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Preliminare panoramica sulle funzioni della Corte EDU per valutare le mo dalità di emersione del dato scientifico

Nel documento Scienza e tecnica davanti alle Alte Corti (pagine 148-151)

La Corte europea dei diritti dell’uomo e la scienza

1. Preliminare panoramica sulle funzioni della Corte EDU per valutare le mo dalità di emersione del dato scientifico

Lo studio di una Corte internazionale come quella di Strasburgo impone, se non già una preliminare analisi delle sue specificità1, talune riflessioni mirate sulla sua collocazione

nel sistema convenzionale, sulle sue funzioni e sulla sua importanza. Questo in quanto se ci si chiede chi possa orientare l’approccio alla scienza nel contesto europeo, la Corte di Strasburgo non rappresenta necessariamente il miglior pretendente al ruolo, scalzata da un sistema eurounitario ben più ingombrante.2

Ciò nonostante, quella che è stata definita la «coscienza d’Europa»3 e che ha saldi rap-

porti con il più importante documento internazionale di biomedicina, la Convenzione di Oviedo4, pare ancora oggi un termine di paragone con cui è necessario fare i conti.

L’articolo 19 della Convenzione afferma che: «per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi protocolli, è isti- tuita una Corte europea dei Diritti dell’uomo, di seguito denominata «la Corte». Essa fun- ziona in modo permanente».

Così facendo, e in modo lapidario, la norma proclama solennemente il carattere giuri- sdizionale del sistema di garanzia su cui poggia la Convenzione, corroborando il legame

1 Su cui appare comunque quantomeno rinviare A. RANDAZZO, La tutela dei diritti fondamentali tra CEDU e Costituzione, Milano, Giuffrè, 2017; V. SCIARABBA, Il giudicato e la CEDU: profili di diritto costituzionale, internazionale e comparato, Padova, CEDAM, 2012; AA.VV., Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova,

CEDAM, 2012; R.CONTI,La Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il ruolo del giudice, Roma,

Aracne, 2011.

2 Riflette su questi aspetti T. MURPHY, G. O CUINN, Work in progress: new technologies and the Euro- pean Court of Human Rights, in Human Rights Law Review, fasc. 4, 2010, pp. 605 e ss. Solo per

quanto riguarda la materia dei rapporti tra diritto e scienza (e nuove tecnologie) ricorda come l’Unione europea abbia sottoscritto un impegno pubblico con la scienza, definito l’approccio pre- cauzione, creato un gruppo per l’etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie e promosso norme internazionali, direttive e regolamenti a tema scientifico. Al tempo stesso, con la Carta dei diritti fondamentali e con la ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone affette da disabilità si candida come attore fondamentale per la tutela dei diritti.

3 Titolo che le fu attribuito in una pubblicazione per il cinquatenario della sua attività. Titolo che

è stata accusata di aver perduto a seguito della decisione sul caso Lambert, in un’opinione dissen- ziente della medesima decisione.

4 Sui rapporti, tutt’altro che lineari, tra la CEDU, la sua Corte e la Convenzione di Oviedo si veda F.

SEATZU, The experience of the European Court of human rights with the European Convention on human rights and biomedicine, in Utrecht Journal of international and european law, 2015, pp. 5 e

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esistente tra l’aspetto sostanziale della tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen- tali ed il suo aspetto processuale5.

Com’è noto, ai sensi degli artt. 33 e 34 della CEDU la Corte è competente ad esami- nare i ricorsi presentati da persone fisiche, organizzazioni, società o Stati che ritengono di aver subito la violazione di uno o più diritti riconosciuti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli da parte di uno dei 47 Stati contraenti.

Sebbene anche la Corte EDU debba essere intesa quale giudice di legittimità, chiamata a verificare il rispetto della Carta, ciò nonostante essa deve intendersi abilitata a prendere conoscenza di tutti gli elementi fattuali di cui abbisogna per giungere alle sue decisioni6.

Il ricorso potrà essere presentato da uno Stato (art. 33)7, sebbene questa rappresenti

l’ipotesi meno frequente, in quanto «breccia» nel dominio riservato della sovranità, chia- mati a rispondere innanzi agli altri Stati contraenti del grado di tutela garantito ai diritti fondamentali. La peculiarità dello strumento risiede nel fatto che non è necessario che faccia valere la lesione di un diritto proprio o dei propri cittadini, in netto contrasto con le regole sulla protezione diplomatica, tanto da far parlare di un’«impronta di actio popula-

ris».8 Si tenga infatti a mente che il sistema precede, e tutt’ora resta ancora al di fuori,

dell’approccio sovranazionale eurounitario. In alternativa il ricorso potrà essere di tipo individuale (art. 34) e, snellito a seguito dell’entrata in vigore del protocollo 11, potrà avere ad oggetto qualsiasi violazione delle norme previste dalla Convenzione.

Accomuna le due disposizioni il previo esaurimento dei ricorsi interni, previsto all’art. 35, che, se da un lato rimarca la concretezza del giudizio, caricato degli elementi fattuali della vicenda da cui origina, dall’altro mette in luce un importante ruolo di «filtro» svolto dalle giurisdizioni domestiche.

5 M. DE SALVIA, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Napoli, Editoriale Scientifica, 2001, pp.

106 e ss.

