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I controlli ufficiali in materia di DOP e IGP

L A PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI NEL DIRITTO DELL ’U NIONE EUROPEA

2.10 I controlli ufficiali in materia di DOP e IGP

A differenza di altri sistemi di tutela delle indicazioni geografiche315, il regolamento n. 1151/2012 si caratterizza per un regime di controlli ufficiali che offre a produttori e consumatori maggiori garanzie sull’autenticità dei prodotti designati con le DOP e IGP316. Gli Stati membri sono i responsabili delle verifiche. Essi designano le autorità nazionali incaricate dei controlli, i quali devono essere eseguiti317 secondo le prescrizioni previste dal regolamento n. 882/2004318. Questo atto ha definito le modalità di attuazione dei controlli ufficiali sul rispetto della legislazione relativa ai prodotti alimentari319. In virtù dell’articolo 3 di tale regolamento, gli Stati membri devono garantire verifiche periodiche, svolte con una frequenza appropriata, tenendo conto di qualsiasi informazione che possa indicare un’eventuale non conformità320. Le verifiche possono essere delegate ad un

315 Mi riferisco, in particolare, alle convenzioni ed agli accordi internazionali che sanciscono una qualche

forma di tutela a favore delle indicazioni geografiche. Anche l’Accordo di Lisbona, infatti, che si distingue dalla Convenzione di Parigi, dall’Accordo di Madrid e dall’Accordo TRIPs per un elevato grado di protezione non impone agli Stati firmatari la previsione di un sistema di controlli. Un regime di verifiche, quali quelle previste dal regolamento n. 1151/2012, contribuiscono a rendere il sistema di tutela maggiormente efficace, con conseguenti vantaggi per la garanzia dei diritti dei produttori e dei consumatori.

316 Per un approfondimento sul tema e sulle principali problematiche connesse si veda, tra gli altri, L.

PETRELLI, Prodotti DOP e IGP e certificazione, in Rivista di diritto agrario, 1999, p. 72.

317 Come prevede l’articolo 36, paragrafo 1, comma 1 e 2, del regolamento n. 1151/2012 “Conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004, gli Stati membri designano l’autorità o le autorità competenti per lo svolgimento dei controlli ufficiali intesi a verificare l’adempimento degli obblighi giuridici connessi ai regimi di qualità istituiti dal presente regolamento. Le procedure e le prescrizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 882/2004 si applicano mutatis mutandis ai controlli ufficiali intesi a verificare l’adempimento degli obblighi giuridici connessi ai regimi di qualità per tutti i prodotti contemplati dall’allegato I del presente regolamento”.

318 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 882/2004 del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, pubblicato in GUUE L 204 del 4 agosto 2007, p. 29.

319 L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 882/2004, definendone oggetto e campo di applicazione,

afferma “1. Il presente regolamento fissa le regole generali per l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a

verificare la conformità alle normative volte, segnatamente, a: a) prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali, siano essi rischi diretti o veicolati dall'ambiente; e b) garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e tutelare gli interessi dei consumatori, comprese l'etichettatura dei mangimi e degli alimenti e altre forme di informazione dei consumatori”. È del

pari importante anche la disposizione del paragrafo 3 del medesimo articolo secondo cui “Il presente

regolamento lascia impregiudicate disposizioni comunitarie specifiche relative ai controlli ufficiali”. Questa

previsione risponde alla necessità del regolamento n. 882/2004 di costituire il riferimento normativo generale per la maggior parte dei controlli ufficiali relativi ai prodotti alimentari. Nel caso della disciplina sulle DOP e IGP, tale disposizione consente al legislatore di rinviare alle prescrizioni del regolamento n. 882/2004, senza dover di volta in volta dichiarare non applicabili determinate previsioni, qualora il regolamento n. 1151/2012 introduca disposizioni specifiche.

320 L’articolo 3, paragrafo 1, lettera d) recita: “1. Gli Stati membri garantiscono che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata, per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento, tenendo conto: […] d) qualsiasi informazione che possa indicare un'eventuale non conformità”.

organismo di controllo, il quale, al pari delle autorità statali, deve offrire garanzie di oggettività e imparzialità, dimostrando di poter disporre di personale qualificato e risorse adeguate per svolgere le funzioni assegnate321. Ogni Stato membro elabora un piano nazionale di controlli pluriennale e, con cadenza annuale, predispone una relazione per informare la Commissione delle attività svolte e dei risultati conseguiti322. Ai sensi dell’articolo 54, le autorità statali possono avvalersi di misure che vanno dal monitoraggio, richiamo o ritiro della merce, restrizione o divieto di immissione in commercio, fino alla distruzione dei prodotti in causa per reprimere l’illecito riscontrato323. La definizione delle sanzioni rimane di competenza degli Stati membri, i quali però hanno un obbligo di previsione ed attuazione delle stesse, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive324.

