L A PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI NEL DIRITTO DELL ’U NIONE EUROPEA
2.14 I mezzi ed i motivi per revocare la protezione ad una denominazione tutelata
I nomi iscritti nel registro possono perdere la protezione. In virtù dell’articolo 263 TFUE, i giudici della Corte sono competenti a sindacare la legittimità del regolamento di esecuzione con cui la Commissione ha registrato la DOP o IGP oggetto del contendere. In questo caso, gli Stati membri, in qualità di ricorrenti privilegiati, e le persone fisiche o giuridiche, entro i limiti previsti dal Trattato, possono chiedere alla Corte di annullare l’atto impugnato, dimostrando che al momento della registrazione la denominazione in questione non soddisfaceva le condizioni previste dal regolamento n. 1151/2012460. In
residenti o stabiliti in uno Stato membro, i quali, come visto in precedenza, sono tenuti ad avvalersi esclusivamente delle proprie autorità nazionali. Cfr il comma 1 ed il comma 2 del paragrafo 1 dell’articolo 51 del regolamento n. 1151/2012 “Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita in un paese terzo possono presentare alla Commissione una notifica di opposizione. Ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda può presentare una notifica di opposizione allo Stato membro in cui è stabilita entro un termine che consenta di presentare un’opposizione a norma del primo comma”.
459 Si veda a tal proposito l’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento n. 1151/2012 “Per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche […] che designano prodotti originari di un paese terzo, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata, anteriormente all’immissione in commercio del prodotto, da: a) una o più autorità pubbliche designate dal paese terzo; e/o b) uno o più organismi di certificazione dei prodotti”. L’articolo 39 precisa, inoltre, quali sono i riferimenti giuridici per l’accreditamento di un
organismo di certificazione, che può essere riconosciuto da un organismo nazionale di accreditamento nell’Unione oppure anche da uno fuori dall’Unione, purché sia firmatario di un accordo di riconoscimento multilaterale sotto l’egida del Forum internazionale per l’accreditamento.
460 La sentenza in cause riunite C-289/96, C-293/96, C-299/96 e la successiva C-465/02 e C-466/02
rappresentano alcuni esempi celebri di ricorsi di annullamento promossi da Stati membri contro i regolamenti con cui la Commissione aveva riconosciuto la protezione alla denominazione greca per formaggi Feta. Per quanto riguarda i ricorsi promossi da persone fisiche o giuridiche, finora, la Corte ha emesso ordinanze che ne hanno stabilito la non ricevibilità, sulla base del fatto che i ricorrenti non erano individualmente interessati dai regolamenti impugnati. Si veda a titolo di esempio, Ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 15 settembre 1998, in causa T-109/97, Molkerei Großbraunshain
GmbH e Bene Nahrungsmittel GmbH contro Commissione delle Comunità europee, in Raccolta 1998, p.
3533 e la seguente Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 26 ottobre 2000, in causa C-447/98 P,
Molkerei Großbraunshain GmbH e Bene Nahrungsmittel GmbH contro Commissione delle Comunità europee, in Raccolta 2000, p. 9097; Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 30
caso di accoglimento del ricorso, la DOP o IGP in causa è radiata dal registro461. Allo
stesso risultato è possibile pervenire per il mezzo di un rinvio pregiudiziale di validità, qualora il giudice a quo chieda alla Corte di esprimersi circa la legittimità dell’atto con cui la Commissione ha riconosciuto la DOP o IGP462. Entrambi i mezzi, tuttavia, sono per loro natura limitati alla revoca della protezione solo per motivi antecedenti la registrazione. In alternativa, la disciplina prevede la possibilità di ricorrere alla procedura di cancellazione. Sin dall’avvio della politica di qualità, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta dell’associazione titolare della domanda di registrazione, poteva revocare la protezione ad una DOP o IGP qualora uno o più elementi del disciplinare di produzione non fossero più rispettati463. Con l’adozione del regolamento n. 510/2006, l’accesso alla procedura di cancellazione venne esteso ad ogni persona fisica o giuridica
Raccolta 2001, p. 181 e la seguente Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 30 gennaio 2002, in causa
C-151/01 P, La Conqueste SCEA contro Commissione delle Comunità europee, in Raccolta 2002, p. 1179; Ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 13 dicembre 2005, in causa T-397/02, Arla
Foods AMBA e altri contro Commissione delle Comunità europee, in Raccolta 2005, p. 5365; Ordinanza del
Tribunale di primo grado (Prima Sezione) dell’11 settembre 2007, in causa T-35/06, Honig-Verband eV
contro Commissione delle Comunità europee, in Raccolta 2007, p. 2865. Per G. E. SIRONI, in op. cit., p.
