• Non ci sono risultati.

Gli esperti neutrali e le loro perizie

Nel documento Scienza e tecnica davanti alle Alte Corti (pagine 118-123)

La Corte di Giustizia dell’Unione europea e la scienza

2. Una pluralità di espert

2.2. Gli esperti neutrali e le loro perizie

Per quanto riguarda gli esperti che partecipano formalmente al processo, rendendo una perizia, la norma di riferimento è, in primis, l’art. 25 dello Statuto della Corte di giustizia che consente alla Corte di affidarla «in ogni momento».

La disposizione, generale, viene poi integrata e specificata nel regolamento di proce- dura dove sono disciplinate le modalità di nomina, la possibilità di audizione orale del perito, nonché la ricusazione (per indegnità, incapacità o altro motivo) del medesimo34.

31 Sentenza della Corte del 16 maggio 2000, C-388/95, Regno del Belgio c. Regno di Spagna, par. 62. 32 Conclusioni dell’Avvocato Generale Antonio Saggio del 25 marzo 1999, C-388/95, Regno del

Belgio c. Regno di Spagna, par. 24 – 26.

33 C.NAÔMÈ,Articolo 24, AA.VV., Le regole del processo dinnanzi al giudice dell’Unione Europea. Commento

articolo per articolo, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, p. 147.

34 L’evenienza non è stata mai registrata. Nella sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2003, T-

20/00, Commissione delle Comunità europee c. Ivo Camacho-Fernandes, par. 25 emerge che era stata avan- zata una richiesta di ricusazione, ma oltre il tempo massimo consentito di due settimane dalla nomina. Onde scongiurare evenienze di questo tipo, tuttavia, si registra almeno un caso (in materia di teorie economiche) in cui i soggetti a cui affidare le perizie siano stati individuati con il consenso delle parti ed anche i quesiti sono stati preventivamente concordati. Cfr. Conclusioni dell’Avvo- cato Generale Marco Darmon presentate il 7 luglio 1992, Cause riunite C-89/85, C-104/85, C- 114/85, C-116/85, C-117/85, C-125/85, C-126/85, C-127/85, C-128/85 e C-129/85, A.

113

L’attività del medesimo sarà poi svolta sotto giuramento35. Peraltro, in casi di particolare

complessità, la Corte è arrivata a nominare un collegio di esperti.36

Di massima dev’essere rilevato che i giudici godono di un ampio margine di apprez- zamento nel commissionare la relazione di un esperto, atteso che la mera istanza di parte non è di per sé sufficiente, dovendo valutare l’utilità della perizia al fine di risolvere la controversia37. Da questo punto di partenza è dato il via a standard piuttosto severi, che

richiedono – per disporsi una perizia – che i fatti accertati possano essere considerati quali, quantomeno, principio di prova a favore del richiedente.38 Tale standard si sposa in ma-

niera coerente con la presunzione di validità generalmente riconosciuta agli atti comuni- tari39 che non può essere evidentemente vinta con mere asserzioni di presupposti favore-

voli.

Il principio di prova che deve fornirsi non è tuttavia di agevole definizione, conside- rato anche un certo ermetismo dei giudici al riguardo, che talvolta hanno respinto in ma- niera esclusivamente implicita la richiesta di perizie40.

In ogni caso, la via preferibile, sembra quella di declinarlo in «rilevanza» e «necessità» della perizia per addivenire alla risoluzione del caso. A questo si ricollega l’evenienza, emersa in Société CdF Chimie azote et fertilisants SA c. Commissione delle Comunità europee41, di

35 Ma questo non è sempre vero innanzi al Tribunale, secondo il cui regolamento di procedura,

art. 96, co. 6, il perito può essere dispensato dal prestare giuramento.

36 Sentenza del Tribunale del 16 marzo 1993, cause riunite T-33/89 e T-74/89, David Blackman c.

Parlamento europeo, par. 180, sulle condizioni di salute di una persona assicurata, nonché sentenza

della Corte del 3 febbraio 1994, C-308/87, Alfredo Grifoni c. Comunità europea dell’energia atomica, par. 4, avente ad oggetto la percentuale di invalidità.