Come già anticipato, i controlli ufficiali in materia di DOP e IGP devono assicurare che i prodotti recanti un nome protetto siano autentici. Per tale motivo, il disciplinare di produzione costituisce il parametro su cui fondare le verifiche. In particolare, il regolamento n. 1151/2012 prescrive che siano condotte due tipologie di controlli325. La

prima consiste nell’accertare la conformità del prodotto al relativo disciplinare di produzione prima dell’immissione in commercio326; la seconda riguarda, invece, un monitoraggio continuo dell’uso dei nomi registrati per prodotti già presenti sul mercato327.

321 È quanto emerge dalle disposizioni degli articoli 4 e 5 del regolamento n. 882/2004.

322 Per quanto riguarda i piani di controllo nazionali pluriennali e la relazione annuale si vedano,

rispettivamente, gli articoli 41-43 e 44 del regolamento n. 882/2004. In tale ambito, il regolamento n. 1151/2012 prevede all’articolo 40 che “1. Gli Stati membri provvedono affinché le attività di controllo degli

obblighi previsti al presente capo siano specificamente comprese in una sezione distinta dei piani di controllo nazionali pluriennali conformemente agli articoli 41, 42 e 43 del regolamento (CE) n. 882/2004. 2. Le relazioni annuali relative al controllo degli obblighi stabiliti dal presente regolamento comprendono una sezione distinta contenente le informazioni previste all’articolo 44 del regolamento (CE) n. 882/2004”. 323 L’articolo 54 elenca al paragrafo due le azioni che l’autorità nazionale competente può prendere per

indurre l’operatore responsabile dell’illecito accertato a porre fine alla violazione della disciplina UE “2.

Tale azione comprende, a seconda dei casi, le seguenti misure: a) […]; b) la restrizione o il divieto dell’immissione sul mercato, dell’importazione o dell’esportazione di mangimi, alimenti o animali; c) il monitoraggio e, se necessario, la decisione del richiamo, del ritiro e/o della distruzione di mangimi o alimenti; […]; h) qualsiasi altra misura ritenuta opportuna dall'autorità competente”.

324 Così dispone l’articolo 55 del regolamento n. 882/2004 “1. Gli Stati membri stabiliscono le regole in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa […]Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive”. Su questo punto è bene ricordare una delle argomentazioni sollevate

dalla Germania nella causa C-132/05. Secondo le autorità tedesche, a quel tempo non incombeva sugli Stati membri un obbligo di prevedere sanzioni collegate agli abusi commessi a danno delle DOP e IGP. Cfr il punto 67 della sentenza in causa C-132/05.

325 Come prevede il paragrafo 3 dell’articolo 36 del regolamento n. 1151/2012 “I controlli ufficiali riguardano: a) la verifica della conformità di un prodotto al corrispondente disciplinare; e b) il monitoraggio dell’uso di nomi registrati per designare prodotti immessi in commercio, in conformità dell’articolo 13 […]”.

326 Ai sensi dell’articolo 37 del regolamento n. 1151/2012 “1. Per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette […] che designano prodotti originari dell’Unione, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata, anteriormente all’immissione in commercio del prodotto, da: a) una o più autorità competenti di cui all’articolo 36 del presente regolamento; e/o b) uno o più organismi di controllo ai sensi dell’articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004, che operano

Qualora, su denuncia di un soggetto interessato o in base ai risultati dei controlli svolti, un prodotto dovesse rivelarsi non conforme al corrispondente disciplinare di produzione, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l’uso illecito del nome registrato, a prescindere dalla provenienza geografica del prodotto328. Questa disposizione, prevista dall’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 1151/2012, costituisce un’importante innovazione rispetto alla disciplina precedente. Così facendo, infatti, il legislatore ha introdotto una protezione ex officio per le DOP e IGP relative a prodotti agricoli e alimentari, allineando la disciplina in parola a quanto previsto in materia per i prodotti vitivinicoli329.