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Premessa Il sistema dei controlli societari e le sue esigenze di razionalizzazione

Dall’adeguatezza degli assetti organizzativi al sistema monistico quale

1 Premessa Il sistema dei controlli societari e le sue esigenze di razionalizzazione

Costituisce un’affermazione unanimemente condivisa che il sistema dei controlli interni delle Società per Azioni, in particolare di quelle con azioni quotate e di quelle finanziarie (in senso lato) sottoposte alla vigilanza delle diverse Autorità indipendenti, sia oggi affetto da un fenomeno di overshooting regolamentare.

Si tratta, peraltro, di un fenomeno che non riguarda esclusivamente la legislazione interna, ma si rinviene altresì – in misura differente – negli ordinamenti di nazioni ad economie avanzate, quali ad esempio gli Stati Uniti (le cui soluzioni normative sono state di frequente prese a modello dai paesi europei). Emblematico di tale ipertrofia regolamentare in materia di controlli, infatti, è proprio il Dodd Frank

Act1, intervento legislativo costituito da un testo di legge monstre, di oltre ottocento pagine, al quale peraltro hanno fatto – e fanno tuttora – seguito copiosi regolamenti attuativi. Il che conduce ad avere un complesso e stratificato corpus normativo, suscettibile di confondere, più che di guidare, gli operatori economici.

Analoghi problemi di stratificazione e sovrapposizione di norme e di funzioni, peraltro, involgono la nostra legislazione sui controlli societari. Siamo dinnanzi ad un caso di “elefantiasi normativa”2, che rischia esclusivamente di ingessare i controlli entro schemi formali eccessivamente rigidi ed inidonei a fronteggiare la realtà dei mercati.

(*) Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro".

1 Vale a dire la riforma di Wall Street, emanata nel luglio 2010 dal governo statunitense, in risposta agli scandali finanziari che avevano colpito il paese negli anni precedenti ed alla conseguente crisi economica globale, «to promote the financial stability of the United States by improving accountability and transparency in the financial system, to end “too big to fail”, to protect the American taxpayer by ending bailouts, to protect consumers from abusive financial services practices».

2 Così si è significativamente espresso lo stesso Presidente VEGAS, ne il Discorso del presidente al mercato finanziario tenuto all’Incontro annuale con il mercato finanziario in data 5.5.2014, 11.

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Atti dei seminari celebrativi per i 40 anni dall’istituzione della Consob

Amministrazione e controllo nelle società quotate

Per rendersi conto di tale sovrabbondanza è sufficiente gettare un rapido sguardo al catalogo dei soggetti che siedono al tavolo dei controlli societari, tavolo che, come ho già avuto modo di osservare in altra sede3, si rivela piuttosto affollato da “commensali” vari.

Fra i convitati, un ruolo di primo piano spetta ovviamente al Collegio

sindacale, che rappresenta il vertice del sistema di controllo e, affrancato dai compiti

di revisione contabile, ha oggi la mansione di vigilare sulla correttezza dell’ammini- strazione e sul rispetto di legge e statuto; con la L. n. 39/2010, inoltre, sono state attribuite a tale organo anche la qualifica e le funzioni di Comitato per il controllo

interno e la revisione contabile.

Operano, poi, funzioni di controllo, taluni Comitati interni costituiti in seno al Consiglio d’amministrazione (anche in applicazione delle best practices o di norme di autoregolamentazione) fra cui particolare rilievo ha assunto il Comitato controllo e

rischi, disciplinato dall’art. 7 del Codice di Autodisciplina. Accanto ad essi, sempre in

posizione di ausilio nei confronti del Consiglio di amministrazione, va menzionato altresì l’Organismo di vigilanza e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 (le cui funzioni oggi possono essere affidate al Collegio sindacale), con l’incarico di vigilare sui modelli organizzativi di prevenzione dei reati implicanti la responsabilità amministrativa dell’ente.

Ma non è tutto.

Al tavolo dei controlli societari seggono ancora: a) il dirigente preposto alla

redazione dei documenti contabili e societari (art. 154 bis TUF, introdotto dall’art. 14,

L. n. 262/05; b) gli amministratori indipendenti (anche organizzati in Comitato), ai quali competono specifici poteri di indirizzo e controllo nella galassia delle operazioni con parti correlate ed interessate; c) i soggetti che svolgono le funzioni aziendali di

controllo indicate dal Regolamento congiunto BANCA D’ITALIA – CONSOB delli 29 ottobre 2007, vale a dire risk management, compliance ed internal audit.

Da ultimo, occorre segnalare come lo stesso Consiglio d’amministrazione, quale organo di supervisione strategica, eserciti forme di controllo, essendo incaricato di vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell’interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

Il sistema di controllo sopra sintetizzato, dunque, si presenta frammentario, frastagliato e sovrabbondante. In particolare, è difficoltoso individuare le relazioni ed i compiti spettanti a ciascun organo deputato al controllo, così come pare arduo determinare il contenuto, la frequenza e la tipologia dei flussi informativi tra i vari soggetti; il tutto a detrimento dell’incisività e dell’efficacia dei controlli.

Non stupisce, perciò, che – dinanzi ad un panorama così confuso – sempre più imprese guardino al controllo interno come ad una serie di fastidiosi adempimenti

3 IRRERA, Profili di corporate governance della società per azioni tra responsabilità, controlli e bilancio, Milano 2009, 127.

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Amministrazione e controllo nelle società quotate

meramente burocratici, che distolgono dalle stesse risorse ed energie più utilmente impiegabili per lo sviluppo del core business. La conseguenza di tale diffidenza verso i sistemi di controllo è un'ulteriore ragione di resistenza, da parte delle società che ne avrebbero i requisiti, al quotarsi in borsa, anche al fine di evitare di dover soggiacere a discipline sul controllo interno più dispersive che efficaci. Questa resistenza, anzi, in prospettiva potrebbe comportare, per una strana ma non imprevedibile eterogenesi dei fini, a fenomeni – già verificatisi in alcuni paesi stranieri – di vero e proprio

delisting.

È particolarmente sentita, dunque, l’esigenza di una semplificazione del sistema dei controlli interni nelle società, come peraltro segnalato dal Presidente della Consob nell’Incontro annuale già menzionato4.

2 La nozione di controllo in relazione all’obbligo di corretta

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