222, una possibile spiegazione a ciò risiede nel fatto che i ricorsi dichiarati irricevibili erano fondati su un generico interesse a proseguire l’uso della denominazione contesa o sulla base di contestazioni di merito sulle valutazioni della Commissione in tema di delimitazione dell’area geografica e del legame qualità del prodotto-territorio. Per l’autore, diversa sarebbe stata la sorte di simili ricorsi se fondati sul pregiudizio arrecato al titolare di un marchio, dato che in tal caso il ricorrente dovrebbe esser considerato “toccato” in una sua posizione personale, diversa quindi da quella di qualunque altro soggetto, in coerenza con quanto statuito dalla stessa Corte in materia di presupposti di ricevibilità dei ricorsi di annullamento promossi da persone fisiche o giuridiche in occasione nella celebre sentenza Cordoniu (sentenza della Corte del 18 maggio 1994, in causa C-309/89, Codorniu SA contro Consiglio dell'Unione europea, in Raccolta 1994, p. 1853, punti 19-22). Sul tema si veda anche l’interessante articolo di L. C. UBERTAZZI, Procedimenti e
giudizi relativi alle IGP comunitarie, in Rivista di diritto industriale, 2010, p. 148 e ss..
461 È quanto accaduto in occasione della sentenza Feta I, in cui la Corte ha annullato il regolamento n.
1107/1996 della Commissione nella parte in cui la denominazione Feta era stata registrata come DOP. Per la Corte la Commissione all’atto della registrazione non aveva preso in considerazione tutti i fattori indicati nell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2081/1992, che stabiliscono quali siano gli elementi sulla base dei quali valutare l’eventuale natura generica del nome candidato alla registrazione. Si vedano a tal proposito i punti 102-103 della sentenza in cause riunite C-289/96, C-293/96 e C-299/96.
462 Si vedano la sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 dicembre 2001, in causa C-269/99, Carl Kühne GmbH & Co. KG e altri contro Jütro Konservenfabrik GmbH & Co. KG, in Raccolta 2001, p. 9517 e la
sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 luglio 2009, in causa C-343/07, Bavaria NV e Bavaria Italia Srl
contro Bayerischer Brauerbund eV, in Raccolta 2009, p. 5491.
463 Si veda a tal proposito l’articolo 11 del regolamento n. 2081/1992 “1. Ogni Stato membro può far valere che una condizione prevista nel disciplinare di un prodotto agricolo o alimentare che beneficia di una denominazione protetta non è soddisfatta. 2. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 comunica le sue osservazioni allo Stato membro interessato. Quest'ultimo esamina il reclamo ed informa l'altro Stato membro delle conclusioni cui è pervenute e delle misure adottate. 3. In caso di ripetute irregolarità e qualora gli Stati membri interessati non raggiungano un accordo, una richiesta debitamente motivata deve essere presentata alla Commissione. 4. La Commissione esamina la richiesta consultando gli Stati membri interessati. Se del caso, dopo consultazione del comitato di cui all'articolo 15, la Commissione adotta le misure necessarie. Queste possono contemplare la cancellazione della registrazione”, integrato dall’articolo
11 bis a seguito dell’adozione del regolamento n. 692/2003 “Secondo la procedura di cui all'articolo 15, la
Commissione può procedere alla cancellazione della registrazione di una denominazione nei casi seguenti: a) allorché lo Stato che aveva trasmesso la domanda di registrazione iniziale costata che una domanda di cancellazione, presentata dall'associazione o dalla persona fisica o giuridica interessata, è giustificata e la trasmette alla Commissione; b) per motivi debitamente giustificati, attestanti che il rispetto delle condizioni
avente un interesse legittimo. In tal caso, le prescrizioni relative alla procedura di registrazione si sarebbero applicate, diritto di opposizione incluso464. Venendo alla
