• Non ci sono risultati.

Il principio di tripartizione dei poteri

Come in più momenti evidenziato, la riflessione scientifica di Satta si incentra su una visione unitaria e dinamica della realtà

102 S. SATTA, A proposito dell’accertamento preventivo, in Id., Soliloqui e

colloqui di un giurista, cit., p. 243. Tale suggestione sattiana riecheggia la rappresentazione del processo quale “gioco”, nel cui contesto si ritrovano numerosi “attori” collocati in posizioni differenti, ciascuno dei quali dispone di un numero potenzialmente infinito di mosse. In tale partita a giocare in veste di partecipante è anche il giudice, sebbene il suo scopo non risieda nella vittoria. Sull’utilizzo della metafora del gioco nell’interpretazione di determinati aspetti del processo, si rinvia a CALAMANDREI, Il processo come gioco, in Id., Opere

giuridiche, vol. I, Napoli, Morano, 1965, p. 537 ss; più di recente, M.VAN DE KERCHOVE e F.OST, Le droit, ou Les paradoxes du jeu, Presses universitaires de France, Paris, 1992, tr. it., S. Andrini, G. Lucidi, Il diritto ovvero i paradossi del gioco, Milano, Giuffrè, 1995.

103 SATTA, Giurisdizione (nozioni generali), cit., p. 221. Pur con i dovuti e

necessari distinguo, la concezione sattiana relativa alla dialettica tra fatto e diritto, sembra poter rimandare a talune strutture argomentative proprie dell’ermeneutica giuridica. Sul tema si operano alcuni essenziali rinvii a H. G. GADAMER, Wahrheit un Methode, Tubingen, Mohr, 1975, tr. it, G. Vattimo, Verità

e metodo, Milano, Bompiani, 1983; R. ALEXY, Interpretazione giuridica, in

Enciclopedia delle scienze sociali, Istituto della Enciclopedia Italiana, V volume, Roma, 1996, ad vocem; E. BETTI, Diritto Metodo ermeneutica. Scritti scelti, a cura di G. Crifò, Milano, Giuffrè, 1991; L. DE RUGGIERO, Tra consenso e ideologia. Studio di ermeneutica giuridica, Napoli, Jovene, 1977; J. ESSER, Vorverstandnis

und Methodenwahl in der Rechtsfindung: Rationalitatsgarantien der richterlichen Entscheidungspraxis, Frankfurt am Main, Athenaum, 1970, tr. it. S. Patti e G. Zaccaria, Precomprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione del diritto: fondamenti di razionalità nella prassi decisionale del giudice, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010; L. MENGONI, Ermeneutica e dogmatica giuridica, Milano, Giuffrè, 1996; G. ZACCARIA, L’arte dell’interpretazione, Padova, Cedam, 1990 e Questioni di interpretazione, Padova, Cedam, 1996.

102 giuridica che individua nella giurisdizione il momento realmente creativo del diritto. È appunto a partire da tale peculiare ottica che l’autore arriva a proporre una diversa lettura di uno dei più consolidati assiomi della storia del pensiero giuridico: il principio di separazione dei poteri104. L’interpretazione critica di tale principio inizia col manifestarsi apertamente nelle righe del saggio La

giurisdizione volontaria nell’unità dell’ordinamento105 con il quale,

nel 1969, si aprono i Quaderni del diritto e del processo civile106.

Partendo dalla tradizionale disputa inerente alla difficoltà di collocare l’appartenenza dell’istituto della volontaria giurisdizione alla “categoria” della giurisdizione piuttosto che a quella dell’amministrazione, il giurista nuorese mette innanzitutto in

104 Per una prospettiva generale sulla tematica si rinvia a N. MATTEUCCI,

Breve storia del costituzionalismo,Brescia, Morcelliana, 2010.

105 SATTA, La giurisdizione volontaria nell’unità dell’ordinamento, in Id.,

Quaderni del diritto e del processo civile, I, cit., pp. 3-22.

