L A POLITICA DI QUALITÀ DELL ’U NIONE EUROPEA PER IL SETTORE VITIVINICOLO
3.2 Dai V.Q.P.R.D alle DOP – IGP
Come anticipato, a seguito della riforma del 2008, i vini di qualità, al pari delle altre produzioni agricole ed alimentari di pregio, sono designati dalle Denominazioni d’Origine Protette e dalle Indicazioni Geografiche Protette, a seconda del legame che intercorre tra il prodotto e la zona geografica di provenienza.
Ai sensi dell’articolo 118 ter del regolamento n. 1234/2007, per denominazione di origine si intende un nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un Paese, che serve a designare un vino665, la cui qualità e caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali ed umani tipici. Le uve, ottenute da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis
vinifera, devono provenire interamente dalla zona geografica delimitata, entro la quale
hanno luogo tutte le operazioni relative alla produzione del vino666. Per indicazione
663 Regolamento del Consiglio (CE) n. 491/2009, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), pubblicato in GUUE L 154 del 17 giugno 2009, p. 1.
664 Regolamento del Consiglio (CE) n. 1234/2007, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), pubblicato
in GUUE L 299 del 16 novembre 2007, p. 1. La disciplina vitivinicola è confluita tale quale nel testo del regolamento sull’OCM unica. Per un commento del regolamento n. 1234/2007 si veda, tra tutti, L. Costato (a cura di), Commentario al regolamento (CE) n. 1234/2007, in Le nuove leggi civili commentate, 2009, I.
665 Ai sensi dell’articolo 118 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007, le regole relative alle
denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche ed alle menzioni tradizionali si applicano ai prodotti vitivinicoli che appartengono alle categorie 1, 3-6, 8, 9, 11, 15 e 16 dell’allegato XI ter. Si tratta, rispettivamente, della categoria 1. Vino; 3. Vino liquoroso; 4. Vino spumante; 5. Vino spumante di qualità; 6. Vino spumante di qualità del tipo aromatico; 8. Vino frizzante; 9. Vino frizzante gassificato; 11. Mosto di uve parzialmente fermentato; 15. Vino ottenuto da uve appassite e 16. Vino di uve stramature. Si tratta di una classificazione importante, perché solo i prodotti che hanno le caratteristiche per rientrare in tali categorie possono fregiarsi dei segni della qualità europea. Sono esclusi, quindi, i prodotti delle categorie: 2. Vino nuovo ancora in fermentazione; 7. Vino spumante gassificato; 10. Mosto di uve; 12. Mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite; 13. Mosto di uve concentrato; 14. Mosto di uve concentrato rettificato; 17. Aceto di vino.
666 Ai sensi dell’articolo 118 ter, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1234/2007 si intende per
“denominazione di origine il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un
paese che serve a designare un prodotto di cui all’articolo 118 bis, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti: i) la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani; ii) le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente da tale zona geografica; iii) la sua produzione avviene in detta zona geografica; iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera”.
geografica, invece, si deve intendere l’indicazione che si riferisce ad una regione, ad un
luogo determinato o, in casi eccezionali, ad un Paese, che serve a designare un vino, la cui qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche sono attribuibili alla sua origine geografica. Le uve possono essere ottenute da vitigni appartenenti alla specie Vitis vinifera o anche da incroci tra quest’ultima ed altre specie del genere Vitis. Esse devono essere raccolte almeno per l’85% nella zona geografica delimitata667, mentre la produzione deve aver luogo interamente entro tale area668. Infine, ai sensi dell’articolo 118 ter, paragrafo 2, taluni nomi usati tradizionalmente per designare un vino possono costituire una denominazione d’origine, qualora, pur non essendo nomi geografici, facciano riferimento ad un toponimo, fatti salvi gli altri requisiti richiesti669.
L’articolo 6 del regolamento n. 607/2009, relativo alle modalità d’applicazione del regolamento n. 479/2008 per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli670, contiene alcune disposizioni interessanti, che riguardano, in particolare, deroghe all’obbligo di vinificare in loco i vini che si fregiano di una DOP o IGP671. Innanzitutto, la vinificazione può aver luogo in un’area diversa dalla
667 Il restante 15%, tuttavia, deve provenire dallo Stato membro sul cui territorio è localizzata la zona
geografica delimitata.
668 Ai sensi dell’articolo 118 ter, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1234/2007 si intende per
“indicazione geografica l’indicazione che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi
eccezionali, a un paese che serve a designare un prodotto di cui all’articolo 118 bis, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti: i) possiede qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica; ii) le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l’85% esclusivamente da tale zona geografica; iii) la sua produzione avviene in detta zona geografica; iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis”. Poiché questa definizione, al contrario di quella di denominazione d’origine, parla di indicazione che
si riferisce ad un toponimo e non di nome di un toponimo, lo spettro di termini registrabili come indicazione geografica è più ampio rispetto a quello dei nomi registrabili come denominazione d’origine.
