• Non ci sono risultati.

Le indicazioni geografiche dei Paesi terz

L A PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI NEL DIRITTO DELL ’U NIONE EUROPEA

2.13 Le indicazioni geografiche dei Paesi terz

Il sistema unionale di riconoscimento e tutela delle DOP e IGP è aperto alle indicazioni geografiche relative a Paesi terzi.

Questi segni possono essere protetti sul territorio dell’Unione per il tramite di un accordo internazionale ed essere iscritti nel registro gestito dalla Commissione423.

In alternativa, essi possono seguire lo stesso iter valido per i nomi riferiti a prodotti realizzati negli Stati membri424. Già il regolamento n. 2081/1992, nella sua prima

422 In questo ambito, non è rilevante sapere se la coesistenza tra i due segni si è venuta a creare a seguito del

rifiuto da parte dell’autorità competente di far valere l’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sui regimi di qualità. Così come non è rilevante sapere se il titolare del marchio abbia o meno fatto ricorso all’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1151/2012, e nel caso in cui lo abbia fatto se e perché l’autorità competente non abbia respinto la domanda di registrazione della DOP o IGP. Ciò che più conta è che tali garanzie siano presenti. La loro previsione, infatti, consente l’avvio di ricorsi dinanzi al giudice nazionale oppure direttamente presso la Corte di giustizia per verificare la legittimità del regolamento con cui la denominazione d’origine o l’indicazione geografica è stata registrata. Per G. E. SIRONI, in op. cit., p. 215, la

disposizione dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento è da considerare come la manifestazione della volontà del legislatore di affidare alla Commissione, o allo Stato membro nel caso di una procedura di opposizione nazionale, una facoltà di valutazione discrezionale, consentendo di decidere se privilegiare l’interesse all’esclusiva sul marchio o l’interesse alla tutela dell’indicazione geografica. Per l’autore, infatti, la disposizione in parola non configura un impedimento esplicito alla registrazione dell’indicazione geografica, risultato a cui pare assai arduo giungere anche in via interpretativa.

423 Così stabilisce l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 1151/2012 “Possono essere iscritte nel registro le indicazioni geografiche relative a prodotti di paesi terzi protette nell’Unione in base a un accordo internazionale del quale l’Unione è parte contraente. A meno che non siano espressamente identificate nel suddetto accordo come denominazioni di origine protette ai sensi del presente regolamento, tali nomi sono iscritti nel registro come indicazioni geografiche protette”. Un accenno a ciò era già presente

nella prima formulazione del regolamento n. 2081/1992, il cui articolo 12 introduceva la disciplina relativa alle indicazioni geografiche relative ai Paesi terzi affermando “Fatte salve le disposizioni degli accordi

internazionali, il presente regolamento si applica ai prodotti agricoli o alimentari provenienti da un Paese terzo […]”. A giugno 2013 il registro gestito dalla Commissione non contava indicazioni geografiche

relative a Paesi terzi iscritte perché protette da un accordo internazionale di cui l’Unione è parte contraente. Sugli accordi tra UE e Paesi terzi che hanno introdotto disposizioni per la protezione delle indicazioni geografiche si veda più avanti il paragrafo pertinente.

424 A giugno 2013, le indicazioni geografiche relative a Paesi terzi iscritte nel registro gestito dalla

Commissione sono 14, di cui 5 DOP e 9 IGP. Il Paese terzo con il più alto numero di indicazioni geografiche registrate è la Cina con 4 DOP e 6 IGP, seguita dal Vietnam con una DOP e Thailandia, Colombia e India con una IGP ciascuno. L’alto numero delle indicazioni geografiche cinesi è dovuto ad un progetto, denominato “10+10”, che ha consentito all’Unione europea di ottenere la protezione di 10 denominazioni sul

formulazione, riconosceva la possibilità di registrare nomi relativi a prodotti aventi origine in territori extra comunitari, prevedendo per i produttori interessati disposizioni ad hoc. In questo ambito, la disciplina è stata oggetto di alcune modifiche di rilievo, apportate prima dal regolamento n. 692/2003 e successivamente in occasione della redazione del regolamento n. 510/2006. L’entrata in vigore dell’Accordo TRIPs e l’esito di due Panels dell’OMC costituiscono le principali ragioni che hanno spinto il legislatore a modificare il quadro normativo di riferimento.