106 Sul significato e l’importanza dei Quaderni sattiani, pubblicati tra il

1969 e il 1973, si veda, CIPRIANI, I «Quaderni» e la solitudine di Salvatore Satta, in U. COLLU (a cura di), Salvatore Satta, oltre il giudizio, cit., pp. 141-148. Tuttavia, con riferimento alle motivazioni sottese alla stesura dei Quaderni, è lo stesso Satta a scrivere nell’introduzione al primo di essi: «Nella settima edizione del manuale di diritto processuale manifestai il proposito di dar vita ad una pubblicazione periodica che seguisse lo svolgersi dell’esperienza, e cioè la vita nel suo perpetuo moto” […] E allora ho pensato di realizzare, provvisoriamente, la mia idea con questi Quaderni. Ho avuto la tentazione di dare alla pubblicazione il titolo di Critica giuridica: ma ho temuto di apparire immodesto, per via di certi solenni precedenti. Ho preferito parlare di Quaderni, perché i quaderni riguardano la scuola, soprattutto l’elementare. E il mio auspicio sarebbe che intorno ai quaderni si formasse davvero una scuola […] Ma quaderni o no, critica è, nel preciso senso della parola, la ispirazione di quest’opera, in armonia con tutta l’opera dell’autore: e del resto io credo che non si possa dare scienza che non sia critica»(SATTA, Introduzione, in Id., Quaderni del diritto e del processo civile, I, cit., pp. V-VI). Ancora a proposito della sua “rivista”, l’autore scrive: «Il tradimento del presente, cioè in pratica la fuga dal diritto, io insisto a seguire nelle varie rubriche di questi Quaderni» in Id., Questo terzo quaderno, in Id., Quaderni del diritto e del processo civile III, cit., pp. VIII-IX. Dialogando, poi, con il fraterno amico Albanese il giurista sardo confida: «Noi poi abbiamo terribilmente sofferto di essere nati in un’isola (allora) deserta, che ha condizionato tutta la nostra esistenza. E continua a condizionare la mia, perché altrimenti a 66 anni non scriverei i Quaderni, non lotterei contro i fantasmi come Don Chischotte del quale sono un ritardato compatriota» (SATTA, Lettera ad

Albanese, 24 aprile 1969, in GAZZOLA STACCHINI, Come in un giudizio, cit., p. 75). Infine, ancora scrivendo ad Albanese a proposito dei Quaderni: «E io le confesso che in questi Quaderni mi sono gettato senza saperlo nel tedio della nostra incultura, ammantata di superbia. Non c’è libro ch’io legga (e prima evidentemente non li leggevo) che non mi scoraggi. E così la lotta mi sembra vana e più diretta contro me stesso che contro gli altri. Mi par d’essere un pittore del buon tempo antico che pretende di contrastare contro l’arte informale, cioè contro i mercanti ebrei di New York che la sorreggono e la valutano in dollari» (Lettera ad Albanese, 9 maggio 1969, in GAZZOLA STACCHINI, Come in un giudizio, cit., p. 77).

103 discussione il concetto stesso di amministrazione. Anche in questo caso, egli riconduce la creazione di tale nozione ad uno dei consueti dualismi imperanti nella scienza del diritto107: quello tra Stato, quale sorta di entità “esterna” e “superiore” sprovvista di qualsivoglia aderenza alla realtà, e Amministrazione, anch’essa soggettivamente entificata e preposta allo svolgimento di attività finalizzate alla cura degli interessi pubblici. Di qui, l’estensione della critica alla stessa teoria della ripartizione dei poteri o delle funzioni statali che, nella prospettiva sattiana, costituirebbe storicamente e politicamente la manifestazione più alta di un modo “figurato” di interpretare la realtà.

Il nostro autore è molto rigoroso sulla necessità di denunciare l’«ascientificità» di determinate espressioni e, nel caso specifico, dell’«immaginosa» locuzione «di funzione dello Stato»108.

Egli impiega il suggestivo aggettivo in quanto ritiene che il concetto di funzione statale derivi proprio da una particolare rappresentazione dello Stato quale esito di un meccanismo di personificazione; quest’ultimo sarebbe responsabile di inserire, nelle reali dinamiche sociali, la figura di un ente misterioso al quale i soggetti sarebbero subordinati.

Satta riafferma come il processo di “entificazione”, a cui sempre più di frequente ricorre la scienza giuridica, rappresenti uno dei maggiori errori nei quali possa incappare la riflessione intellettuale. Difatti, se pure è incontrovertibile che a partire da un determinato contesto spazio-temporale alla realtà giuridica si è convenuto di attribuire il nome di Stato, «non è meno vero che lo Stato è proprio quella vita giuridica […] non un ente esterno dotato di personali e più o meno arbitrari attributi»109.