37 Di utilità (nel caso di specie di effettuare un sopralluogo) si parla nella sentenza del Tribunale

del 22 febbraio 2000, T-138/98, Armement coopératif artisanal vendéen (ACAV) c. Consiglio delle Comu-

nità europee, par. 72. Salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova, poi, la Corte di Giu-

stizia in sede di impugnativa, non è tenuta a sindacare le valutazioni del Tribunale. Così sentenza della Corte di Giustizia del 7 ottobre 2004, C-136/02, Mag Instrument Inc. c. Ufficio per l’armonizza-

zione del mercato interno (marchi, disegni e modelli), par. 76 e 77.

38 Sentenza della Corte di Giustizia dell'8 luglio 1965, C-19 e 65/63, Satya Prakash c. Commissione

della C.E.E.A., p. 637.

39 Sentenza del Tribunale del 22 ottobre 1996, T-266/94, Foreningen af Jernskibs- og Maskinbyggerier i

Danmark, Skibsværftsforeningen c. Commissione delle comunità europee, par. 200.

40 A titolo esemplificativo si veda la sentenza del Tribunale, T-132/89, Vincenzo Gallone c. Consiglio

delle Comunità europee e sentenza del Tribunale del 27 novembre 1990, T-7/90, Dorothea Kobor c. Commissione delle Comunità europee.

41 Sentenza della Corte di Giustizia del 12 luglio 1990, C-169/84, Société CdF Chimie azote et fertili-

114

disporre di una perizia tecnica in ragione delle «contrastanti valutazioni espresse» dalle parti. Il caso di specie, in materia economica, riguardava i risparmi derivanti dall’applica- zione di una tariffa piuttosto che di un’altra, ma il principio sembrerebbe calabile anche nel contesto scientifico, specie ove si confrontino più teorie discordanti. E a ulteriore riprova della bontà delle perizie per l’attività dei giudici il fatto che queste possono essere disposte in presenza di «dati di carattere altamente tecnico, [per cui] è opportuno disporre una perizia per mettere la Corte in grado di risolvere questa parte della lite»42 e, ancora,

«[n]on spetta alla Corte di stabilire se, in materia di ricerche nucleari, determinate attrez- zature siano sufficienti per intraprendere una determinata attività. All'uopo essa dovrebbe eventualmente nominare un perito»43. La limitazione in quest’ultimo caso deriva dal fatto

che attività della perizia sarebbe una mera quantificazione delle risorse di cui si necessità, mentre nel primo deve svolgere un vero e proprio soccorso di cognizioni affinché i giudici possano comprendere l’oggetto della questione.

Anche gli Avvocati Generali sembrano propendere per un uso della perizia, laddove si afferma che «[l]a Corte dinanzi alle questioni tecniche non può tirarsi indietro e deve all'occorrenza essere pronta a risolvere dette questioni disponendo una perizia in applica- zione dell'art. 49 del regolamento di procedura». Questo in ogni caso, atteso che «anche in un procedimento pregiudiziale la Corte dispone di questa facoltà in forza dell'art. 103 del regolamento di procedura»44.

La Corte ha anche mostrato una certa duttilità e volontà collaborativa, ritenendo l’ac- cordo delle parti sul funzionamento del mercato come elemento idoneo a scongiurare l’utilizzo di una perizia45. Pur avendo maturato un’articolata giurisprudenza, il ricorso della

Corte e del Tribunale alle perizie è stato esiguo: al 1 gennaio 2008 erano stati contati 25 casi46.

42 Sentenza della Corte del 2 aprile 1981, C-785/79, Adriano Pizziolo c. Commissione delle Comunità

europee, par. 14.

43 Sentenza della Corte di Giustizia dell'8 luglio 1965, C-19 e 65/63, Satya Prakash c. Commissione

della C.E.E.A., p. 637.

44 Conclusioni dell’Avvocato Generale F.G. Jacobs dell’11 luglio 1991, C-269/90, Technische Uni-

versität München c. Hauptzollamt München-Mitte, par. 13.