2.13.1 Le indicazioni geografiche relative ai Paesi terzi nel regolamento n. 2081/1992

Come anticipato, la disciplina sulle DOP e IGP previde, sin da subito, la possibilità di registrare nomi relativi ad aree geografiche esterne al territorio della Comunità, introducendo poche ma significative disposizioni.

Il regolamento n. 2081/1992 si limitò, difatti, a definire i requisiti di accesso al sistema europeo di protezione, con un’attenzione ai casi di omonimia425. Così, ai sensi dell’articolo 12, i Paesi terzi che avessero voluto avvantaggiarsi del sistema comunitario avrebbero dovuto offrire garanzie identiche o equivalenti a quelle previste in materia di disciplinare di produzione; dimostrare l’esistenza di un sistema di controllo equivalente a

territorio della Repubblica popolare cinese ed alla Cina di registrare le 10 denominazioni di cui sopra. Le 10 denominazioni europee sono rispettivamente: Comté DOP, Grana Padano DOP, Prosciutto di Parma DOP, Priego de Cordoba DOP, Pruneaux d’Agen/Pruneaux d’Agen mi-cuits IGP, Roquefort DOP, Scottish Farmed Salmon IGP, Sierra Magina DOP, West Country Farmhouse Cheddar DOP ed infine White Stilton Cheese/Blue Stilton Cheese DOP. Si tratta di un progetto pilota avviato nel 2007 e completato nel 2012. Sulla base dei risultati conseguiti con il progetto “10+10” UE e Cina stanno negoziando un accordo bilaterale per arrivare ad un reciproco riconoscimento di un numero maggiore di indicazioni geografiche. In Cina l’autorità competente per la gestione delle indicazioni geografiche è la General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine – AQSIQ. Nel Novembre del 2012 è entrato in vigore un Memorandum d’Intesa Amministrativa tra la Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo Rurale della Commissione europea e ARIPO, l’African Regional Intellectual Property Organization, che ha l’obiettivo di promuovere una cooperazione amministrativa tra le due parti per sviluppare il sistema di protezione delle indicazioni geografiche. Da questo memorandum potrebbero scaturire importanti occasioni per l’agricoltura dei Paesi africani coinvolti, che potrebbero registrare le proprie indicazioni geografiche nel registro gestito dalla Commissione (al momento è allo studio una lista di 19 indicazioni geografiche relative a prodotti africani), ma anche, in maniera reciproca, nuovi sbocchi per i prodotti agricoli ed alimentari europei che beneficiano di una DOP o di una IGP. L’azione della Commissione europea potrebbe, inoltre, ampliare il fronte dei Paesi che in sede di OMC chiedono una maggiore e migliore protezione per le indicazioni geografiche relative a prodotti diversi dai vini. ARIPO raggruppa 18 Paesi del continente africano (Botswana, Gambia, Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambico, Namibia, Sierra Leone, Liberia, Ruanda, Somalia, Sudan, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia e Zimbabwe) e 12 osservatori.

425 La disciplina relativa alla registrazione di indicazioni geografiche relative a Paesi terzi era contenuta

esclusivamente nell’articolo 12 del regolamento n. 2081/1992, il quale recitava “1. Fatte salve le

disposizioni degli accordi internazionali, il presente regolamento si applica ai prodotti agricoli o alimentari provenienti da un paese terzo a condizione che: il paese terzo sia in grado di offrire garanzie identiche o equivalenti a quelle di cui all'articolo 4; nel paese terzo esiste un sistema di controllo equivalente a quello definito dall'articolo 10; il paese terzo sia disposto ad accordare ai corrispondenti prodotti agricoli o alimentari provenienti dalla Comunità una protezione analoga a quella esistente nella Comunità. 2. In caso di omonimia fra una denominazione protetta di un paese terzo e una denominazione protetta della Comunità, la registrazione è concessa tenendo debitamente conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi

quello in vigore nella Comunità ed, infine, essere disposti ad accordare alle DOP e IGP comunitarie una protezione analoga a quella assicurata dal regolamento n. 2081/1992. Relativamente ai casi di omonimia, la registrazione sarebbe stata concessa tenendo conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi effettivi di confusione, unitamente ad una etichettatura che desse conto dei rispettivi Paesi d’origine.

Il quadro che ne uscì fu sostanzialmente un sistema fondato sui principi di equivalenza e reciprocità426.

