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La Corte costituzionale italiana e la scienza

Nel documento Scienza e tecnica davanti alle Alte Corti (pagine 68-72)

SOMMARIO: 1. Preliminare panoramica sulle funzioni della Corte costituzionale italiana

per valutare le modalità di emersione del dato scientifico; SEZIONE I – L’accesso alla scienza: 2. Le vie di accesso formali; 2.1. I poteri istruttori, quale strumento ad alto potenziale ma confinato a ruolo di ‘rassicurazioni’; 2.2. Il giudizio a quo e gli atti intro- duttivi quale fonte di ispirazione per il giudice costituzionale?; 2.3. Il ruolo delle parti e gli interventi; 3. Meccanismi informali di accesso alle cognizioni scientifiche; 3.1. La scienza non detta: id quod plerumque accidit, massime d’esperienza e fatti notori; 3.2. Gli interventi inammissibili: timidi (ma non troppo) amici curiae?; SEZIONE II – L’uso della scienza: 4. La Corte non fa uso della scienza; 4.1. La Corte non fa uso della scienza per ragioni processuali dirimenti; 4.2. La Corte non fa uso della scienza pur analizzando il merito della questione; 5. La scienza viene presa in considerazione in maniera non con- clusiva; 6. La scienza viene presa in considerazione in maniera conclusiva.

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1. Preliminare panoramica sulle funzioni della Corte costituzionale italiana per valutare le modalità di emersione del dato scientifico

Preliminarmente ad ogni studio sul come un organo giurisdizionale, e nel caso di specie la Corte costituzionale italiana, accede ai fatti e in particolare a quei fatti qualificati come scientifici, appare dirimente svolgere talune considerazioni sul perché essa si trovi nella ne- cessità di eseguire questo accesso o, comunque, si trovi nella necessità di fare un uso della scienza. Il come vi accede e l’uso che successivamente (eventualmente, per come ve- dremo, indipendentemente da un formale accesso), sarà specifico oggetto della prima e della seconda sezione del presente capitolo.

Cosa una Corte è chiamata a fare si rileva propedeutico a un’indagine sul come lo fa. Com’è noto all’art. 134 della Costituzione sono elencate le competenze della Corte, ov- vero i giudizi di legittimità costituzionale, i conflitti di attribuzione, il giudizio sui reati cd. presidenziali, a cui si aggiunge il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo pre- visto per opera della L. cost. 11 marzo 1953, n. 1.

L’assenza di casistica deve intanto escludere dal nostro orizzonte cognitivo il giudizio sul Presidente della Repubblica. Il che, se da un lato ci consente di preservare l’analisi di corti che sono solo giudici di legittimità, dall’altra parte ci impedisce di cogliere importanti suggestioni su cos’è la scienza per la Corte costituzionale, trattandosi di fatto di un pro- cesso di merito che vede quest’ultima atteggiarsi alla stregua di un giudice penale.

Due ulteriori ordini di ragioni escludono il rilievo di questo giudizio: in primis in quanto la prova dei reati presidenziali, alto tradimento e attentato alla Costituzione, diffi- cilmente sembra abbisognare di evidenze scientifiche. Inoltre ampia parte dell’istruttoria dovrebbe svolgersi presso il Comitato per i procedimenti di accusa, dovendosi dinnanzi alla Corte solo disporre degli elementi necessari per relazionare al collegio in apertura del dibattimento1.

1 G.CERNUTO,Il procedimento per i reati presidenziali, in G.SPANGHER (diretto da), Trattato di procedura

penale, Vol. 7, Tomo II, UTET, Milano, p. 1377. E’ tuttavia registrato che, nell’unico processo

penale costituzionale avutosi nel nostro ordinamento (caso Lockheed) la fase istruttoria innanzi alla Corte abbia subito una significativa dilatazione, alla stregua di un duplicato di quanto svoltosi nella fase politico-parlamentare.G. ZAGREBELSKY,Procedimento d’accusa (voce), in Enciclopedia del diritto,

Giuffrè, Varese, 1986, p. 936. Nel caso Lockheed, dove furono messi in stato d’accusa membri del Governo per aver agevolato un’impresa statunitense per nella vendita di quadrimotori, a fronte di somme di denaro, l’istruttoria si basò prevalentemente sul reperimento di prove documentali e l’escussione di soggetti informati sui fatti.

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Con riferimento al giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo possono sol- levarsi taluni rilievi più circostanziati. Qui sono senz’altro emerse questioni aventi un con- tenuto scientifico, ma il giudizio si «atteggia con caratteristiche specifiche ed autonome nei confronti degli altri giudizi riservati a questa Corte, ed in particolare rispetto ai giudizi sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge»2. Questa specificità e autonomia si sostanzia innanzitutto nel non trattarsi né di

un giudizio di legittimità sugli atti sottoposti a referendum né sulla normativa di risulta a seguito di un accoglimento del quesito referendario.

Ne consegue che l’orizzonte della Corte è limitato dal raffronto della proposta refe- rendaria con l’art. 75 della Costituzione e con gli altri limiti diversamente individuati. Seb- bene talune proposte abbiano avuto ad oggetto leggi che si rifacevano ad elementi scien- tifici3, la Corte si è sempre avvalsa di un self-restraint che ha impedito l’accesso di nozioni

scientifiche4.

