnico-scientifiche verificate da parte degli organismi competenti»53. Senza anticipare le conseguenze di que-

sta decisione, che saranno meglio discusse nella seconda parte del presente capitolo, è interessante vedere come la Corte lamenti l’assenza di un’istruttoria scientifica, apparen- temente dimenticando (ma forse poiché strumentale a ragioni giuridiche che svolgerà nel seguito della decisione) la possibilità di colmare essa stessa la lacuna istruttoria.

Non dissimile è il caso gemello, reso con sentenza 14 novembre 2003, n. 338 in cui la Corte si è trovata a dover prendere posizione con riguardo a leggi di analogo tenore di Piemonte e Toscana. La Corte si appoggia integralmente alle motivazioni della precedente decisione e nemmeno il riferimento alle indicazioni della ‘comunità scientifica toscana’ contenuto nell’art. 3, co. 4 della L.R. Toscana 28 ottobre 2002, n. 39 convince, in quanto contraddice la naturale vocazione nazionale o addirittura sovranazionale delle acquisizioni e delle valutazioni scientifiche.

Alla luce di ciò sembra potersi già cogliere un punto fermo della giurisprudenza, già noto in dottrina54, per cui si registra un tendenziale favor per le acquisizioni scientifiche

dello Stato. Che si discorra di una legge regionale, o contro una legge statale, onere di chi intende sconfessare i fondamenti scientifici della legislazione statale è di fornire solide basi scientifiche, possibilmente ragionando ‘come se’ la Corte non dovesse ricorrere all’istrut- toria.

Venendo ora al tema degli interventi, è noto che la Corte sia assai restia ad ammettere interventi di soggetti diversi da quelli parti nel giudizio a quo sebbene, nel tempo, si è registrato un progressivo ampliamento delle sue maglie. Peraltro, eccettuato quanto si dirà con riguardo al referendum abrogativo, questa possibilità è riconosciuta solo nei giudizi in via incidentale55.

53 Ma anzi, la Regione sembra propriamente fondarsi sull’incertezza scientifica, intesa come man-

cata risposta degli scienziati, in quanto il suo intervento solleciterebbe «la ricerca scientifica al fine di consentire un’adeguata valutazione degli effetti di queste particolari terapie sui pazienti».

54 A.IANNUZZI,Istruttoria e valutazioni tecnico-scientifiche, cit., p. 12.

55 I casi più importanti che al riguardo possono essere richiamati sono senz’altro le sentenze 20

febbraio 1982, n. 20; 27 novembre 1991, n. 429; 1 luglio 1992, n. 314. La ratio comune a queste decisioni è che la mancata ammissione dell’interveniente comporterebbe un’incisione unilaterale sulla sua sfera giuridica, senza che abbia modo di difendersi.

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In particolare per quanto riguarda questioni connesse alla materia scientifica è possi- bile richiamare la sentenza 26 magio 1998, n. 185 in cui nella nota saga «Di Bella» la Con- sulta ha aperto le porte alla Regione Emilia-Romagna, riconosciuta quale «titolare di un evidente interesse sostanziale, con riguardo sia all’oggetto della controversia di merito, sia all’incidente di costituzionalità». Ma appare piuttosto difficile leggere la situazione giuri- dica, diversa da quella di altre regioni, direttamente compromessa dal giudizio.

Inoltre, sebbene una questione scientifica abbia consentito di ampliare il panorama degli intervenienti, non ha consentito l’ingresso di maggiori cognizioni scientifiche: la Re- gione ha addotto come motivazioni dell’intervento, oltre all’essere parte intimata nel giu- dizio a quo, le evidenti ripercussioni di natura economica che l’eventuale allargamento dei fruitori dei farmaci avrebbe causato. Argomentando in questo modo, la Corte non è stata nemmeno messa nella condizione di indagare sui fatti scientifici che potevano stare a monte della sua pretesa.

Un altro modo che la Corte ha adottato per dare rilievo e voce alle parti costituite è stato quello di porre a fondamento della propria decisione elementi emersi dall’istruttoria svolta, in quanto da esse non contestate56: questo, insieme a quanto si dirà dei fatti notori

non contestati, sembra un embrione del diritto di difesa nel processo costituzionale. Deve tuttavia registrarsi che questo modo di procedere non ha ancora avuto modo di dispiegarsi in sede di questioni scientifiche (il caso in nota atteneva agli inquadramenti del corpo forestale), e ciò si spiega innanzitutto con il mancato esercizio dei poteri istruttori nelle predette questioni57.

Interessante anche la giurisprudenza sviluppata in materia di referendum abrogativi: se per lungo tempo la Corte ha escluso l’interlocuzione di soggetti diversi dai promotori e dal Governo, successivamente ha ampliato il contraddittorio «per assicurare la possibilità di accesso ad argomentazioni potenzialmente rilevanti». Ciò è stato ritenuto coerente con

56 Sentenza 31 ottobre 2000, n. 451.

57 Peraltro illustre dottrina ha anche evidenziato come proprio nel caso in cui le parti costituite

non sono in grado di elaborare particolari elementi di fatto, come potrebbero essere quelli scien- tifici in ragione della loro complessità, la Corte dovrebbe attivare i propri poteri istruttori per sopperire alla mancanza. Cfr. L.PALADIN,Il sindacato della Corte Costituzionale sull’«utilità delle leggi»,

in Giurisprudenza costituzionale, fasc. 1, 1964, pp. 144 e ss. Più da vicino si veda Q.CAMERLENGO,

I poteri istruttori, cit., in A.D’ALOIA (a cura di), op. cit., pp. 187-189. Contra R.BIN,La Corte e la

scienza, in A.D’ALOIA (a cura di), op. cit., p. 7 per cui non è pensabile che la Corte «sopperisca con

propria autonoma attività istruttoria, poiché i “fatti” non sono mai separabili dagli interessi di chi li produce», per cui la soluzione sarebbe in un ampliamento del contraddittorio.

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un tipo di giudizio in cui la domanda difetta di indicazioni sul proprio fondamento giuri- dico, e che dunque in assenza di contraddittorio consentirebbe una (forse troppo) ampia valutazione di ufficio delle ragioni a sostegno e in opposizione58.

Nel documento Scienza e tecnica davanti alle Alte Corti (pagine 80-84)

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