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La procedura di conferimento della protezione

L A PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI NEL DIRITTO DELL ’U NIONE EUROPEA

2.8 La procedura di conferimento della protezione

Le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche per potere beneficiare della tutela prevista dal diritto dell’Unione devono essere registrate. La procedura di registrazione costituisce la garanzia che i nomi iscritti nel registro siano conformi ai requisiti prescritti

256 Regolamento del Consiglio (CE) n. 692/2003, dell’8 aprile 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, pubblicato in GUCE L 99 del 17 aprile 2003, p. 1. Successiva all’adozione del

regolamento n. 2081/1992 e precedente alla redazione del regolamento n. 692/2003 è stata la sentenza della Corte del 16 maggio 2000 in causa C-388/95, Regno del Belgio contro Regno di Spagna, in Raccolta, 2000, p. 3123. Questa sentenza ha avuto ad oggetto una fattispecie assai simile a quella al centro degli interventi sul Grana Padano e sul Prosciutto di Parma. Si trattava, infatti, dell’obbligo di imbottigliamento entro la zona geografica di un vino designato con una nota denominazione spagnola. La giurisprudenza sviluppata in quell’occasione è stata presa a riferimento per la soluzione delle due sentenze citate in precedenza ed è verosimile ritenere che il legislatore ne abbia tenuto conto anche quando ha dovuto scrivere il regolamento n. 692/2003.

257 Si veda a tal proposito l’articolo 4 del regolamento n. 2081/1992 modificato e l’articolo 4, paragrafo 2,

lettera e), del regolamento n. 510/2006 “e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto agricolo o

alimentare e, se del caso, i metodi locali, leali e costanti, nonché gli elementi relativi al condizionamento, quando l'associazione richiedente, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, stabilisce e motiva che il condizionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o garantire l’origine o assicurare il controllo”.

258 La formulazione adottata dal regolamento n. 1151/2012 all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), nel

confermare quanto già previsto dai regolamenti precedenti, si avvicina alla disciplina in vigore per i vini, laddove questa prevede che eventuali restrizioni al condizionamento del prodotto devono essere oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto comunitario. Si veda a tal proposito l’articolo 118 quater, paragrafo 2, lettera h), del regolamento n. 1234/2007.

259 Si veda l’articolo 50 del regolamento sui regimi di qualità. Questa disposizione sarò oggetto di maggiore

dalla disciplina. Essa si compone di due fasi: un primo esame dinanzi alle autorità nazionali, a cui in caso di esito positivo ne segue un secondo condotto dai servizi della Commissione europea. Questa ripartizione delle competenze, come ha rilevato la Corte di giustizia260, “si spiega in particolare con la circostanza che la registrazione presuppone la

verifica che un certo numero di requisiti siano soddisfatti, il che richiede, in larga parte, conoscenze approfondite di elementi particolari dello Stato membro interessato, elementi che possono essere meglio verificati dalle autorità competenti di tale Stato”. Come si

vedrà meglio in seguito, alla fase nazionale è affidata un’analisi di dettaglio della domanda di registrazione, mentre alla Commissione europea è affidato il compito di garantire, in particolare, che non vi siano errori manifesti e che sia tenuto conto dei diritti dei soggetti interessati stabiliti o residenti al di fuori dello Stato membro richiedente261.

2.8.1 La fase nazionale

La procedura di registrazione si apre formalmente con la presentazione, da parte di un gruppo di produttori o trasformatori262, della domanda di registrazione alle autorità dello

Stato membro di appartenenza263. In presenza di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica transfrontaliera più gruppi appartenenti ai diversi Paesi

260 Sentenza della Corte di giustizia del 6 dicembre 2001 in causa C-269/99, Carl Kühne GmbH & Co. KG e altri contro Jütro Konservenfabrik GmbH & Co. KG, in Raccolta, p. 9517, punti 43-54. Questa

giurisprudenza è stata ripresa in sentenza della Corte di giustizia del 2 luglio 2009 in causa C-343/07,

Bavaria NV e Bavaria Italia Srl contro Bayerischer Brauerbund eV, in Raccolta, 2009, p. 5491, punti 64-67.