669 Così stabilisce l’articolo 118 ter, paragrafo 2, del regolamento n. 1234/2007: “Taluni nomi usati tradizionalmente costituiscono una denominazione di origine se: a) designano un vino; b) si riferiscono a un nome geografico; c) soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv); d) sono sottoposti alla procedura prevista dal presente capo per il conferimento della protezione alla denominazione di origine e all’indicazione geografica”. In virtù di questa disposizione, nomi quali
Gutturnio e Sangue di Giuda, che costituivano in precedenza menzioni tradizionali utilizzabili solo in riferimento a precisi v.q.p.r.d. sono stati riconosciuti come denominazioni d’origine protette.
670 Regolamento della Commissione (CE) n. 607/2009, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, pubblicato in GUUE L 193 del 24 luglio 2009, p. 60.
671 L’articolo 6 del regolamento n. 607/2009 dispone al paragrafo 4: “In deroga all’articolo 34, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 479/2008, e purché lo preveda il disciplinare di produzione, un prodotto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta può essere vinificato: a) in una zona nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata, oppure b) in una zona situata nella stessa unità amministrativa o in un’unità amministrativa limitrofa, in conformità alle disposizioni nazionali, oppure c) per le denominazioni di origine o indicazioni geografiche transfrontaliere, oppure se vige un accordo sulle misure di controllo tra due o più Stati membri o tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi, un prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta può essere vinificato in una zona situata nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata. In deroga all’articolo 34, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n.
zona geografica delimitata purché situata nelle immediate vicinanze, nella stessa unità amministrativa oppure ancora in un’unità amministrativa diversa purché limitrofa. I vini spumanti e frizzanti a denominazione d’origine protetta, inoltre, beneficiano di una deroga maggiore, potendo essere vinificati in aree diverse da quelle sopra indicate, ma a patto che tale pratica fosse già in uso prima del marzo 1986 e purché la zona sia comunque compresa nello stesso Stato membro in cui è situata la zona geografica delimitata672.
3.2.1 Alcune definizioni a confronto
Come è stato anticipato, la politica di qualità per il settore vitivinicolo è stata incentrata, dalla sua introduzione sino alla riforma del 2008, sulla categoria dei vini di qualità prodotti in regioni determinate. Pur con una diversa formulazione della disciplina, anche il precedente sistema richiedeva che le caratteristiche qualitative dei vini fossero legate alla loro provenienza geografica. Una regione determinata, infatti, poteva essere costituita da una o più aree viticole, le quali, per la natura del terreno, il clima o l’orientamento dei vigneti, esprimevano vini con particolari pregi qualitativi673. La raccolta delle uve, così
come le fasi relative alla produzione del vino dovevano avvenire entro la regione determinata, salvo alcune deroghe che consentivano, non molto diversamente da quanto prevede la disciplina vigente, la vinificazione e l’elaborazione dei prodotti in aree poste nelle immediate vicinanze della zona geografica che dava il nome al V.Q.P.R.D.674.
479/2008, e purché lo preveda il disciplinare di produzione, fino al 31 dicembre 2012 i vini a indicazione geografica protetta possono continuare ad essere vinificati al di là delle immediate vicinanze della zona geografica delimitata. In deroga all’articolo 34, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 479/2008, e purché lo preveda il disciplinare di produzione, i prodotti possono essere vinificati in vini spumanti a denominazione di origine protetta o in vini frizzanti a denominazione di origine protetta al di là delle immediate vicinanze della zona geografica delimitata se tale pratica era in uso anteriormente al 1° marzo 1986”.
672 Fino al 31 dicembre 2012, tutti i vini ad indicazione geografica protetta potevano beneficiare di una
deroga simile. Essi, infatti, potevano essere vinificati in un’area al di là delle immediate vicinanze della zona geografica delimitata. Questa deroga venne inserita per dare la possibilità ai produttori dei vini da tavola designati con un’indicazione geografica di adeguarsi alle nuove disposizioni. In precedenza, infatti, tali vini non avevano nessun vincolo relativo alla localizzazione delle fasi di produzione.
673 I paragrafi 1 e 2, sezione A, dell’allegato VI del regolamento n. 1493/1999 recitavano “1. Per regione determinata si intende un’area o un complesso di aree viticole che producono vini con particolari caratteristiche qualitative e il cui nome viene utilizzato per designare v.q.p.r.d. 2. Ogni regione determinata forma oggetto di una delimitazione precisa, per quanto possibile in base alla particella o all’appezzamento vitato. Tale delimitazione viene effettuata da ciascuno degli Stati membri interessati e tiene conto dei fattori che contribuiscono alla qualità dei vini prodotti in detta regione, quali la natura del terreno e del sottosuolo, il clima e la situazione delle particelle e degli appezzamenti vitati”.