107 In relazione alla tematica dei dualismi giuridici, essenziale, il rinvio a H.

KELSEN, Reine Rechtslehre, Wien, F. Deutucke, 1960; tr. it., M. G. Losano, La dottrina pura del diritto, Torino, Einaudi, 1996 e Das Problem der Souveranitat und die Theorie des Volkerrechts: Beitrag zueiner reinen Rechtslehre, Tubingen, Mohr, 1928; tr. it., A. Carrino, Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale: contributo per una dottrina pura del diritto, Milano, Giuffrè, 1989.

108 SATTA, Giurisdizione (nozioni generali), cit., p. 223. 109 Ivi, pp.218-219.

104 Lo Stato rappresenta, pertanto, la manifestazione del gruppo «nella sua volontà, nei suoi valori» con riferimento ai quali non è possibile individuare rapporto di sudditanza alcuno110. In tal senso, la tripartizione dei poteri è piuttosto espressione del principio politico per il quale la societas ha strutturato storicamente il suo funzionamento in distinti “momenti” che si riferiscono, rispettivamente, alla legislazione, all’amministrazione e alla giurisdizione111. Sulla base di tali considerazioni, il processualista nuorese sostiene che quanto «sinteticamente prende il nome di Stato» altro non sia che la «generale organizzazione della societas», all’interno del cui perimetro possono essere identificati «infiniti o indefiniti» centri112.

Dunque, il concetto di organizzazione viene impiegato da Satta per sottolineare, nuovamente, l’aspetto dinamico del fenomeno giuridico, in quanto nella nozione stessa di organizzazione è implicito il riferimento alla dimensione del fare. Un fare che attiene non ad un fantomatico ente astratto quanto, viceversa, all’attività di spartizione dei compiti propria di qualsivoglia aggregato umano che necessiti di una “pianificazione”, concepita al fine di assicurare uno svolgimento ordinato e pacifico della vita sociale.

Onde garantire tale programmazione, la società provvede ad individuare al suo interno, mediante l’attribuzione di compiti caratteristici, specifici «centri di competenza»113 i quali, pur collocati nel complesso del sistema organizzato, conservano le loro rispettive “individualità”. In tale prospettiva, gli elementi della famosa triade rappresentano esclusivamente una manifestazione

110 Ivi, p. 223.

111 «In generale si dice che con la legislazione lo Stato» sostiene Satta

«provvede alla posizione delle norme giuridiche, generali e astratte, con l’amministrazione provvede, a mezzo di appositi organi, ai pubblici interessi, che normativamente sono loro affidati, con la giurisdizione all’attuazione del diritto nel caso concreto […]» (SATTA, Il giudice, in Trattatello di procedura civile, cit., p. 31).

112 SATTA, Giurisdizione (nozioni generali), cit., p. 227.

113SATTA, La giurisdizione volontaria nell’unità dell’ordinamento, in Id.,

Quaderni del diritto e del processo civile, I, cit., p. 17. Sulle nozioni di organizzazione e competenza nella riflessione sattiana, si veda MAZZARELLA, L’ultimo discorso di Satta sulla giurisdizione, in «Il Foro Italiano», 2003, pp. 52- 53.

105 del criterio di competenza nel contesto, pur sempre unitario, della globale strutturazione della societas. Detta concezione si pone quale diretta conseguenza del processo di concretizzazione del reale; durante tale iter, ribadiamo come il momento del giudizio individui la fase che consente all’ordinamento di “ristabilirsi” qualora non si sia verificato «l’adeguamento spontaneo della volontà subiettiva alla volontà obiettiva, quando la legge non si è concretata». Pertanto, la giurisdizione incarna il centro di competenza per eccellenza dal momento che in sua assenza «verrebbe meno lo stesso ordinamento, o meglio la giuridicità dell’ordinamento, che è giuridico solo in quanto può (e deve) essere affermato»114.

Se ne può da ciò concludere come il giurista sardo, anche attraverso l’affermazione di una differente visione del tradizionale principio di separazione dei poteri, consideri la dimensione del giudizio come il momento realmente determinante del diritto: quello in cui l’ordinamento fissa l’essenza stessa della sua giuridicità. «In tal modo il cerchio si chiude» osserva Alberto Scerbo «e si riempie di contenuto l’assunto sattiano che lo Stato, tanto storicamente quanto logicamente, nasce come giurisdizione»115.

9. Lo storicismo sattiano tra individuo e