A seguito della firma dell’accordo TRIPs, l’allora Comunità ritenne opportuno introdurre alcune modifiche427. L’intervento precisò le norme relative alla procedura di registrazione, incluso l’iter per la modifica del disciplinare, mentre venne chiesto agli Stati interessati di dimostrare l’esistenza di un diritto di opposizione sul loro territorio428. La novità di maggior rilievo riguardò la previsione di un esame, di competenza della Commissione, circa la compatibilità con i requisiti stabiliti dal regolamento delle legislazioni dei Paesi terzi candidati all’accesso al sistema comunitario429. Ne uscì un regime certamente più chiaro, ma anche meno aperto ai prodotti realizzati in territori esterni alla Comunità430.

2.13.2 I due ricorsi all’Organo di risoluzione delle controversie dell’OMC

Stati Uniti ed Australia erano convinti della non compatibilità del regolamento n. 2081/1992 con gli obblighi derivanti dagli Accordi OMC, pertanto chiesero all’Organo di

effettivi di confusione. L'uso di siffatte denominazioni è autorizzato solo se il paese d'origine del prodotto è chiaramente e visibilmente indicato sull'etichetta”.

426 È quanto emerge espressamente dal nono considerando del regolamento n. 692/2003 “(9) La protezione mediante registrazione concessa dal regolamento (CEE) n. 2081/92 è aperta alle denominazioni dei paesi terzi su base di reciprocità e in condizioni di equivalenza secondo quanto previsto all'articolo 12 del suddetto regolamento […]”.

427 Così l’ottavo ed il nono considerando del regolamento n. 692/2003, i quali recitano: “(8) L'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS, 1994, oggetto dell'allegato 1C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio) comprende disposizioni specifiche relative all'esistenza, all'acquisizione, alla portata, al mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale nonché ai mezzi per farli rispettare. (9) La protezione mediante registrazione concessa dal regolamento (CEE) n. 2081/92 è aperta alle denominazioni dei paesi terzi su base di reciprocità e in condizioni di equivalenza secondo quanto previsto all'articolo 12 del suddetto regolamento. È opportuno precisare le disposizioni di detto articolo al fine di garantire che la procedura comunitaria di registrazione sia disponibile per i paesi che soddisfano le condizioni suddette”.

428 Si veda a tal proposito l’articolo 12 del regolamento n. 2081/1992 così come modificato dal regolamento

n. 692/2003, unitamente agli articoli 12 bis-12 quinquies.

429 In altre parole, qualora un Paese terzo avesse voluto avere accesso al sistema di riconoscimento e tutela

delle DOP e IGP avrebbe dovuto chiedere ai servizi della Commissione di esaminare la compatibilità della propria normativa nazionale alla luce dei requisiti fissati dal regolamento. Si introduceva così una verifica materiale della sussistenza delle condizioni di reciprocità ed equivalenza richieste dalla disciplina comunitaria. Nei casi in cui l’esame avesse dato esito negativo, i produttori non avrebbero potuto avere accesso al sistema comunitario, essendo quest’ultimo condizionato dal superamento della verifica.

430 Non a caso le prime indicazioni geografiche relative a Paesi terzi sono state iscritte nel registro della

risoluzione delle controversie di instaurare un Panel431. Tra le varie difformità contestate, i

due Paesi ritenevano la normativa applicabile alle indicazioni geografiche relative a territori extra comunitari in contrasto con il principio del trattamento nazionale enunciato dagli articoli 3, paragrafo 1, dell’Accordo TRIPs e III:4 del GATT 1994432. A detta di Stati Uniti ed Australia, le condizioni di equivalenza e reciprocità, le disposizioni relative alla procedura di registrazione, quelle inerenti il diritto di opposizione, nonché le previsioni in materia di strutture di controllo, comportavano un trattamento per i prodotti ed i cittadini di Paesi terzi aderenti all’OMC meno favorevole rispetto ai prodotti ed ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea433.