Entrambe le sentenze hanno avuto per oggetto la disciplina del regolamento n. 2081/1992.

261 Si veda quanto affermato a tal proposito nel paragrafo 3.3 della COM (2010) 733 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli, del 10

dicembre 2010, pubblicata in GUUE C 94 del 26 marzo 2011, p. 5. Si veda anche il considerando 58 del regolamento 1151/2012. La peculiarità delle DOP e delle IGP richiede di verificare elementi legati al territorio d’origine dei prodotti, per cui le strutture periferiche degli Stati membri sono meglio “posizionate” rispetto alla centrale Commissione europea.

262 L’articolo 3 del regolamento 1151/2012 rubricato Definizioni stabilisce che per gruppo si deve intendere

“qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da produttori o

trasformatori che trattano il medesimo prodotto”. Come prevede l’articolo 49 del regolamento il gruppo

deve operare con i prodotti designati con il nome di cui chiede la registrazione. Nel caso di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica transfrontaliera più gruppi dei diversi Stati membri interessati possono presentare la domanda.

263 L’articolo 49, paragrafi 1 e 2 del regolamento 1151/2012 stabilisce che “1. Le domande di registrazione di nomi nell’ambito dei regimi di qualità di cui all’articolo 48 possono essere presentate solo da gruppi che operano con i prodotti di cui va registrato il nome. Nel caso di una "denominazione di origine protetta" o di una "indicazione geografica protetta" che designa una zona geografica transfrontaliera o nel caso di una "specialità tradizionale garantita", più gruppi di diversi Stati membri o paesi terzi possono presentare una domanda di registrazione comune. Una singola persona fisica o giuridica può essere equiparata a un gruppo qualora sia dimostrato che sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) la persona in questione è il solo produttore che desideri presentare una domanda; b) per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, la zona geografica delimitata possiede caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle delle zone limitrofe ovvero le caratteristiche del prodotto sono differenti da quelle dei prodotti delle zone limitrofe. 2. Se, nell’ambito del regime di cui al titolo II, la domanda riguarda una zona geografica di uno Stato membro […] essa è rivolta alle autorità di tale Stato membro. Lo Stato membro esamina la domanda con i mezzi appropriati per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal regime pertinente”.

interessati possono presentare una domanda comune. Inoltre, in casi particolari, anche un singolo può avviare la procedura in causa. Il regolamento chiede che vengano soddisfatte due condizioni. In primo luogo, il richiedente deve dimostrare di essere il solo produttore interessato a presentare la domanda. In secondo luogo, la zona geografica delimitata deve possedere caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle limitrofe o, in alternativa, il prodotto in questione deve avere qualità diverse da quelli provenienti dalle aree geografiche vicine. In sostanza, per il diritto dell’Unione la condizione di richiedente individuale deve essere determinata da elementi oggettivi inerenti quel particolare prodotto e non la conseguenza di una mancanza di accordo tra i soggetti coinvolti.

La domanda di registrazione, come stabilisce l’articolo 8 del regolamento, contiene, oltre agli estremi del richiedente, il disciplinare di produzione ed il documento unico, che ne costituisce una sintesi264.

Come prevede l’articolo 49 del regolamento, lo Stato membro è tenuto ad assicurare una procedura di opposizione, garantendo un’adeguata pubblicazione della domanda e prevedendo un termine ragionevole entro il quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente o stabilita sul suo territorio possa opporsi alla richiesta di registrazione265. Le autorità nazionali, al pari dei servizi della Commissione, esaminano la ricevibilità delle dichiarazioni di opposizione sulla base degli elementi contenuti all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento266. L’opponente ha più possibilità per dimostrare la non fondatezza di una domanda di registrazione. In primo luogo, il nome in

