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Le contraddizioni del normativismo

La perenne battaglia del nostro autore nei confronti del concettualismo estremo va essenzialmente ricondotta al tentativo di mostrare come il diritto rappresenti una realtà che sorge e si evolve contestualmente al divenire esperienziale della vita e, in relazione al quale, la dimensione normativa non rappresenti altro che un singolo, per quanto essenziale, aspetto. A sostegno di tale convinzione, Satta ribadisce in più occasioni i principali esiti riduzionistici del paradigma normativistico per eccellenza rappresentato, nel Novecento, dalla dottrina kelseniana.

Tuttavia, prima di procedere all’analisi degli aspetti fondamentali della sua critica, pare opportuno ricordare come il giurista sardo (discostandosi, in relazione a questo specifico aspetto, dalla totale e severa critica operata dal maestro di Sulmona nei confronti del teorico del diritto praghese) ascriva a Kelsen l’indiscutibile merito di «aver fugato dalla scienza giuridica i fantasmi del diritto naturale»15. A meno di tale dovuto riconoscimento, l’intellettuale nuorese rileva innanzitutto che la teoria kelseniana nell’assimilare integralmente il fenomeno giuridico all’aspetto normativo ne avesse tranciato la spontaneità disgiungendolo, in tal modo, dalla concretezza della vita. All’opposto, il diritto deve essere inteso, al di là di ogni modello

14 Con riferimento alla nozione specifica di dato, Satta afferma: «il dato non

è altro che la vita stessa, considerata in quella proiezione che chiamiamo giuridica» (SATTA, Norma diritto giurisdizione, Id., Quaderni del diritto e del processo civile II, cit., p. 8).

15 SATTA, Il diritto questo sconosciuto, in Id., Il mistero del processo, cit.,

118 astratto, come vita vissuta nella sua immediatezza e integralità16. L’elevazione a dogma dell’assunto normativistico tradisce la reale natura del fatto, inducendo a ritenere che la rilevanza giuridica di quest’ultimo venga statuita solamente in seguito all’intervento formale del diritto. Viceversa, sono le stesse “sfaccettature” della realtà del concreto a presentarsi, già in origine, quali «fatti normativi» dal momento che il fatto per la sola circostanza «di verificarsi si pone esso medesimo come ordinamento»17. Detto in altri termini, è lo stesso episodio di vita a comprendere in sé il proprio principio disciplinante.

Ciò premesso, la “contestazione” di Satta al normativismo kelseniano passa anche attraverso la rinnovata affermazione della teoria unitaria dell’ordinamento. La norma, infatti, andando a sostituirsi agli elementi costitutivi del reale si presenta quale dato «necessariamente statico del fenomeno giuridico» che, in quanto tale, ostacola il configurarsi dell’«unità dell’ordinamento, che non può che essere concepita che su un piano dinamico»18.

A tal proposito, come analizzato nel precedente capitolo, il docente sardo sostiene che, nella prospettiva unitaria dell’ordinamento, la società organizzi se stessa attraverso una serie di «soggetti» che non si pongono tra loro in posizione gerarchica quanto, viceversa, su un piano di «assoluta parità». La supposta superiorità della legislazione, quindi della norma, discenderebbe dal suo carattere di generalità, fonte dell’illusoria convinzione che essa si si ponga come elemento preesistente e sovraordinato rispetto al giudizio. Nella concezione sattiana del diritto, la supremazia della legge è soltanto apparente giacchè il giudizio, nella sua «particolarità» racchiude in sé «una vera e propria generalità» la cui sola differenza, rispetto alla legge, risiede nel suo operare in maniera «indiretta» mediante il «precedente». Di qui, la nascita del

16 Sull’impossibilità di esaurire il fenomeno giuridico nella contingenza

normativa, si veda, OPOCHER, Lezioni di filosofia del diritto, Padova, Cedam, 1965, pp. 19-20.

17SATTA, Sociologia e diritto, in Id., Quaderni del diritto e del processo

civile II, cit., p. 172.

18 SATTA, Norma diritto giurisdizione, in Id., Quaderni del diritto e del

119 diritto giudiziario il quale, più che sovente, ritrova la propria naturale confluenza nella legislazione formale19.

Dalla critica al concetto di normativismo, il nostro autore passa ad effettuare un rilievo più puntuale alla dottrina kelseniana riguardante, nello specifico, la nozione di Grundnorm. Nella sua prospettiva, la dissociazione del fenomeno giuridico dalla realtà della vita, operata dalla teoria pura del diritto, risulta essere definitivamente realizzata attraverso il ricorso alla nozione di norma fondamentale. Quest’ultima, impiegata per giustificare le norme in relazione al profilo della loro validità20, si pone quale fondamento del sistema gerarchico del complesso delle norme appartenenti all’ordinamento giuridico. Pur configurandosi come presupposta ed ipotetica21 tale norma fondamentale consente, mediante una “sequenza di trasferimento” di significato giuridico, di ascrivere quest’ultimo alla Costituzione e, di lì in poi, a tutti gli atti giuridici da quest’ultima discendenti22. Secondo Satta la contraddizione cruciale dell’impostazione teorica kelseniana andrebbe ravvisata, per l’appunto, nel difetto di coerenza del concetto di Grundnorm nella misura in cui, per chiunque «ragioni umanamente e non per schemi», la premessa fondamentale del sistema giuridico non può essere rappresentata da un «gradino supplementare campato in aria», apparendo assolutamente illogico «costruire una scienza sulla base di un presupposto che sta al di fuori della scienza»23.

19 Ivi., p. 20.

20 KELSEN, Lineamenti di dottrina pura del diritto, a cura di R. Treves,

Einaudi, Torino, 1967, pp. 96-98.

21KELSEN, La dottrina pura del diritto, a cura di M. G. Losano, Einaudi,

Torino, 1966, p. 231, nota 1.

22 KELSEN, Lineamenti di dottrina pura del diritto, cit., p. 111.

23SATTA, Norma diritto giurisdizione, in Id., Quaderni del diritto e del

processo civile II, cit., p. 11. In relazione alla posizione assunta nei confronti del normativismo kelseniano da parte di Satta, Giovanni Bianco sostiene che: «essa si colloca in quella che potrebbe definirsi “analisi della crisi del diritto da un punto di vista teoretico”. Il diritto di Kelsen, scrive Satta, coincide con una tecnica specifica di organizzazione sociale, né giusta né ingiusta, perché secondo la teoria pura del diritto “la giustizia è un giudizio soggettivo di valore” implica un fine ultimo che è irrazionale, variabile, storicamente condizionato, quindi fuori dal diritto”. L’intero ordinamento giuridico, inoltre, che per lo stesso Kelsen trova la sua monade nell’idea di norma giuridica, in quest’universo teorico nasce sulla base di una Grundnorm, si fonda su una norma ipotetica ed astratta, presupposta […] Per cui, il “primo motore immobile” dell’intero fenomeno giuridico è

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