Quanto al primo punto, il Panel rilevò una prima incompatibilità434. Le condizioni di reciprocità ed equivalenza, unite all’esame preventivo da parte della Commissione europea, ostacolavano l’accesso al sistema comunitario ed ai suoi benefici ai prodotti ed ai cittadini di Stati aderenti all’OMC non membri della Comunità. Le indicazioni geografiche relative a territori non comunitari non avrebbero potuto essere registrate se il Paese d’origine decideva di non dotarsi di un sistema equivalente a quello istituito dal regolamento n. 2081/1992 oppure qualora, pur in presenza di una decisione in questo senso, la Commissione avesse ritenuto l’esame non superato435. Tuttavia, le stesse condizioni non valevano per i nomi relativi a zone geografiche comprese nel territorio comunitario. Per queste ragioni, il Panel valutò il regolamento n. 2081/1992, ed in particolare l’articolo 12, non conformi al principio del trattamento nazionale, il quale richiede “effective equality of opportunities”436 tra prodotti e cittadini di Paesi terzi

aderenti all’OMC e prodotti e cittadini della Comunità437.

431 Si tratta degli stessi procedimenti in cui l’Organo di risoluzione delle controversie ha accertato la

compatibilità con gli Accordi OMC della disciplina comunitaria relativa ai rapporti tra DOP, IGP e marchi, Panel WT/DS174/R per il ricorso statunitense e Panel WT/DS290/R per quello australiano.

432 L’articolo 3, paragrafo 1, dell’accordo TRIPs recita: “1. Each Member shall accord to the nationals of other Members treatment no less favourable than that it accords to its own nationals with regard to the protection of intellectual property, […]”. L’articolo III:4 del GATT 1994 recita: “4. The products of the territory of any contracting party imported into the territory of any other contracting party shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to like products of national origin in respect of all laws, regulations and requirements affecting their internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use. The provisions of this paragraph shall not prevent the application of differential internal transportation charges which are based exclusively on the economic operation of the means of transport and not on the nationality of the product”.

433 Si veda a tal proposito A. GERMANÒ, in Australia ed USA versus Unione Europea: il caso delle indicazioni geografiche dei prodotti diversi dal vino e dagli alcolici, in Agricoltura- Istituzioni- Mercati,

1/2004, p. 57, in cui l’autore esprime un’opinione divergente sia rispetto a quanto sostenuto da Stati Uniti ed Australia, sia da quanto poi statuito dall’Organo di risoluzione delle controversie in merito alla non compatibilità del il regolamento n. 2081/1992 con il principio di non discriminazione.

434 Punti 7.213 e 7.238 del WT/DS174R e punti 7.249 e 7.272 del WT/DS290/R. 435 Punti 7.139 e 7.233 del WT/DS174R ed i punti 7.189 e 7.269 del WT/DS290/R. 436 Punto 7.133 del WT/DS174/R e 7.183 del WT/DS290/R.

437 L’articolo III:4 del GATT 1994 ha per oggetto i prodotti, mentre l’articolo 3, paragrafo 1, dell’Accordo

Relativamente alla procedura di registrazione, il Panel concentrò la sua attenzione sul ruolo svolto dalle autorità nazionali. Le domande di registrazione avrebbero dovuto essere ricevute, esaminate e trasmesse alla Commissione dalle autorità nazionali competenti su quel territorio, senza alcuna distinzione tra indicazioni geografiche relative a Paesi terzi ed indicazioni geografiche relative a Stati membri della Comunità. Pur se identiche, queste condizioni celavano un trattamento meno favorevole per i prodotti ed i cittadini di Paesi terzi aderenti all’OMC438. Infatti, qualora un Paese terzo non avesse previsto nel proprio ordinamento tali strutture, le indicazioni geografiche relative al suo territorio non sarebbero state registrate. Lo stesso non poteva dirsi per i nomi relativi ad aree comprese nel territorio della Comunità, essendo gli Stati membri obbligati a dare applicazione al diritto dell’Unione, pena l’avvio di ricorsi dinanzi al giudice competente439.

il Panel ha dovuto prima definire chi fossero i cittadini, “nationals”, della Comunità, poi quale legame vi potesse essere tra i prodotti agricoli ed alimentari, che costituiscono l’oggetto del regolamento n. 2081/1992, ed i cittadini. Quanto alla prima questione, il Panel ha accettato il criterio fornito dalla stessa Comunità “The

European Communities has explained to the Panel that, with respect to natural persons, under the domestic law of the European Communities, any person who is a national of an EC member State is a citizen of the European Union and, accordingly, an EC national. It has explained that, with respect to legal persons, the domestic law of the European Communities does not contain a specific definition of nationality, but nor does the domestic law of many other WTO Members. However, the European Communities informs the Panel that any legal person considered a national under the laws of an EC member State would also be an EC national. The criteria used by the EC member States to determine the nationality of a legal person may vary and include criteria such as the place of incorporation and the place of the seat of the company or a combination of such criteria” (Punti 7.149-7.150 del WT/DS174/R e punti 7.199-7.200 del WT/DS/290/R).