disciplina vigente, l’articolo 54 del regolamento n. 1151/2012 ha introdotto in materia una novità di rilievo465. Tra i motivi sulla base dei quali è possibile revocare la protezione ad una DOP o IGP spicca la mancata immissione in commercio dei prodotti connessi alla denominazione registrata per un periodo superiore ai sette anni. Si tratta di una novità importante, perché per la prima volta dal 1992 il legislatore si è posto il problema della mancata o scarsa commercializzazione dei prodotti che beneficiano di una DOP o IGP. Secondo uno studio pubblicato di recente dalla Commissione europea, nel 2010 non sono state rilevate vendite per circa il 15% delle DOP e IGP iscritte nel registro466. La politica di qualità nasce come strumento di politica agricola. L’obiettivo principale era e rimane la valorizzazione della produzione agricola attraverso la diffusione, quindi la circolazione nel mercato interno, di prodotti aventi precise caratteristiche legate all’origine geografica e richiesti per questo dai consumatori. 867 nomi iscritti nel registro indicano che il sistema
del disciplinare di un prodotto agricolo o alimentare che beneficia di una denominazione protetta non sarebbe più assicurato[…]”.
464 La cancellazione di una DOP o IGP veniva disciplinata dall’articolo 12 del regolamento n. 510/2006 “1. Quando, conformemente alle norme particolareggiate di cui all'articolo 16, lettera k), ritiene che il rispetto delle condizioni del disciplinare di un prodotto agricolo o alimentare che beneficia di una denominazione protetta non sia più garantito, la Commissione procede alla cancellazione della registrazione, secondo la procedura dell’articolo 15, paragrafo 2, e ne fa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 2. Ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo può chiedere la cancellazione della registrazione, motivando la richiesta. La procedura di cui agli articoli 5, 6 e 7 si applica mutatis mutandis”.
Dall’adozione del regolamento n. 510/2006 all’entrata in vigore del nuovo regolamento sui regimi di qualità sono state cancellate dal registro 12 denominazioni, tutte su richiesta dell’unico produttore o dell’associazione autrice della domanda di registrazione. Si tratta di sette acque minerali, una IGP cancellata per divenire DOP, una IGP per la quale il produttore ne ha chiesto la revoca perché commercializzata solo localmente ed infine tre IGP connesse a birre per le quali il produttore ne ha chiesto la cancellazione a seguito dello spostamento dello stabilimento di produzione in un’area esterna la zona geografica delimitata.
465 L’articolo 54 del regolamento n. 1151/2012 recita: “1. Di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per cancellare la registrazione di una denominazione di origine protetta, di un’indicazione geografica protetta […] nei casi seguenti: a) qualora non sia più garantito il rispetto delle condizioni stabilite dal disciplinare; b) qualora non sia stato immesso in commercio per almeno sette anni alcun prodotto che benefici di tale […] denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta. Su richiesta dei produttori del prodotto commercializzato sotto il nome registrato, la Commissione può cancellare la relativa registrazione […]”.
466 Si tratta dello studio “Value of production of agricultural products and foodstuffs, wines, aromatized wines and spirits protected by a geographical indication (GI)”, pubblicato dalla Commissione europea
nell’autunno del 2012. Inoltre, l’indagine ha rilevato un giro d’affari generato dal comparto DOP-IGP prodotti agricoli e alimentari altamente concentrato: su un totale di 867 indicazioni registrate, 48 di queste rappresentano oltre il 40% del valore delle vendite, con due nomi che generano da soli il 15% circa della ricchezza totale prodotta. Per assegnare un valore alla ricchezza prodotta lo studio ha preso in considerazione il valore delle vendite nella fase di prima commercializzazione. Per i prodotti trasformati, ad esempio, sono stati rilevati i dati relativi alle vendite dei prodotti che escono dallo stabilimento di produzione (il caseificio per i formaggi, il macello o i laboratori di produzione per le carni trasformate), mentre per i prodotti agricoli non trasformati, come ad esempio quelli ortofrutticoli, la vendita da parte di raggruppamenti cooperativi oppure la vendita effettuata dal primo commerciante.
