minibond e garanzie statali Carlo D Mottura (*)
1 Il contesto di riferimento Il debito delle PMI italiane
Le imprese italiane hanno, storicamente, un indebitamento elevato e prevalentemente di fonte bancaria. In questo senso si parla spesso di un sistema di finanziamento dell’economia di tipo ‘banco centrico’. Alla fine del 2013, le aziende italiane presentavano complessivamente un debito finanziario di quasi 1.300 miliardi di euro (di cui il 64% originato da banche, rispetto a un livello del 46% nell’area euro), un patrimonio netto di 1.600 miliardi e un rapporto di leva del 44% (rispetto al 39% dell’area euro). Come autorevolmente osservato, “l’indebitamento elevato e la dipendenza dal credito bancario sono segnali di vulnerabilità finanziaria per le imprese italiane”1. Quanto alle dimensioni delle imprese italiane, in termini di fatturato, dal campione Mediobanca per l’anno 2012, risulta che il 69% delle aziende aveva ricavi inferiori a 80 milioni di euro, il 18% presentava valori compresi tra 80 e 250 milioni, il 6% tra 250 e 500 milioni e il 7% oltre 500 milioni di euro2.
A livello europeo, è stato osservato che “le imprese dipendono dal credito bancario molto più di quanto ciò non avvenga negli Stati Uniti” e che la “dipendenza dal credito bancario è ancora più spiccata per le PMI, caratterizzate da maggiore opacità informativa. A differenza delle grandi imprese, le PMI hanno potuto compensare in misura molto limitata la minore disponibilità di credito bancario con l’emissione diretta di obbligazioni e azioni sui mercati finanziari”3. Basti pensare che il peso delle obbligazioni sui debiti finanziari è dell’11% in Italia rispetto al 24% della Francia, al 28% del Regno Unito e al 52% negli USA. In aggiunta, le “indagini congiunturali condotte presso le imprese e quelle presso le banche mostrano che la
(*) Università degli Studi Roma Tre.
1 Vedi Banca d’Italia, Considerazioni finali, Assemblea Ordinaria dei Partecipanti, Roma, 30 maggio 2014 (p. 17). 2 Vedi R&S Mediobanca, Le principali società italiane e le medie imprese italiane, dati di bilancio 2012.
3 Vedi GRANDE G., GUAZZAROTTI G., Il finanziamento degli investimenti a lungo termine: iniziative in corso e principali linee di intervento, Questioni di Economia e Finanza (Occasional papers), Banca d’Italia, n. 238, Settembre 2014.
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contrazione del credito alle imprese registrata negli ultimi anni è il risultato, oltre che del calo della domanda di finanziamenti, della restrizione delle politiche di offerta da parte degli intermediari […]. Un fattore importante alla base della riduzione dell’offerta di credito è dato dall’elevata percezione di rischio di credito delle imprese connessa con le incerte prospettive dell’economia, ma vi hanno contribuito anche le difficoltà proprie delle banche”4. In termini di confronto con i principali paesi europei, recenti dati sulla riduzione dell’offerta di credito bancario attestano un quota di imprese razionate (rapporto tra imprese che hanno ottenuto solo una parte del credito richiesto e totale delle imprese richiedenti il credito) compresa tra il 25% e il 30% in Italia contro il 5% circa della Germania; in termini di tasso annuo di interesse sui nuovi prestiti concessi alle imprese, risulta che nel primo trimestre 2014 il differenziale di tasso applicato dalle banche italiane rispetto ai tassi applicati in Germania e in Francia è positivo per circa l’1,2% (figura 1).
Figura 1 – Tassi di interesse su nuovi prestiti bancari nei principali paesi europei (dati in %)
Fonte: Banca d’Italia, Relazione Annuale, Roma, 30 maggio 2014.
