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Il ruolo delle parti e degli esperti da esse chiamat

Nel documento Scienza e tecnica davanti alle Alte Corti (pagine 116-118)

La Corte di Giustizia dell’Unione europea e la scienza

2. Una pluralità di espert

2.1. Il ruolo delle parti e degli esperti da esse chiamat

Le parti molto spesso mettono all’attenzione della Corte delle risultanze di tipo scien- tifico, contenute nei loro fascicoli. Questo avviene anche nel caso del rinvio pregiudiziale, ove il fascicolo del giudice a quo si presenta a pieno titolo come canale da cui acquisire informazioni di tipo scientifico19.

Gli esperti di parte, altrimenti definiti «partigiani» al fine di contrapporli agli esperti neutrali di cui può disporre giudice, hanno un ruolo cruciale, ma che si attenua laddove sussista tra le parti un conflitto sugli elementi fattuali: in linea generale infatti la Corte non mira a confutare quanto le parti affermano sui fatti, quando queste sono d’accordo sugli stessi, ma svolge un controllo – più o meno penetrante –in caso di contestazioni.

La ragione di ciò non deve essere rintracciata nella piena disponibilità delle parti della materia probatoria, atteso che nella dicotomia tra sistema accusatorio e inquisitorio deve propendersi, piuttosto, per un sistema misto20.

Gli esperti delle parti non sono assistiti da regole all’uopo dedicate21, tanto che di pe-

rizia in senso stretto e processuale può parlarsi solo facendo riferimento agli esperti no- minati dai giudici. Ne consegue che il loro apporto sarà di volta in volta considerato e assoggettato al regime di una testimonianza – quando interverranno in udienza – o, più frequentemente, delle prove documentarie, ove consistano nella presentazione di memo- rie scritte.

19 Sentenza della Corte del 30 novembre 1983, C-227/82, Van Bennekom, par. 28 dove si legge che

«[d]al fascicolo e dal complesso delle osservazioni presentate alla Corte si desume tuttavia che è impossibile, nello stato attuale della scienza, stabilire se […]».

20 A riprova di ciò può essere richiamato l’art. 63 del Regolamento di procedura della Corte, che

attribuisce alla medesima un’ampia disponibilità del mezzi di prova, nonché l’art. 152 del mede- simo regolamento che, anche in caso di contumacia del ricorrente, prima di pronunciare la sen- tenza a suo danno, può adottare misure di organizzazione del procedimento e disporre l’assun- zione di mezzi istruttori. Entrambi questi strumenti fanno propendere per una lettura più inquisi- toria del processo davanti alla Corte di giustizia, ma questo viene nei fatti mitigato. Oltre alla già accennata, e su cui si dirà nel prosieguo, giurisprudenza che riduce di molto l’operato della Corte in termini di prove e dall’impossibilità – per la mole di lavoro e per la necessità di offrire decisioni i tempi ragionevoli – di ricorrere agli strumenti istruttori.

21 Tanto che E.BARBIER DE LA SERRE,A.L.SIBONY,Expert evidence before the EC Courts, in Common

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Gli esperti di parte giocano oggi un ruolo crescente in materia ambientale22 e su que-

stioni ingegneristiche23, rappresentando uno specchio del trend dell’aumento della com-

plessità tecnica delle controversie. Non sempre tuttavia quanto presentato dalle parti viene preso in considerazione ai fini della decisione24, in quanto magari ritenuto irrilevante25,

potendo anche venire espressamente disatteso26.

Ciò accade laddove, come si accennava in apertura, la relazione del perito di una parte contraddica quella dell’altro e dunque i fatti appaiano tutt’altro che pacifici27, oppure lad-

dove la relazione non presenti alcuna prova a sostegno delle proprie conclusioni28, o

quando le premesse sono tanto ampie e complesse che «non permettono di giungere a conclusioni sufficientemente attendibili»29. D’altra parte, anche le qualifiche dei periti sono

elementi convincenti per ritenere non attendibile una perizia30.

22 Ordinanza del Presidente del Tribunale del 7 luglio 2004, T-37/04, Região autónoma dos Açores c.

Consiglio dell’Unione europea, par. 149 e 177; Sentenza della Corte del 29 gennaio 2004, C-209/02, Commissione delle Comunità europee c. Repubblica d’Austria, par. 25; conclusioni dell’Avvocato Generale

Nial Fennelly del 26 ottobre 1995, Godefridus van der Feesten, par. 17, 38 e 59.

23 Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2000, causa T-5/97, Industrie des poudres sphériques SA c.

Commissione delle Comunità europee, par. 130; sentenza del Tribunale del 17 settembre 2007, causa T-

201/04, Microsoft Corp. C. Commissione delle Comunità europee, par. 261 - 262.

24 Ad esempio, nella sentenza della Corte di giustizia del 12 novembre 1996, causa C-84/94, Regno

Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord c. Consiglio dell'Unione europea, non si ha alcuna evidenza del

«rapporto […] che presenta una rassegna della letteratura scientifica relativa all’impatto dell’orga- nizzazione dell’orario di lavoro sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori» a cui la Commissione ha risposto producendo «a sua volta una un altro rapporto scientifico, che contesta le posizioni espresse dal primo», a cui invece fanno riferimento le conclusioni dell’Avvocato Generale del 12 marzo 1996, par. 162.

25 Sentenza del Tribunale del 15 luglio 1994, T-17/93, Matra Hachette SA c. Commissione delle Comu-

nità europee, par. 174 e, in tema di concorrenza, sentenza del Tribunale del 17 dicembre 1991, BASF AG c. Commissione delle Comunità europee, par. 287.

26 Sentenza della Corte del 7 ottobre 2004, C-136/02, Mag Instrument Inc. c. Ufficio per l'armonizzazione

nel mercato interno, par. 67.

27 Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 1998, T-2/95, Industrie des Poudres Sphériques c. Consiglio

dell'Unione europea, par. 259.

28 Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2000, T-5/97, cit, par. 113.

29 Sentenza del Tribunale del 21 marzo 2002, T-231/99, Colin Joynson c. Commissione delle Comunità

europee, par. 136.

30 Sentenza del Tribunale del 22 ottobre 1996, T-266/94, Foreningen af Jernskibs- og Maskinbyggerier i

Danmark c. Commissione delle Comunità europee, par. 187, ove si legge che «i periti assunti per redarre

queste due relazioni sono specializzati nell'ideazione di navi e non nella progettazione di cantieri navali».

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Talvolta i rilievi espressi dai periti vengono al contrario fatti propri dalla Corte, tanto da riproporli nella decisione alla stregua di massime di esperienza. E’ quello che è successo nel caso Regno del Belgio c. Regno di Spagna31, in cui la Corte definisce come «pacifico», in un

senso che può essere inteso sia come «non contestato» che «notorio» che «l'imbottiglia- mento del vino costituisce un'operazione importante la quale, se non viene effettuata nel rispetto di condizioni rigorose, può nuocere gravemente alla qualità del prodotto». Tutta- via, queste conclusioni emergono dalle perizie, che sul punto convergono32.

Un risultato analogo alla perizia, ma con un minor dispendio di energie processuali, può essere ottenuto ricorrendo alla richiesta di informazioni, che ha inoltre il vantaggio di consentire ai giudici di preservare intatto il loro margine decisionale, non abdicandolo a favore di un unico parere esperto33.

Nel documento Scienza e tecnica davanti alle Alte Corti (pagine 116-118)

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