Quanto alla seconda questione, l’intervento del Panel rivestiva una certa rilevanza. La Comunità per difendersi affermava che il regolamento n. 2081/1992 non conteneva alcun discrimine fondato sulla nazionalità, perché la disciplina distingueva tra indicazioni geografiche relative ad aree site dentro e fuori il territorio comunitario. Per la Comunità, infatti, il regolamento non ostava a che un cittadino di un Paese terzo aderente all’OMC producesse prodotti agricoli o alimentari in un area geografica situata entro il territorio della Comunità oppure a che un cittadino comunitario producesse in una zona geografica sita in un Paese terzo. Di conseguenza, per la Comunità il regolamento n. 2081/1992 non poteva violare l’articolo 3, paragrafo 1, dell’Accordo TRIPs. Il Panel, tuttavia, concluse che “insofar as the Regulation discriminates

with respect to the availability of protection between GIs located in the European Communities, on the one hand, and those located in third countries, including WTO Members, on the other hand, it formally discriminates between those persons who produce, process and/or prepare a product in accordance with a specification, in the European Communities, on the one hand, and those persons who produce, process and/or prepare a product in accordance with a specification, in third countries, including WTO Members, on the other hand” (punti 7.190 del WT/DS174/R e 7.226 del WT/DS290/R.

438 Così ha stabilito il Panel ai paragrafi 7.281 e 7.307 del WT/DS174/R e 7.316 e 7.342 del WT/DS290/R. 439 Paragrafi 7.271-7.272 e 7.292 del WT/DS174/R e 7.306-7.307 e 7.327 del WT/DS290/R. Oltre a questa

motivazione principale, il Panel formulò altre due considerazioni interessanti. Quanto alla prima, esso riteneva che la procedura di registrazione contenesse una differenza formale di trattamento. Rifacendosi ad una spiegazione fornita dalla stessa Comunità, il Panel rilevò che l’esecuzione delle norme comunitarie è affidata agli Stati membri, i quali agiscono in qualità di organi de facto della Comunità. La stessa cosa non può dirsi per le autorità nazionali di un Paese terzo. Così, le domande di registrazione provenienti dagli Stati membri vengono trattate direttamente da autorità de facto comunitarie, cosa che non succede a quelle avanzate da una persona fisica o giuridica residente o stabilita in un Paese terzo (paragrafo 7.269 del WT/DS174/R e 7.304 del WT/DS290/R). Per quanto riguarda la seconda considerazione, il Panel ha ritenuto che anche l’obbligo di esaminare la domanda di registrazione potesse configurare una violazione del principio del trattamento nazionale. Infatti, questa previsione presupponeva che le autorità nazionali, incluse quelle dei Paesi terzi, fossero dotate delle competenze necessarie a verificare la conformità della domanda di registrazione con i requisiti fissati dal regolamento. Tuttavia, mentre le autorità nazionali degli Stati membri erano tenute a ciò in virtù del diritto dell’Unione, la stessa cosa non poteva dirsi per quelle relative ai Paesi terzi. Così, ancora una volta, il regolamento n. 2081/1992 rendeva l’accesso al sistema comunitario più

Per quanto riguarda la procedura di opposizione, il Panel rilevò anche in questo caso la non conformità con il principio del trattamento nazionale, ma solo limitatamente all’articolo 3, paragrafo 1, dell’Accordo TRIPs440. Ai sensi del regolamento n. 2081/1992, le persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in un Paese aderente all’OMC, non membro della Comunità, avrebbero potuto presentare una dichiarazione di opposizione per il tramite delle proprie autorità nazionali. Di conseguenza, il Panel ne motivò l’incompatibilità sulla base degli stessi elementi emersi durante l’esame della procedura di registrazione441. La non conformità rispetto all’articolo III:4 del GATT 1994 non venne rilevata, perché le motivazioni sollevate dagli Stati Uniti non vennero ritenute sufficienti442.

Infine, il Panel ha preso in esame le disposizioni relative alle strutture di controllo443. Come prevedeva il regolamento n. 2081/1992, il disciplinare di produzione doveva contenere un riferimento alle strutture competenti ad effettuare le verifiche relativamente a