L A PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI NEL DIRITTO DELL ’U NIONE EUROPEA
2.3 La disciplina vigente: alcune considerazioni preliminar
Come già anticipato, le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari diversi dai vini, e dagli alcolici, sono disciplinate oggi dal regolamento n. 1151/2012. Questo atto, di recente adozione188, presenta alcune differenze rispetto ai precedenti regolamenti n. 2081/1992 e 510/2006189, che hanno costituito, prima l’uno poi l’altro, il riferimento normativo per il riconoscimento e la tutela delle DOP e IGP. Così, prima di affrontare temi quali definizioni, procedura di registrazione, relazione tra indicazioni geografiche e marchi, conviene soffermarsi su alcune considerazioni preliminari.
Innanzitutto, il regolamento n. 1151/2012 non si limita a definire la disciplina inerente le DOP e IGP, ma include anche una parte dedicata alle Specialità Tradizionali Garantite (STG)190 ed una alle indicazioni facoltative di qualità191. Emerge dai considerando un
pasta, in Rivista di diritto agrario, 1987, II, p. 178; ID., Commento alla sentenza della Corte di giustizia
delle Comunità europee in causa n. 407/85, in Rivista di diritto agrario, 1989, II, p. 56.
188 Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura il 13 settembre 2012. Esattamente due
mesi dopo, il 13 novembre 2012 il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento. L’atto è così stato adottato il 21 novembre 2012.
189 Regolamento del Consiglio (CE) n. 510/2006 del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, pubblicato in GUUE L 93 del 31 marzo 2006, p. 12. Questo regolamento ha abrogato e sostituito il regolamento
2081/1992 ed è stato a sua volta abrogato e sostituito dal regolamento 1151/2012.
190 Alle specialità tradizionali garantite è riservato il titolo III del regolamento n. 1151/2012. In precedenza,
le STG, già attestazioni di specificità, erano oggetto di una disciplina autonoma e separata da quella sulle DOP e IGP. Esse nascono come attestazioni di specificità nel 1992 con l’adozione del regolamento n. 2082/1992, per divenire poi specialità tradizionali garantite nel 2006 con il regolamento del Consiglio (CE) n. 509/2006, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e
alimentari, pubblicato in GUUE L 93 del 31 marzo 2006, p. 1. Come si vede dalla numerazione degli atti, le
STG hanno condiviso con le DOP e IGP nascita ed evoluzione. Questi segni fecero parte da subito del disegno volto alla promozione di una politica di qualità per i prodotti agricoli e alimentari dell’UE. Così, mentre le denominazioni d’origine protette e le indicazioni geografiche protette mirano alla diffusione ed allo sviluppo, in particolare in chiave economica, di quei prodotti che hanno qualità o caratteristiche riconducili all’origine geografica, le STG sono rivolte alla promozione di quei prodotti tradizionali il cui gusto o caratteristica particolare non può essere ricondotto all’interazione con il territorio d’origine, ma ad una precisa ricetta o metodo di produzione. Sulle STG si veda, tra gli altri, L. COSTATO, La protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine e le attestazioni di specificità, in Rivista di diritto agrario, 1995, p. 488 ss e ID., DOP, IGP E STG nei regolamenti del 2006, adottati anche in relazione ai
negoziati WTO, in Rivista di diritto agrario, 2007, p. 351.
191 Le indicazioni facoltative di qualità sono disciplinate dal Titolo IV del regolamento. Un tempo erano
parte del regolamento del Consiglio (CE) n. 1234/2007, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune
dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM),
preciso obiettivo perseguito dal legislatore. Il regolamento n. 1151/2012 dovrebbe costituire la prima tappa di un processo teso a ricondurre ad unità i vari tasselli che compongono la politica di qualità dei prodotti agricoli, nel tentativo di accrescere coerenza e uniformità dei diversi regimi di qualità192. Dopotutto, non si tratta di un fenomeno nuovo. Tra le ragioni che giustificarono l’introduzione nel settore vitivinicolo delle DOP e IGP vi fu proprio la volontà di avvicinare lo schema usato per promuovere e tutelare i vini di qualità a quello in uso per i prodotti agricoli ed alimentari. Allo stesso modo, alcune delle novità introdotte con il regolamento n. 1151/2012 hanno consentito di allineare il grado di tutela dei nomi registrati a quello di cui da tempo beneficiano le denominazioni protette dei vini. Per tali ragioni, non è da escludere che nei prossimi anni l’Unione riveda ancora una volta l’assetto giuridico relativo alla politica di qualità, comprendendo magari in un unico testo legislativo quegli schemi che oggi sono ancora oggetto di una disciplina autonoma.
Una seconda differenza deriva dalle novità introdotte con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che ha esteso all’ambito agricolo la procedura legislativa ordinaria, già procedura di codecisione. Così, il regolamento n. 1151/2012 costituisce uno dei primi atti di rilievo adottati congiuntamente da Parlamento europeo e Consiglio, contrariamente a quanto era avvenuto per i due atti precedenti, adottati seguendo la procedura di consultazione con un ruolo preminente di Commissione e Consiglio.
Infine le basi giuridiche. Il regolamento vigente affianca alla storica base giuridica agricola, l’articolo 43 TFUE, già articolo 37 TCE193, il nuovo articolo 118 TFUE, comma
1, che attribuisce all’Unione la competenza ad adottare misure per la creazione di sistemi unionali per garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale194. Coerentemente con la giurisprudenza della Corte195, la presenza di una doppia base giuridica ci segnala l’esistenza di due finalità perseguite.