Nella riunione informale Ecofin del 13 settembre 2014 è stato ribadito che “EU economies have traditionally been heavily dependent on bank intermediation for financing investment” e che “in light of deleveraging efforts by banks after the crisis … bank lending to non-financial corporates has continued to fall in the past six years”. In risposta a questa evidenza l’Ecofin ha individuato tre principali tipi di interventi per il finanziamento dell’economia: “(i) Revitalising the market for simple, transparent and robust securitisations …; (ii) Deepening market-based financing channels – especially for SMEs (e.g. via increased use of equity financing, project bonds, mini-bonds) …; (iii) Promoting the diversification of the EU financial system through the establishment of a ‘Capital Markets Union’ – access to capital markets and non-bank financial intermediaries needs to be enhanced in the EU in particular
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for SMEs. Inter alia, this will require improving investors’ access to business, credit and financial information on EU SMEs, for instance through greater harmonization of such data along with the creation of a dedicated European platform”5.
Si (ri)propone dunque, per fronteggiare le difficoltà di credito emerse con la crisi finanziaria iniziata nel 2007-2008, il tema di una ‘nuova’ finanza d’impresa, della creazione di un ‘sistema’ alternativo a quello del credito bancario, con la creazione di un mercato unico europeo per il finanziamento delle imprese non quotate attraverso la creazione di nuovi strumenti e di nuovi intermediari specializzati (credit funds, debt funds).
Lo strumento dei mini bond si inquadra in questa problematica.
1.2 Il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI italiane
Il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI (Fondo) rappresenta il principale strumento nazionale a sostegno dell’accesso al credito delle piccole e medie imprese italiane6. I soggetti beneficiari finali della garanzia pubblica sono, in particolare, le
piccole e medie imprese come definite dalla normativa europea7, comprese le imprese artigiane, presenti sul territorio nazionale, economicamente sane e appartenenti a qualsiasi settore, ad esclusione dei settori ritenuti sensibili dall’Unione Europea8.
La gestione del Fondo è affidata a due organi, il Comitato di Gestione e il Gestore: il primo ha competenze di carattere generale (sulle condizioni di ammissibilità dello strumento, sull’approvazione della situazione contabile, sulla rendicontazione delle disponibilità, sulle eventuali segnalazioni al Ministero dello sviluppo economico di necessità di integrazione delle risorse del Fondo)9; il Gestore, con competenze sulla gestione operativa, è attualmente costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese formato da cinque istituti bancari10. Il Fondo, di norma, non interviene direttamente nel rapporto banca/impresa, quindi le condizioni finanziarie e contrattuali dei finanziamenti oggetto di garanzia (tasso di
5 Vedi Promoting investment On-going initiatives and the role of Ecofin, Informal Ecofin – Breakfast meeting, Milan, 13 September 2014 (in particolare il paragrafo Finance for growth), Italian Presidency of the Council of the European Union; vedi anche ROSSI S., Una finanza per lo sviluppo, Conferenza del Direttore Generale della Banca d’Italia e Presidente dell’IVASS, Banca Popolare di Sondrio, Sondrio, 12 Settembre 2014.
6 Il Fondo è stato istituito dall’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 622/96.
7 Vedi i criteri indicati dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e nell’allegato 1 al Regolamento GBER.
8 Sono, inoltre, soggetti beneficiari finali i consorzi e le società consortili, costituiti tra piccole e medie imprese di cui gli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5.01.91 n. 317, e le società consortili miste di cui all’articolo 27 della medesima legge.
9 Il Comitato di gestione è formato da 21 componenti, nominati con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, in rappresentanza degli interessi delle Amministrazioni Centrali (Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri), locali, di ABI e delle Categorie (Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confartigianato, CNA, Casartigiani, Confartigianato/UNATRAS, Confesercenti e Confcooperative). 10 Gli istituto bancari sono: MedioCredito Centrale S.p.A., in qualità di soggetto mandatario capofila; Artigiancassa
S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A. e Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A., in qualità di mandanti.
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interesse, tipo di rimborso, garanzie aggiuntive) risultano dalla libera contrattazione tra banche e imprese. Peraltro, dal 14 febbraio 2013, con l’approvazione da parte del Comitato di gestione del Piano della trasparenza, il Fondo ha definito una serie di misure a carico del gestore e dei soggetti finanziatori al fine di migliorare il rapporto tra le parti coinvolte, aumentare i benefici della garanzia a favore delle imprese, determinare condizioni più favorevoli in termini di pricing e/o di maggior volume di credito concesso11.