ha attecchito tra i produttori467. Allo stesso tempo, un giro d’affari complessivo pari a
circa 16 miliardi di euro dimostra che la politica di qualità ha saputo intercettare la domanda dei consumatori europei e non solo. Tuttavia, se il 15% circa delle denominazioni non ha prodotto una ricchezza rilevabile dagli strumenti d’indagine significa che nel registro ci sono segni che non rispondono alle finalità per il quale il regime delle DOP e IGP è stato istituito. Questo dimostra che nel tempo sono state registrate denominazioni, le quali hanno a malapena una diffusione locale, poco coerenti quindi con gli obiettivi posti sin dal 1992. I nomi protetti ed inutilizzati rappresentano una mancata occasione di reddito per i produttori agricoli, a fronte di un costo sostenuto per ottenerne la registrazione, costituendo, inoltre, un ostacolo per lo sviluppo di nuovi marchi.
Sotto un altro profilo, la novità introdotta dal regolamento n. 1151/2012 richiama alcune delle condizioni che possono determinare la decadenza di un marchio. Entrambi i testi legislativi di riferimento, infatti, stabiliscono che qualora un marchio non sia usato per cinque anni ininterrotti dalla sua registrazione, questo può divenire l’oggetto di una domanda di decadenza468. Come già richiamato in precedenza, le indicazioni geografiche sono al pari dei marchi segni distintivi della proprietà intellettuale. È in forza della loro natura distintiva che la Corte di giustizia ne ha riconosciuto non solo l’esistenza ma anche il diritto ad una tutela sovranazionale, in deroga alle disposizioni sulla libera circolazione delle merci. Nel sistema dei marchi, quando un segno perde la sua funzione distintiva, a seguito della volgarizzazione o del mancato uso, vengono meno le ragioni che ne giustificano la tutela469. Similmente, una DOP o IGP che non è oggetto di scambi
commerciali rinuncia a svolgere sul mercato la sua funzione distintiva, autorizzando la Commissione a cancellarla dal registro dei segni protetti. Tuttavia, a differenza dei marchi, le DOP e IGP sono esenti dalla volgarizzazione, poiché, come prevede espressamente il regolamento n. 1151/2012, i nomi registrati non possono acquisire natura generica470.
467 Tutti i dati dello studio sono riferiti al 2010. Da segnalare che nel corso del tempo ci sono state altre
registrazioni di nuove DOP e IGP.
468 Si vedano, rispettivamente, l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva n. 2008/95/CE e l’articolo 51,
paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.
469 Cfr. D. SARTI, Segni e garanzie di qualità, in Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale ed europeo. UBERTAZZI, MUNIZ ESPADA (a cura di), Giuffrè editore, Milano, 2009, p. 117.
470 Si veda il paragrafo 2 dell’articolo 13 del regolamento sui regimi di qualità, il quale recita: “Le denominazioni di origine protette le indicazioni geografiche protette non diventano generiche”. Così, non è
possibile contestare la sopravvenuta genericità né nel corso di una procedura di cancellazione, né tantomeno dinanzi alla Corte. Questo perché le DOP e le IGP, oltre ad essere al pari dei marchi segni distintivi della proprietà intellettuale, sono uno strumento di politica agricola. Per G. E. SIRONI, in op. cit., p. 221-222,
questa disposizione, al pari di altre contenute nella medesima disciplina, hanno la loro fonte in ragioni di valorizzazione e tutela delle produzioni locali, che si allontano dalle regole tipiche dei segni distintivi dove, di regola, il venir meno dei presupposti di tutela schiude la strada alla decadenza del marchio.
2.15 La dimensione esterna della politica di qualità: la protezione delle indicazioni