264 Ai sensi dell’articolo 8 del regolamento 1151/2012 “1. Una domanda di registrazione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica a norma dell’articolo 49, paragrafo 2 o 5, comprende almeno: a) il nome e l’indirizzo del gruppo richiedente e delle autorità o, se disponibili, degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare; b) il disciplinare di cui all’articolo 7; c) un documento unico contenente gli elementi seguenti: i) gli elementi principali del disciplinare: il nome, una descrizione del prodotto, incluse, se del caso, le norme specifiche applicabili al confezionamento e all'etichettatura, e una descrizione concisa della delimitazione della zona geografica; ii) la descrizione del legame del prodotto con l’ambiente geografico o con l’origine geografica di cui all’articolo 5, paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, inclusi, se del caso, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustifica il legame. […]”.

265 L’articolo 49 dedicato alla disciplina della fase nazionale di registrazione si occupa al paragrafo 3 della

procedura di opposizione nazionale “Nel corso dell’esame di cui al secondo comma del paragrafo 2 del

presente articolo, lo Stato membro avvia una procedura nazionale di opposizione che garantisce l’adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo ragionevole nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul suo territorio possa fare opposizione alla domanda. Lo Stato membro esamina la ricevibilità delle opposizioni ricevute nell’ambito del regime di cui al titolo II alla luce dei criteri di cui all’articolo 10, paragrafo 1[…]”.

266 Si veda a tal proposito il paragrafo 1 dell’articolo 10 del regolamento “1. Una dichiarazione di opposizione motivata a norma dell’articolo 51, paragrafo 2, è ricevibile solo se perviene alla Commissione entro il termine stabilito in tale paragrafo e se: a) dimostra la mancata osservanza delle condizioni di cui all’articolo 5 e all’articolo 7, paragrafo 1; b) dimostra che la registrazione del nome proposto sarebbe contraria all’articolo 6, paragrafo 2, 3 o 4; c) dimostra che la registrazione del nome proposto danneggerebbe l’esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a); o d) fornisce elementi sulla cui base si può concludere che il nome di cui si chiede la registrazione è un termine generico”.

causa potrebbe non essere conforme alla definizione di denominazione d’origine o di indicazione geografica, a seconda dei casi, oppure non rispettare le disposizioni relative al disciplinare di produzione. In alternativa, è possibile dimostrare che la registrazione del termine sarebbe in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale, con una denominazione omonima già tutelata o con un marchio che gode di reputazione, inducendo in errore il consumatore circa la vera origine o identità del prodotto. Inoltre, è possibile provare che la registrazione danneggerebbe l’esistenza di prodotti già presenti sul mercato, di un nome omonimo, anche solo parzialmente, oppure di un marchio267. Infine, la dichiarazione di opposizione potrebbe dimostrare la natura generica del nome per il quale si richiede la tutela.

Le autorità nazionali, dopo aver esaminato le dichiarazioni di opposizione, qualora ritengano che la domanda soddisfi i requisiti prestabiliti, possono adottare una decisione favorevole in questo senso268. In tal caso, lo Stato invia alla Commissione un fascicolo di domanda e tutte le informazioni relative alle opposizioni ricevibili che sono state presentate da quei soggetti che hanno dimostrato un uso anteriore del nome conteso. Il fascicolo di domanda deve contenere, oltre agli estremi del gruppo richiedente, il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare, unitamente ad una dichiarazione in cui si da prova del superamento delle verifiche condotte269.

Infine, la decisione favorevole deve essere resa pubblica e ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo deve avere la possibilità di presentare ricorso270.

267 Come si vedrà meglio nella parte dedicata alla relazione tra DOP, IGP e marchi, il titolare di un marchio

anteriore ha due possibilità di ostacolare la registrazione di un nome confondibile come DOP o IGP. Nell’ambito della procedura di opposizione, esso può avvalersi del paragrafo 4 dell’articolo 6 del regolamento n. 1151/2012, argomentando che tenuto conto della notorietà, reputazione e durata dell’uso del marchio di cui è titolare, è necessario negare la registrazione al nome confondibile altrimenti il pubblico sarebbe indotto in errore quanto alla vera identità del prodotto. In alternativa, qualora il marchio non godesse delle condizioni per poter rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 4, il titolare del marchio potrebbe far ricorso all’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1151/2012, argomentando che la registrazione danneggerebbe il marchio di cui è titolare.