L’intervento del Fondo può abbattere il rischio sull’importo garantito fino a 2,5 milioni di euro per singola impresa e per alcune tipologie di operazioni, prevedendo una copertura fino all’80% in funzione del tipo di operazione. L’impresa, per essere garantita, deve essere valutata economicamente e finanziariamente sana. Il meccanismo di funzionamento del Fondo genera un effetto leva, in grado di agire da moltiplicatore delle risorse pubbliche. Secondo i dati del Ministero per lo sviluppo economico, per ogni euro di intervento a titolo di garanzia si attivano circa 16 euro di finanziamenti per le PMI12. Il giudizio sull’impresa è basato su modelli di valutazione che utilizzano dati di bilancio o dati desunti dalle dichiarazioni fiscali degli ultimi due esercizi13. Il Fondo può operare con tre modalità di intervento: garanzia diretta, se il Fondo concede la garanzia direttamente al soggetto finanziatore (banca o intermediario finanziario vigilato)14; controgaranzia, se la garanzia è prestata dal Fondo su operazioni già garantite da altri fondi di garanzia (ad esempio, da confidi); cogaranzia, se la garanzia del Fondo è concessa direttamente ai soggetti finanziatori e congiuntamente ad altri fondi di garanzia.
11 Il Piano prevede obblighi informativi verso le imprese a carico sia dei soggetti che richiedono la garanzia sia del Gestore del Fondo, tra i quali l’obbligo per i soggetti richiedenti di comunicare al Gestore le condizioni economiche applicate all’impresa e di dichiarare il vantaggio riconosciuto all’impresa stessa a seguito della garanzia statale, nonché, a carico del Fondo, la comunicazione al beneficiario finale sullo stato dell’istruttoria e sulle caratteristiche della garanzia concessa (vedi Ministero dello Sviluppo Economico, Comitato di gestione Fondo Centrale di Garanzia PMI, Le recenti novità sull’operatività del Fondo Centrale, Firenze, 28 febbraio 2013).
12 L’art. 2 comma 2 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 27 dicembre 2013, prevede che a “fronte dell’ammissione alla garanzia del Fondo, la misura dell’accantonamento minimo, a titolo di coefficiente di rischio, non può essere inferiore all’8 percento dell’importo garantito dal Fondo su ogni operazione finanziaria”. Quanto al “moltiplicatore sul finanziamento”, questa misura è definita come reciproco del prodotto tra percentuale di accantonamento e percentuale di copertura (vedi Mediocredito Centrale, Modalità operative del Fondo di garanzia per le PMI, intervento di Brunozzi P. al convegno ‘Progetto Confidi International’, Camere di Commercio Lombarde, Milano, 8 febbraio 2013). Ad esempio, se la percentuale di accantonamento è del 9% e la percentuale di copertura è del 70% il moltiplicatore sul finanziamento è uguale a 16 circa (ovviamente, diminuendo la percentuale di copertura, a parità di percentuale di accantonamento, aumenta l’effetto leva del Fondo in termini di importo dei finanziamenti attivabili). La percentuale di accantonamento sarà legata ai tassi di decadimento del Fondo.
13 Le start up sono invece valutate sulla base di piani previsionali. In aggiunta, possono essere garantite le imprese che rispettano i parametri dimensionali PMI: singolarmente o tra loro collegate e/o associate debbono avere meno di 250 occupati; allo stesso tempo, il loro fatturato deve essere inferiore ai 50 milioni di euro o, in alternativa, il totale di bilancio deve essere inferiore a 43 milioni di euro (vedi www.fondidigaranzia.it). I criteri di valutazione delle PMI per l’ammissione alla garanzia del Fondo sono stati modificati dall’art. 2 comma 1 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 27 dicembre 2013, pubblicato nella G.U. n. 56 dell’8 marzo 2014, attuativo del cosiddetto “Decreto del Fare” (Decreto Legge 21 giugno 2013). I nuovi criteri sono stati aggiornati in funzione del ciclo economico e dell’andamento del mercato finanziario e creditizio, per garantire una maggiore apertura dell’intervento del Fondo nei confronti delle PMI (vedi www.sviluppoeconomico.gov.it).
