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La conferma dei connotati del “nuovo” danno non patrimoniale da parte delle Sezion

L’aderenza alle pronunce dell’11 novembre del 2008 da parte della Sezione Terza e da parte della Sezione Lavoro era, dunque, puramente di facciata. In realtà, già nei primi tre mesi successivi alle sentenze di San Martino, la Cassazione aveva provveduto a rimodellare i principi enunciati dalle Sezioni Unite.

Così, all’inizio del 2009, si è reso necessario un nuovo intervento da parte delle Sezioni Unite, onde evitare la progressiva erosione del sistema delineato appena novanta giorni prima.

Il primo intervento delle Sezioni Unite, a conferma di quanto statuito con le sentenze dell’11 novembre, è rappresentato dalla sentenza n. 557 del 14 gennaio del 2009124. Nel caso di specie la Corte d’Appello aveva escluso l’esistenza di un

danno biologico per la perdita della congiunta, in quanto gli attori si erano limitati

124 Cass., SS.UU., 14 gennaio 2009, n. 557.

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ad allegare la menomazione del tessuto familiare. A ben vedere, dunque, quello richiesto dagli attori era il risarcimento del danno esistenziale, “inteso come peggioramento oggettivo delle condizioni di vita in conseguenza di un fatto ingiusto che ha provocato la lesione di un diritto costituzionalmente garantito”. Piuttosto che provvedere alla liquidazione del preteso danno biologico (di cui non era stata data alcuna prova), la Corte d’Appello ha aumentato la misura dell'indennizzo correlato al danno morale per la perdita della congiunta, trattandosi di una sofferenza di particolare gravità, provvedendo al riassorbimento del danno da perdita del rapporto parentale nel danno morale, “secondo un principio aderente a quanto stabilito da queste sezioni unite con le sentenze nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008, con le quali è stato negato che il c.d. ‘danno esistenziale’ costituisca un'autonoma categoria di danno e tutti i danni non patrimoniali sono stati ricondotti nell'ambito della previsione dell'art. 2059 cod. civ., ivi compreso il ‘danno da perdita del rapporto parentale’”.

Precisa, dunque, è la corrispondenza con quanto affermato dalle Sezioni Unite l’11 novembre del 2008 al punto 4.8: “determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato”.

Ancora più netta è la sentenza n. 794 del 15 gennaio del 2009125, con la quale le

Sezioni Unite riconfermano puntualmente i principi enunciati con le sentenze di San Martino: “occorre tener conto delle conclusioni alle quali è recentemente pervenuta Cass. sez. un. 11 novembre 2008, n. 26975, che ha identificato il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c. come quello determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, composto in categoria unitaria non suscettibile di suddivisione in sottocategorie. Danno tutelato in via risarcitoria, in assenza di reato ed al di fuori dei casi determinati dalla legge,

125 Cass., SS.UU., 15 gennaio 2009, n. 794.

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solo quando si verifichi la lesione di specifici diritti inviolabili della persona, ossia la presenza di un’ingiustizia costituzionalmente qualificata. Tenendo, dunque, conto dell’interesse leso e non del mero pregiudizio sofferto o della lesione di qualsiasi bene giuridicamente rilevante”.

Le Sezioni Unite, dunque, ribadiscono l’unitarietà della categoria generale del danno non patrimoniale il quale non può essere suddiviso in sottocategorie dotate di autonomia. Tuttavia, le Sezioni Unite non colgono l’occasione per precisare i dubbi e le incertezze che erano nel frattempo emersi in relazione all’impianto ricostruttivo elaborato nel novembre 2008, incertezze che venivano sfruttate dalle sezioni semplici per manipolare quegli stessi principi che avrebbero dovuto conferire ordine al sistema del danno non patrimoniale.

Né peraltro questi dubbi vengono chiariti con la sentenza n. 3677 del 16 febbraio

del 2009126, con cui le Sezioni Unite si limitano ancora una volta a ribadire

pedissequamente quanto già precedentemente enunciato: “Le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 26972 dell'11 novembre 2008 si sono espresse sulla risarcibilità del danno morale ex art. 2059 cod. civ. La pronunzia ha ribadito che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (fatto illecito integrante reato) e quello in cui la risarcibilità, pur non essendo prevista da norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla legge. Nella medesima sentenza è stato aggiunto che il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sotto categorie. Pertanto il c.d. danno esistenziale, inteso quale ‘il pregiudizio alle attività non remunerative della persona’ causato dal fatto illecito lesivo di un diritto costituzionalmente garantito, costituisce solo un ordinario danno non patrimoniale, che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato.” A ciò aggiungono che “il

126 Cass., SS.UU., 16 febbraio 2009, n. 3677.

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diritto al risarcimento del danno morale, in tutti i casi in cui è ritenuto risarcibile, non può prescindere dalla allegazione da parte del richiedente, degli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio”.

Nonostante la riconferma da parte delle Sezioni Unite del sistema delineato con le sentenze di San Martino, la Cassazione, proprio perché continuavano a permanere incertezze, avrebbe comunque potuto manipolare i principi ai quali era tenuta ad attenersi. Quando poi anche il legislatore è intervenuto in materia, è stato ancora più semplice per la giurisprudenza procedere all’erosione dei postulati del “nuovo” danno non patrimoniale.

3. Gli interventi del legislatore del 2009 e del 2010 in materia di danno non

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