Il conflitto di attribuzioni, per sua natura, si presta a plurime valutazioni. Potendo peraltro riguardare tanto i poteri dello Stato, quanto gli enti, il panorama offerto è assai variegato. Se per quanto riguarda gli enti valgono le considerazioni che si svolgeranno a breve sul giudizio di legittimità in via principale, per quanto riguarda i conflitti tra poteri senz’altro può intervenire il dato scientifico, come nel caso in cui si debba stabilire la linea di confine tra legislazione e giurisdizione5.

2 Corte costituzionale, sentenza 22 dicembre 1975, n. 251.

3 E’ il caso delle sentenze 26 gennaio 2011, n. 28 e 7 giugno 2011, n. 174 in materia di centrali

nucleari; le sentenze 28 gennaio 2005, nn. 45-49 in materia di procreazione medicalmente assistita e le sentenze 10 febbraio 1997, n. 27, 4febbraio 1993, n. 28 e 13 febbraio 1981, n. 30 in materia di sostanze stupefacenti.

4 Sull’atteggiamento della Corte, cfr. C.MEZZANOTTE,Judicial self-restraint in tema di sindacato

sull’ammissibilità del referendum, in Giurisprudenza costituzionale, n. 1975, pp. 3055 ss. Anche negli anni

seguenti, in cui sono stati delineati i limiti impliciti e conseguentemente il ‘posto’ del referendum abrogativo nel sistema, non si è riconosciuto spazio alcuno per l’elemento scientifico. Di recente si veda A.GIGLIOTTI,Il giudizio sull’ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo, in Federalismi.it,

fasc. 17, 2011.

5 Si pensi alla sentenza 2 aprile 1999, n. 121 in cui un Pretore aveva avviato indagini ‘parallele’

sull’efficacia del multitrattamento Di Bella, o più di recente la sentenza 9 maggio 2013, n. 83 sul ‘caso Ilva’, definito un conflitto tra poteri ‘mascherato’ da giudizio di legittimità costituzionale. E’ questa la condivisibile tesi di V.ONIDA,Un conflitto di poteri sotto la veste di questione di costituzionalità:

amministrazione e giurisdizione per la tutela dell’ambiente. Nota a Corte costituzionale, sentenza n. 85 del 2013,

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Da questa breve rassegna ne consegue che l’oggetto privilegiato dell’esame sarà quello del giudizio di costituzionalità sulle leggi. La sua natura principe di ‘giudizio su norme’ deve tuttavia essere mitigata con significativi elementi di concretezza in quanto «pur non essendo propriamente giudizio sui rapporti come regolati da norme, è tuttavia giudizio su norme per come regolatrici di rapporti»6.

Questa valutazione di concretezza si fa ancora più vera nei giudizi di legittimità costi- tuzionale in via incidentale, in quanto «la natura degli interessi da cui dipende la sua atti- vazione influisce sul significato dello stesso controllo di costituzionalità»7, tanto da potersi

sostenere la coesistenza di due interessi non contrapposti: quello generale alla costituzio- nalità dell’ordinamento e quello particolare alla tutela dei diritti del singolo8.

Ma non dev’essere nemmeno trascurato il potenziale insito nei giudizi in via principale, in quanto molto spesso (e quantomeno fino alla giurisprudenza sulla PMA) la Corte s’è presa cura dei problemi legati alla tecnica per delimitare le sfere di competenza: è il caso del principio del coordinamento tecnico9. In questo caso, ma anche nelle vicende post

riforma del Titolo V, il carattere ‘tecnico’ degli interventi ha mutato profondamente l’as- setto delle competenze previsto dal testo costituzionale.

E’ pertanto evidente che, almeno negli ultimi due giudizi trattati (nonché, volendo e in linea meramente teorica, in quello d’accusa nei confronti della prima carica dello Stato), si palesi – quantomeno virtualmente – la necessità di prendere contezza dei fatti scientifici. Di questi sarà pertanto data prevalente attenzione nel prosieguo.

6 M.LUCIANI,I fatti e la Corte: sugli accertamenti istruttori del giudice costituzionale nei giudizi sulle leggi, in

Giurisprudenza costituzionale, fasc. 1, 1986, p. 521.

7 G.ZAGREBELSKY,V.MARCENÒ,Giustizia costituzionale, Il Mulino, Bologna, 2012, p. 267. 8 R.ROMBOLI,Il giudizio costituzionale incidentale come processo senza parti, Milano, Giuffrè, 1985, p. 58.

Altrove si mette in luce un rapporto di ‘circolarità’ tra regole e fatti, in quanto questi ultimi rap- presentano «ora la causa della produzione giuridica ora il parametro di validità della stessa». Cfr. A. RUGGERI, Il pluralismo tra regole e principi costituzionali sulla produzione giuridica, in R.BIN,C. PI- NELLI (a cura di), I soggetti del pluralismo nella giurisprudenza costituzionale. Atti del seminario di Macerata,

5-6 maggio 1994, Giappichelli, Torino, 1996, p. 280.

9 Su cui diffusamente F.SALMONI,Le norme tecniche, Milano, Giuffrè, Milano, 2001, pp. 118 e ss.,

per cui precedentemente all’entrata in vigore della riforma del titolo V della Costituzione si è dato ampio spazio a interventi di natura ‘tecnica’ dello Stato in materia regionale. Sul tema si veda più di recente A.D’ALOIA,Tutela della salute, valutazioni tecnico-scientifiche, limiti all’autonomia regionale: ap-

punti di giurisprudenza costituzionale, in L.VIOLINI (a cura di), Verso il decentramento delle politiche di

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SEZIONE I

Nel documento Scienza e tecnica davanti alle Alte Corti (pagine 68-72)

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