45 Sentenza del Tribunale del 10 marzo 1992, Cause riunite T-68/89, T-77/89 e T-78/89, Società

Italiana Vetro S.p.A. e altri c. Commissione delle Comunità europee, par. 43.

46 E.BARBIER DE LA SERRE,A.L.SIBONY,cit., in Common Market Law Review, 2008, pp.941 – 985.

Uno studio precedente, che si è arrestato al 1 gennaio 1982, ha contato 120 testimonianze in 28 casi e la nomina di 11 esperti in un totale di 8 casi, nonchè tre istanze di ispezione. Cfr. N.BROWN,

115

I temi in cui sono state disposte perizie sono i più vari: per quello che in questa sede prettamente rileva, può essere richiamata a titolo esemplificativo tanto la medicina47,

quanto la valutazione dell’interpretazione data a taluni dati scientifici48.

Tuttavia, nonostante l’ampia discrezionalità nel disporla, tanto su istanza di parte quanto d’ufficio, la perizia è una misura istruttoria scarsamente utilizzata. Le ragioni sono molteplici e, se non manca chi attribuisce questa scelta alla scarsa rilevanza dell’elemento tecnico nelle decisioni dei giudici di Lussemburgo49, ma i fatti sembrano sconfessare que-

sta interpretazione, altre ragioni appaiono più plausibili. Talune delle quali possono riguar- dare il ruolo delle perizie in generale50, talaltre riguardare le perizie in un contesto di in-

certezza scientifica (e dunque di alta complessità) più da vicino: in particolare si teme che il penetrante controllo che i giudici possono fare su di essa, non essendo vincolante e

Vi sono anche spiegazioni di tipo economico a questo limitato ricorso agli esperti, in termine di vero e proprio «fallimento di mercato degli esperti» e «selezione avversa», derivanti dalla difficoltà per i giudici di valutare la qualità di un esparto e dall’implicito pregiudizio per quelli di parte che hanno incentivi a costruire modelli ad hoc per soddisfare gli interessi dei propri clienti. Di conse- guenza, i buoni scienziati finiranno con lo stare lontani dale attività processuali, onde non rischiare il proprio buon nome, e il mercato verrà saturato da scienziati poco professionali. Sul tema J.D. GUTIÉRREZ-RODRÍGUEZ, Expert Economic Testimony in Antitrust Cases: a Comparative Law and Eco-

nomics Study, in Revista Colombiana de Derecho Internacional, fasc. 1, 2009, pp. 221 - 251.

47 In generale possono essere richiamati i casi: sentenza della Corte di Giustizia del 27 maggio

1970, C-12/68, X c. Commissione di controllo delle Comunità europee, par. 41, in cui si intende accertare se all’epoca dei fatti commessi il ricorrente fosse affetto da uno squilibrio psichico tale da escludere la sua responsabilità; sentenza della Corte di Giustizia del 6 dicembre 1972, 18-70, X. C. Consiglio

delle Comunità europee, in cui viene richiesta un’analisi psichiatrica; sentenza del Tribunale del 25

settembre 1991, T-36/98, Nijman c. Commissione delle Comunità europee, par. 12, per verificare se il fatto di non aver informato il ricorrente del suo stato di salute gli abbia impedito di prendere provvedimenti cautelari per impedirne l’aggravarsi; Sentenza del Tribunale del 21 aprile 2004, T- 313/01, R. c. Commissione delle Comunità europee, par. 65, 76, 77, 102 e 103, al fine di determinare se determinati trattamenti di chirurgia fossero o meno svolti a fini puramente estetici.

48 Sentenza della Corte del 22 settembre 1983, C-23/81, Commissione delle Comunità europee c. Société

anonyme Royale belge, par. 7, in cui si indaga sulle conclusioni che un aviatore avrebbe dovuto trarre

da determinate informazioni metereologiche.