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La garanzia è richiesta e concessa alla banca finanziatrice o ad altro fondo di garanzia, quindi l’intervento del Fondo, che ha come beneficiario finale la PMI, è sempre intermediato (dalla banca o da altro fondo di garanzia). Durante la recente crisi finanziaria l’operatività dello strumento è stata rafforzata, potenziandone la dotazione e ampliando progressivamente la platea delle imprese beneficiarie15. A
partire dal 2009 è stata introdotta la garanzia di ultima istanza dello Stato alle garanzie dirette e alle controgaranzie a prima richiesta concesse dal Fondo, permettendo di azzerare l’assorbimento di capitale per i soggetti finanziatori sulla quota di prestito coperta dal Fondo (‘ponderazione zero’)16. A partire dall’8 maggio 2014 il Fondo può concedere garanzie su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese17.
Dalla data di avvio della operatività (anno 2000) al 31 maggio 2012, il Fondo ha garantito più di 208 mila operazioni finanziarie. Il volume dei finanziamenti complessivamente erogati alle imprese che hanno beneficiato della garanzia del Fondo è pari a circa 36 miliardi di euro, per un importo complessivamente garantito dal Fondo pari a circa 19 miliardi di euro. Nel 2013 il Fondo ha garantito prestiti per 11 miliardi ed è stato raggiunto il livello massimo di 77.000 domande accolte (a fronte di complessivi 41 miliardi e 270.000 domande tra il 2009 e il 2013). Recenti analisi attestano che la garanzia concessa dal Fondo ha consentito una crescita dei finanziamenti bancari alle imprese garantite rispetto a quelle non garantite; e che, d’altra parte, poco significativo è stato l’effetto sul tasso di interesse dei prestiti. Quanto alla destinazione, i finanziamenti garantiti dal Fondo sono stati soprattutto utilizzati per rispondere alle esigenze di copertura del capitale circolante18.
15 Con l’articolo 39 del Decreto Legge n. 201/2011, il Fondo di Garanzia per le PMI è stato rafforzato, sia sotto il profilo finanziario, con un consistente piano di rifinanziamento dello strumento per il periodo 2012-2014, sia dal punto di vista normativo, con l’introduzione di elementi di maggiore snellezza procedurale e di ulteriori novità: possibilità per il Fondo di intervenire in favore di PMI che vantano crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni; razionalizzazione delle operazioni finanziarie per consolidamento di passività a breve termine; inclusione, tra i soggetti che possono richiedere la garanzia del Fondo per operazioni di ‘capitale di rischio’, anche dei fondi comuni di investimento, tramite le SGR. Successivi interventi legislativi hanno ampliato la platea dei beneficiari del Fondo (includendovi, ad esempio, i liberi professionisti) e ne hanno aumentato la dotazione per il triennio 2014-16.
16 Vedi: BARTIOLORO L., CARPINELLI L., FINALDI RUSSO P, PASTORELLI S., L’accesso al credito in tempo di crisi: le misure di sostegno a imprese e famiglie, Questioni di Economia e Finanza (Occasional papers), Banca d’Italia, Numero 111 – Gennaio 2012; Banca d’Italia, 2013, Rapporto sulla stabilità finanziaria, novembre 2013; GOBBI G., Audizione nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali. Testimonianza di Giorgio Gobbi, Camera dei Deputati, 16 ottobre 2013; GOBBI G., Audizione nell’ambito dell'esame del disegno di legge n. 1541, concernente la conversione in legge del decreto- legge 24 giugno 2014, n. 91, Senato della Repubblica, 9 luglio 2014.
17 Vedi Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 24 aprile 2013 recante: ‘Modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese’ e successive modificazioni e integrazioni (c.d. ‘Decreto portafogli’).
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