sui controlli intern
3. Non si intende ovviamente indulgere in autocompiacimenti panglossiani, anche se mi fa piacere proprio in questa sede ricordare come su un altro tema cruciale della
governance societaria, quello delle operazioni con parti correlate, nel convegno
internazionale di giovedì scorso a Milano sia emerso chiaramente che la regola- mentazione forgiata in Italia dalla Consob rappresenta un modello di riferimento al quale alcuni tra i più autorevoli studiosi europei guardano in chiave di possibile armonizzazione, anche al fine di prevenire derive massimaliste che si prefigurano nel processo di recente avviato dalla Commissione volto alla modifica della Direttiva sulla tutela dei diritti degli azionisti.
Tornando dunque al nostro tema scevri da autocompiacimenti nazionalistici, una prima considerazione che si intende sottoporre all’attenzione di studiosi ed operatori è che il collegio sindacale ben può essere configurato e presentato all’estero non come un’esotica o eccentrica peculiarità italiana (difficile da tradurre, prima ancora che da spiegare), bensì come il “nostro” Independent Audit Committee di cui all’art. 41 della Direttiva revisione; o, se si vuole, l’organo chiamato a svolgere le funzioni assegnate da quella disposizione al Comitato, in una cornice di autonomia, oggettività e pienezza di poteri che risulta di tutto riguardo, se non di assoluta avanguardia, su scala europea.
Certo, ciò è il riflesso della peculiare posizione dell’istituto, che configura un organo autonomo, chiamato a monitorare sul controllo interno, ma non struttu- ralmente interno all’organo gestorio: dunque, “vigilanza in purezza”, se è consentita una metafora in questo caso enologica. E tuttavia, pur essendo un Independent non
Director Audit Committee, il collegio sindacale partecipa (ab externo, ma) già ex ante
al processo di formazione degli assetti organizzativi, e segnatamente del sistema di controllo interno e gestione dei rischi, monitorandone la corrispondenza ai principi di corretta amministrazione con un apprezzabile grado non soltanto di objectivity, ma
101 Verso una riforma della disciplina sui controlli interni
Amministrazione e controllo nelle società quotate
altresì di proximity. E mi piace qui richiamare le considerazioni svolte da Mario Stella Richter nel suo recente importante contributo pubblicato sulla Rivista delle società in cui si precisano, con il consueto nitore, i distinti concetti di partecipazione, intervento ed assistenza alle adunanze degli organi collegiali delle società azionarie, per sotto- lineare che, in applicazione di quelle categorie, i sindaci non si limitano ad assistere, bensì propriamente partecipano ai consigli di amministrazione, con un ruolo proattivo che si traduce anche in contributi costruttivi e preventivi che puntellano “in tempo reale” il processo decisionale dell’organo amministrativo.
La ridefinizione dei compiti di vigilanza del collegio sindacale, con l’inclu- sione del monitoraggio sul sistema di controllo interno – e, dunque, con forme di controllo di seconda istanza, che coinvolgono l’adeguatezza degli assetti organiz- zativi, anche allo scopo di dare opportuni input agli organi sociali – consente ora di configurare più latamente la funzione dell’organo in termini di “controllo sulla conformità ai principi di legge dell’operato degli amministratori” (Tombari).
Si tratta, del resto, di un corollario del ricordato processo di interazione tra il piano dell’amministrazione ed il piano dei controlli, che trova riscontro nella progressiva evoluzione che il nuovo quadro normativo ha determinato rispetto all’originaria configurazione delle funzioni del collegio sindacale, il cui intervento veniva sino a ieri realizzato sovente soltanto ex post, con carotaggi episodici o comunque campionari e finalizzato ad avvertire i soci delle eventuali infedeltà o negligenze degli amministratori.
Nel nuovo contesto, l’organo di controllo risulta invero in grado di indiriz- zare la gestione verso principi di correttezza sostanziale, con ciò finendo per svolgere un’attività non solo sussidiaria, ma finanche complementare rispetto all’azione degli amministratori. Pur rimanendo nella sfera della vigilanza, come tale estranea alla formazione dei contenuti della gestione propriamente detta (affidata in via esclusiva agli amministratori), il collegio sindacale finisce inevitabilmente per essere coinvolto nell’esame di aspetti intrinseci al funzionamento e all’organizzazione della società, partecipando così, più incisivamente rispetto al passato, al governo societario.
E va subito soggiunto che tale partecipazione dei componenti (della versione italiana) del comitato di cui all’art. 41 della Direttiva revisione – (tanto più)
Independent (in quanto) Non Directors – si estende non soltanto ai comitati esecutivi,
ma anche agli ulteriori comitati costituiti in seno al board in base al Codice di autodisciplina, primo fra tutti il comitato controllo rischi, con cui si instaura un’interlocuzione privilegiata, sollecitata dalle ultime versioni del Codice di auto- disciplina, che hanno visto prima la raccomandazione della partecipazione del presidente del collegio sindacale o di altro membro da lui delegato ai lavori del comitato per il controllo interno(così il Criterio 8.C.4 di cui alla penultima versione) e quindi la sollecitazione ad estendere la partecipazione di tutti i sindaci alle riunioni del “nuovo” comitato controllo e rischi (in tal senso il Criterio 7.C.3 della versione vigente; e v. anche, per il comitato remunerazioni, la corrispondente previsione di cui al Commento all’art. 6). In questa direzione si era orientata la best practice, avendo alcune delle emittenti anticipato la nuova previsione autodisciplinare ed essendo da tempo invalsa la programmazione di incontri tra i due organi, di scambi di informa-
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Atti dei seminari celebrativi per i 40 anni dall’istituzione della Consob
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zioni anche documentali, in modo da sviluppare al massimo le sinergie professionali, nel rispetto delle diverse competenze e dei diversi ruoli.
Resterebbe da considerare se non corrisponda alla best practice estendere tale partecipazione anche ai comitati atipici in cui sovente si innestano le scintille cinetiche dei processi strategici (primo tra tutti, appunto, il “Comitato strategie” previsto nei regolamenti di alcune delle principali emittenti italiane); ma soprattutto al comitato per le operazioni con parti correlate, ove, come talora avviene, questo non coincida con il comitato controllo rischi di cui al Codice di autodisciplina.