268 Il paragrafo 4 dell’articolo 49 del regolamento prevede al comma 1 “Lo Stato membro che, dopo aver esaminato le opposizioni ricevute, ritenga soddisfatte le condizioni del presente regolamento, può adottare una decisione favorevole e presentare alla Commissione un fascicolo di domanda. In tal caso, esso informa la Commissione delle opposizioni ricevibili presentate da una persona fisica o giuridica che abbia commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali nomi almeno per i cinque anni che precedono la data della pubblicazione di cui al paragrafo 3”.

269 Ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 8 del regolamento “Un fascicolo di domanda di cui all’articolo 49, paragrafo 4, comprende: a) il nome e l’indirizzo del gruppo richiedente; b) il documento unico di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo; c) una dichiarazione dello Stato membro in cui quest’ultimo afferma che la domanda presentata dal gruppo richiedente e che beneficia della decisione favorevole soddisfa le condizioni del presente regolamento e le disposizioni adottate a norma del medesimo; d) il riferimento della pubblicazione del disciplinare”.

270 Come prevede il comma 2 del paragrafo 4 dell’articolo 49 del regolamento “Lo Stato membro assicura che la decisione favorevole sia resa pubblica e che ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo abbia la possibilità di presentare ricorso”.

2.8.2. La fase unionale

La Commissione europea ha sei mesi di tempo dalla ricezione del fascicolo di domanda per esaminarne la conformità con i requisiti fissati dalla disciplina271. In caso di esito positivo, il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In caso contrario, la domanda è rigettata272.

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione, le autorità nazionali possono presentare alla Commissione una notifica di opposizione, a cui entro due mesi deve seguire una dichiarazione di opposizione motivata273. Anche i soggetti diversi dagli Stati membri possono prendere parte alla procedura in causa, ma, diversamente da quanto accade per le autorità statali, solo in via indiretta. Infatti, come stabilisce l’articolo 51 del regolamento, ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente o stabilita in un Paese diverso da quello richiedente può presentare una dichiarazione di opposizione alle autorità nazionali di appartenenza, le quali si faranno carico della trasmissione della stessa alla Commissione europea entro i termini prestabiliti274. La disciplina tratteggia, quindi,

un sistema in cui solo gli Stati hanno un accesso diretto alla procedura di opposizione, mentre gli altri soggetti vi possono partecipare per il tramite appunto delle autorità

271 L’esame da parte della Commissione europea è disciplinato dall’articolo 50 del regolamento n.

1151/2012, il quale prevede: “1. La Commissione esamina con i mezzi appropriati ogni domanda che riceve

a norma dell’articolo 49 per stabilire se sia giustificata e se soddisfi le condizioni previste dal regime pertinente. Detto esame dovrebbe essere effettuato entro un termine di sei mesi. Se detto termine è superato, la Commissione indica per iscritto al richiedente i motivi del ritardo. La Commissione rende pubblici, almeno ogni mese, l’elenco dei nomi oggetto di una domanda di registrazione e la data di presentazione. 2. Se, in base all’esame effettuato ai sensi del paragrafo 1, primo comma, ritiene soddisfatte le condizioni previste dal presente regolamento, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea: a) per le domande relative al regime stabilito al titolo II, il documento unico e il riferimento della pubblicazione del disciplinare; […]”.

272 L’articolo 52 del regolamento n. 1151/2012 rubricato Decisione della Commissione al paragrafo 1

afferma “Se, in base alle informazioni di cui dispone grazie all’esame effettuato ai sensi dell’articolo 50,

paragrafo 1, primo comma, ritiene che non siano soddisfatte le condizioni per la registrazione, la Commissione adotta atti di esecuzione che respingono la domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2”.