49 K.P.E.LASOK,D.VAUGHAN,European Court Practice, Buttweworths, Londra, 1993, p. 247. 50 Così, E.BARBIER DE LA SERRE,A.L.SIBONY,cit., in Common Market Law Review, 2008, pp. 941

– 985, ritengono che queste siano: i rigorosi requisiti che la Corte ha posto per disporre una perizia, le specifiche funzioni dei tribunali eurounitari, l’incremento dei costi e l’allungamento della durata dei processi, il margine di discrezionalità di cui godono le istituzioni eurounitarie in taluni settori del diritto, l’affidamento che i tribunali fanno sulle proprie competenze e il timore di un uso di esperti neutrali come valutatori troppo incisivi.

116

potendo essere valutata anche nel suo concreto svolgimento, renda le sue risultanze esu- lanti dall’interesse delle parti.51

Alla luce di questa pur sintetica rassegna è possibile rilevare una certa sfiducia nei confronti dei periti, di poco inferiore a quella nei confronti degli esperti di parte52, inver-

samente proporzionale al livello della questione. Ad essi sembra infatti ritagliato un ruolo quando le questioni sono sì complesse, ma dagli esiti non così incerti, e quando in gioco vi sono solo situazioni individuali (raramente si affida un così significativo concorso nella decisione ai periti quando questa può avere effetti «sistemici», come nel caso di un rinvio pregiudiziale53).

Proprio nei casi più complessi infatti viene sollevato, quale scudo per evitare una pe- rizia, il margine di apprezzamento di cui godono le istituzioni europee: così ove si discu- tesse sul «valore scientifico equivalente» di strumenti scientifici, la cui sussistenza avrebbe impedito l’importazione in franchigia dai dazi doganali54, o di revoca all’immissione in

commercio dei farmaci55 o ancora in tema di rischi per la salute umana a seguito di impiego

di anticibiotici per la promozione della crescita degli animali56.

Peraltro è altresì agevole notare come la complessità che si pone davanti ai giudici dell’Unione molto spesso raggiunga livelli tali per cui la perizia può sembrare angusta, quando vi è la possibilità di prendere in considerazione pareri – non contestati in giudizio – dei Comitati di esperti. E, d’altra parte, la presenza di questi sembra dover escludere

51 P.BIAVATI,Accertamento dei fatti e tecniche probatorie nel processo comunitario, Giuffrè, Milano, 1992,

p. 172 ss.

52 «[i]t is slightly mysterious that it should be thought that experts are venal mountebanks when engaged by the

parties but transformed into paragons of objectivity when employed by the court», M.HOWARD,The neutral

expert: a plausible threat to justice, in Criminal law review, fasc. 3, 1991, p. 101.

53 L’auspicio di una perizia nel corso di un rinvio pregiudiziale è rinvenibile nelle conclusioni

dell’Avvocato Generale F.G. Jacobs dell’11 luglio 1991, C-269/90, cit., par. 13.

54 Sentenza della Corte del 21 novembre 1991, C-269/90, Technische Universität München c. Hauptzol-

lamt München-Mitte, par. 13. Da notare che le perizie erano state evocate dall’Avvocato Generale

F.G. Jacobs, v. nota supra, par. 15, per escluderle atteso che «un breve sguardo ai documenti pro- dotti dinanzi alla Corte nel presente procedimento rileva questioni che vanno al di là dai mezzi ordinari di valutazione di un organo giurisdizionale». Fa seguito un’esemplificazione del contenuto tecnico della questione e poi, in maniera quasi apodittica, «sono questioni che può risolvere sol- tanto uno scienziato». Eppure, l’argomento non sembra valido al fine di rigettare l’ipotesi di una perizia chiamando quale esperto, per l’appunto, uno scienziato.

55 Sentenza della Corte del 21 gennaio 1999, C-120/97, Upjohn Ltd, par. 33 e 34.

56 Sentenza del Tribunale dell’11 settembre 2002, T-13/99, Pfizer Animal Health SA c. Consiglio

117

quella dei periti: è possibile ipotizzare le difficoltà della Corte che – nel disporre una peri- zia – finisse col mettere in discussione la legittimità scientifica, ma anche istituzionale, dei comitati.

Nel documento Scienza e tecnica davanti alle Alte Corti (pagine 118-123)

Outline

Documenti correlati