1151/2012, le indicazioni facoltative di qualità comunicano al consumatore caratteristiche o proprietà dei prodotti agricoli, capaci di conferire agli stessi valore aggiunto. Così, al pari delle DOP, IGP e STG, le indicazioni di qualità dovrebbero essere funzionali alla creazione di valore per la filiera agricola europea. Sulle indicazioni facoltative di qualità nel nuovo regolamento sui regimi di qualità, L. COSTATO, Il
regolamento n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, cit., p. 660.
192 Considerando 9-13 del regolamento.
193 La base giuridica del regolamento n. 510/2006 era l’articolo 37 TCE, mentre quella del regolamento n.
2081/1992 era l’articolo 43 TCEE. Le modifiche hanno interessato, oltre alla numerazione, la procedura da seguire, come già esposto in precedenza. Tuttavia, si tratta sempre della base giuridica prevista per l’adozione di atti in materia di Politica Agricola Comune.
194 Precisamente, l’articolo 118 TFUE, comma 1, prevede: “Nell’ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione”.
A questo punto, è necessario interrogarsi, sul significato di queste due finalità. La disciplina sulle DOP e IGP ha sempre avuto come scopo principale l’incremento del reddito agricolo, testimoniato dalla scelta costante della base giuridica196. Per la prima volta, quindi, potremmo trovarci di fronte ad una politica di qualità che rivede i suoi obiettivi: da strumento di politica agricola a dispositivo che affianca, accanto agli obiettivi tipici della PAC, la tutela dei diritti della proprietà intellettuale.
Il contesto in cui la scelta della base giuridica è maturata, potrebbe avere influenzato le decisioni assunte dal legislatore. Mi riferisco, nuovamente, alle novità introdotte con il Trattato di Lisbona. Le misure di cui all’articolo 118 rientrano nell’ambito dell’instaurazione o del funzionamento del mercato interno, materia in cui l’Unione condivide con gli Stati membri una competenza concorrente. L’agricoltura, dal canto suo, è passata con Lisbona da materia a competenza esclusiva a concorrente197. Entrambi gli articoli, inoltre, individuano nella procedura legislativa ordinaria la regola da seguire. Prima di Lisbona questo non sarebbe stato possibile, perché come già affermato in precedenza, l’adozione degli atti relativi all’agricoltura seguiva la procedura di consultazione198. Così, non essendoci una incompatibilità tra i due articoli, il legislatore ha potuto fondare la sua competenza su entrambe le basi giuridiche, senza doversi interrogare sul rapporto tra i due profili, al fine di individuare quale tra i due fosse quello prevalente199.
giuridico di un atto ci si deve basare su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale, quali sono ad esempio scopo e contenuto. Si veda la sentenza della Corte dell’11 giugno 1991, in causa C-300/89,
Commissione delle Comunità europee contro Consiglio delle Comunità europee, in Raccolta, 1991, p. 2867,
punto 10 oppure sentenza della Corte del 17 marzo 1993, in causa C-155/91, Commissione delle Comunità
europee contro Consiglio delle Comunità europee, in Raccolta, 1993, p. 939. 196 Così P. BORGHI, in op. cit., p. 189.
197 L’agricoltura, così come il mercato interno, rientra nell’elenco non esaustivo delle materie a competenza
concorrente fatto dall’articolo 4 TFUE. In precedenza, le misure di mercato erano di competenza esclusiva della Comunità, mentre tutta la disciplina relativa allo sviluppo rurale ricadevano in una competenza concorrente.
198 G. COSCIA, in Considerazioni sulla portata esauriente del regolamento n. 510/2006, in Dalla riforma del 2003 alla PAC dopo Lisbona. I riflessi sul diritto agrario, alimentare e ambientale, L. COSTATO, P. BORGHI,
L. RUSSO, S. MANSERVISI (a cura di), Iovene editore, Napoli, 2011, p. 443, evidenzia che la vera novità
dell’articolo 118 TFUE non è l’aver attribuito all’Unione la competenza a stabilire misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire protezione uniforme ai diritti di proprietà intellettuale, ma l’aver precisato che i relativi poteri devono essere esercitati deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria. Prima di Lisbona, infatti, prosegue l’autore, non si è mai dubitato della competenza comunitaria ad adottare i regolamenti sul marchio comunitario o sulla privativa per ritrovati vegetali, soltanto, mancando un’esplicita indicazione sui modi d’esercitarla, si era fatto ricorso come base giuridica all’allora articolo 235 CE (oggi articolo 352 TFUE), il quale richiedeva al Consiglio di deliberare all’unanimità su proposta della Commissione, consultato il Parlamento europeo.
199 Secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, qualora due o più basi giuridiche possibili
siano tra loro incompatibili è necessario individuare quale tra quelli in causa sia il profilo prevalente e scegliere di conseguenza l’articolo del Trattato in base al quale fondare la competenza ad adottare l’atto. Si vedano, tra le altre, la sentenza della Corte dell'11 giugno 1991, in causa C-300/89, Commissione delle
Comunità europee contro Consiglio delle Comunità europee, in Raccolta, 1991, p. 2867, punti 16 e
seguenti; la sentenza della Corte del 17 marzo 1993, in causa C-155/91, Commissione delle Comunità
Scorrendo il testo del regolamento, l’incremento del reddito agricolo appare ancora oggi lo scopo principale, mentre la protezione dei diritti di proprietà intellettuale sembra avere più che altro una natura accessoria. La nuova finalità, quindi, potrebbe essere dettata più da esigenze legate alla dimensione esterna della politica di qualità, piuttosto che da una diversa funzione delle DOP e IGP nell’agricoltura europea. In altre parole, l’articolo 118 potrebbe rappresentare un tentativo di allineare la disciplina in causa con gli strumenti internazionali di tutela delle indicazioni geografiche. Dopotutto, nell’Accordo TRIPs la protezione delle indicazioni geografiche emerge per il profilo connesso alla tutela della proprietà intellettuale e non in quanto strumento di politica agricola.