273 L’articolo 51 del regolamento n. 1151/2012, che disciplina la procedura di opposizione dinanzi alla

Commissione europea, prevede che “1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea, le autorità di uno Stato membro […] possono presentare alla Commissione una notifica di opposizione. […] La notifica di opposizione contiene una dichiarazione secondo la quale la domanda potrebbe non essere conforme alle condizioni stabilite nel presente regolamento. Una notifica di opposizione che non contenga tale dichiarazione è nulla. La Commissione trasmette senza indugio la notifica di opposizione all’autorità o all’organismo che ha presentato la domanda. 2. Qualora alla Commissione sia presentata una notifica di opposizione, seguita entro due mesi da una dichiarazione di opposizione motivata, la Commissione esamina la ricevibilità di tale dichiarazione di opposizione motivata”.

274 Il comma 2 del paragrafo 1 dell’articolo 51 del regolamento n. 1151/2012 recita: “Ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda può presentare una notifica di opposizione allo Stato membro in cui è stabilita entro un termine che consenta di presentare un’opposizione a norma del primo comma”.

statali275. In tutto ciò, alla Commissione europea è affidato il ruolo di arbitro. Essa riceve

le dichiarazioni di opposizione e dopo aver informato le parti coinvolte, ne esamina la ricevibilità276.

In assenza di dichiarazioni di opposizione o qualora presentate ritenute non ricevibili, la Commissione perfeziona la registrazione della denominazione e ne pubblica la decisione in Gazzetta ufficiale277.

In caso contrario, entro due mesi dalla ricezione di una dichiarazione di opposizione ricevibile, la Commissione invita le parti ad avviare senza ritardi idonee consultazioni, durante le quali il richiedente e l’opponente sono chiamati a scambiarsi in maniera reciproca le informazioni utili per valutare la conformità della domanda di registrazione278. Trascorso un periodo di tre mesi, rinnovabile una sola volta su richiesta del richiedente, qualora un accordo sia stato raggiunto, la Commissione registra il nome; in alternativa, essa adotta una decisione sulla base delle informazioni a sua disposizione279. Tuttavia, se nel corso delle consultazioni il disciplinare di produzione subisce modifiche sostanziali la Commissione riavvia la fase unionale della procedura di registrazione280.

275 Salvo, come si vedrà in seguito, le persone fisiche e giuridiche residenti e stabilite in un Paese terzo. 276 Come prevede l’articolo 10 del regolamento n. 1151/2012, la Commissione esamina la ricevibilità delle

dichiarazioni di opposizione sulla base degli stessi criteri seguiti dalla autorità statali nel corso della procedura di opposizione nazionale. A differenza della autorità nazionali, i servizi della Commissione valutano i fatti in causa tenendo conto del territorio dell’Unione.

277 Ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 52 del regolamento n. 1151/2012 “Se non le pervengono notifiche di opposizione né dichiarazioni di opposizione motivate ricevibili a norma dell’articolo 51, la Commissione adotta atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all’articolo 57, paragrafo 2, che registrano il nome”.

278 Il paragrafo 3 dell’articolo 51 del regolamento n. 1151/2012 recita: “Entro due mesi dal ricevimento di una dichiarazione di opposizione motivata ricevibile, la Commissione invita l’autorità o la persona che ha presentato opposizione e l’autorità o l’organismo che ha presentato la domanda ad avviare idonee consultazioni per un periodo di tempo ragionevole non superiore a tre mesi. L’autorità o la persona che ha presentato opposizione e l’autorità o l’organismo che ha presentato la domanda avviano tali idonee consultazioni senza indebiti ritardi. Essi si trasmettono reciprocamente le informazioni utili alla valutazione della conformità della domanda di registrazione alle condizioni del presente regolamento. Se non si raggiunge un accordo, tali informazioni sono trasmesse anche alla Commissione. In qualsiasi momento durante questi tre mesi, la Commissione può, su richiesta del richiedente, prorogare il termine per le consultazioni di un massimo di tre mesi”.