6 Seppure per mandato di un laconico art. 32 Convenzione EDU. Sul tema P. SARDARO, Jus Non Dicere for Allegations of Serious Violations of Human Rights: Questionable Trends in the Recent Case Law of the Strasbourg Court, in European Human Rights Law Review, 2003, pp. 601 e ss.

7 Su cui, di recente, I. RISINI, The Inter-State application under the European Convention of Human Rights. Between collective enforcement of human rights and international dispute settlement,

Nijhoff, Brill, 2018.

8 V. STARACE, Art. 33. Ricorsi interstatali, in S. BARTOLE, B. CONFORTI, G. RAIMONDI (a cura di), Commen- tario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Pa-

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Accanto alle competenze giurisdizionali testé descritte, va dato conto delle compe- tenze consultive, non previste originariamente nella Convenzione, ma introdotte succes- sivamente all’entrata in vigore della Convenzione mediante il Protocollo n. 2 (firmato il 21 settembre 1970 e trasfuso nel protocollo n.11) ed attualmente disciplinate dagli articoli 47, 48, 49 della CEDU. La loro portata è assai ridotta, tanto che lo strumento non è mai stato attivato.9 Di portata concretamente ridotta, ma potenzialmente dirompente per

quanto riguarda le tematiche oggetto del presente lavoro è l’art. 29 della Convenzione di Oviedo, in materia di biomedicina, che prevede la possibilità di adire la Corte EDU «al di fuori di ogni lite concreta che si svolga davanti a una giurisdizione», al fine di ottenere pareri consultivi che concernono l’interpretazione della Convenzione stessa. A differenza dei pareri consultivi previsti dalla CEDU, che possono essere richiesti solo dal Comitato dei Ministri, questi possono essere chiesti dal Governo di ciascuna Parte contraente, non- ché dal Comitato direttivo per la bioetica (art. 32 della Convenzione di Oviedo).

Da ultimo, merita di essere segnalato che, assai di recente, è stato inaugurato un nuovo strumento: la Cour de Cassation, con l’Arrêt n. 638 du 5 octobre 2018, infatti, si è per prima avvalsa del protocollo n. 16 addizionale alla Convenzione EDU10, che consente alle più

alte giurisdizioni nazionali di rivolgere un «rinvio pregiudiziale»11 al giudice di Strasburgo,

9 Ed anzi, s’è avuto un unico caso in cui la Corte ha negato la propria competenza a pronunciarsi

in via consultiva su un caso presentatole dal Comitato dei Ministri, unico soggetto abilitato ad attivare la competenza, in quanto vertente «su una questione sulla quale potrebbe doversi pro- nunciare in seguito all’introduzione di un ricorso previsto dalla Convenzione». Cfr. Decisione sulla

competenza della Corte per rendere un parere consultivo, 2 giugno 2004.

10 Entrato in vigore il 1 agosto 2018 a seguito del deposito del decimo strumento di ratifica, pro-

prio ad opera della Francia. Per un commento all’azione intrapresa dalla Corte di Cassazione fran- cese si veda F.BUFFA,Gestation pour autrui: la prima richiesta di parere consultivo alla Cedu, in www.questionegiustizia.it dell’11 ottobre 2018; A.M. LECIS, GPA e trascrizione degli atti di nascita: la Cassazione francese richiede il primo parere consultivo alla Corte EDU in www.diritticomparati.it

del 18 ottobre 2018 e M.PAPPONE,In attesa dell’Italia, alcune riflessioni dopo l’entrata in funzione del Protocollo Addizionale n. 16 nell’ordinamento francese, in www.diritticomparati.it del 29 otto-

bre 2018. Il titolo di quest’ultimo contributo consente altresì specificare che, ad oggi il nostro or- dinamento non ha ancora depositato gli strumenti di ratifica. Si veda inoltre, all’atto dell’adozione de protocollo, M. BARNABÒ, La nuova competenza consultiva della Corte europea dei diritti dell’uomo alla luce del Protocollo n. 16 alla Convenzione dei diritti dell’uomo, in www.federalismi.it del 20

dicembre 2013 e E. LAMARQUE (a cura di), La richiesta di pareri consultivi alla Corte di Strasburgo

da parte delle più alte giurisdizioni nazionali. Prime riflessioni in vista della ratifica del protocollo 16 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Torino, Giappichelli, 2015.

11 Le analogie con il rinvio pregiudiziale sono messe in luce da R.CONTI,La richiesta di “parere consultivo” alla Corte europea delle Alte Corti introdotto dal Protocollo n. 16 annesso alla CEDU e il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’UE. Prove d’orchestra per una nomofilachia europea,

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per ottenere «pareri consultivi su questioni di principio relative all’interpretazione o all’ap- plicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla Convenzione o dai suoi protocolli»12.

Appare interessante e sintomatico dell’importanza della scienza nel contesto attuale che il primo utilizzo dello strumento riguardi proprio una questione di biodiritto, peraltro non sconosciuta ai giudici della Corte EDU13, in tema di trascrizione degli atti di nascita

di figli nati all’estero mediante gestazione per altri.

SEZIONE I

L’accesso alla scienza

Nel documento Scienza e tecnica davanti alle Alte Corti (pagine 148-151)

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