674 La sezione D, rubricata zone di trasformazione, dell’allegato VI del regolamento n. 1493/1999 così
disponeva: “1. I v.q.p.r.d. possono essere elaborati soltanto: a) a partire da uve provenienti da varietà di viti
che figurano nell’elenco di cui alla sezione B, punto 1, e raccolte nella regione determinata; b) mediante trasformazione delle uve di cui alla lettera a) in mosti e dei mosti così ottenuti in vino, nonché mediante elaborazione di tali prodotti in vino o in vini spumanti, nella regione determinata in cui sono state raccolte le uve utilizzate. […] 3. In deroga al punto 1, lettera b), un v.q.p.r.d. che non sia un v.s.q.p.r.d., può essere ottenuto o elaborato in una zona situata nelle immediate vicinanze della regione determinata in questione, qualora lo Stato membro interessato lo abbia esplicitamente autorizzato e a determinate condizioni […]”.
Un discorso a parte, invece, riguarda i vini da tavola con indicazione geografica. Questi prodotti, infatti, pur se esclusi dal regime dei V.Q.P.R.D. ed estranei quindi alle disposizioni in materia di politica di qualità, potevano essere designati con il nome geografico del luogo da cui provenivano675. La disciplina non richiedeva alcun legame tra il vino ed il territorio d’origine, se non che almeno l’85% delle uve fosse raccolto entro l’area geografica menzionata in etichetta676. Per il resto, i vini da tavola per poter utilizzare le indicazioni geografiche dovevano rispettare alcune condizioni di produzione dettate da norme nazionali, tra cui le varietà di vite autorizzate, il titolo alcolometrico naturale ed una valutazione o un’indicazione delle caratteristiche organolettiche minime richieste677. Mutuando le definizioni sviluppate dalla Corte nella sentenza Warsteiner, i termini menzionati nelle etichette dei vini da tavola con indicazione geografica rientrerebbero nelle indicazioni geografiche semplici, mentre il nome della regione determinata usato per designare un V.Q.P.R.D. in quelle qualificate. Questo ha comportato, con il passaggio al sistema fondato sulle DOP-IGP, un vero e proprio cambio di paradigma per i precedenti vini da tavola con indicazione geografica, i quali, per poter conservare la menzione della denominazione geografica, hanno dovuto non solo dimostrare l’esistenza di un legame prodotto-territorio, ma anche rivedere la localizzazione delle operazioni di produzione. Veniamo ora alle DOP-IGP relative ai prodotti agricoli ed alimentari diversi dai vini. Il sistema disciplinato dal regolamento n. 1151/2012 si applica sia a produzioni agricole primarie, quali sono ad esempio i prodotti ortofrutticoli, sia a prodotti trasformati, quali sono i prosciutti, i formaggi o le paste alimentari. Essendo il vino un prodotto agricolo trasformato, questa breve riflessione non prenderà in considerazione le DOP e IGP che designano prodotti agricoli primari. Fatta questa necessaria premessa, mettiamo a
675 Ai sensi dell’articolo 51, paragrafi 1, del regolamento n. 1493/1999: “1. Ai fini dell’applicazione del presente titolo, per nome di un’unità geografica più piccola dello Stato membro s’intende il nome di: una località o un’unità raggruppante delle località, un comune o una frazione, una sottoregione viticola o una parte di sottoregione viticola, una regione diversa da una regione determinata”.
676 Così disponeva l’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento n. 1493/1999: “2. L’utilizzazione di un’indicazione geografica per designare vini da tavola ottenuti da un taglio di vini ricavati da uve raccolte in aree di produzione diverse è ammessa se l’85 % almeno del vino da tavola risultante dal taglio proviene dall’area viticola di cui porta il nome […]”.
677 L’articolo 28 del regolamento della Commissione (CE) n. 753/2002, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli, pubblicato in GUUE L 118 del 4 maggio 2002, p. 1, stabiliva che per i vini da tavola con indicazione geografica ogni
Stato membro produttore comunicasse alla Commissione”[…]l’elenco dei nomi delle unità geografiche più
piccole dello Stato membro di cui all’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 che possono essere utilizzati, nonché le disposizioni che disciplinano l’utilizzo delle menzioni e dei nomi succitati; le norme nazionali di utilizzazione delle menzioni di cui al primo comma devono prevedere che dette menzioni siano usate congiuntamente ad un’indicazione geografica determinata più piccola dello Stato membro e riservata ai vini da tavola rispondenti a precise condizioni di produzione, in particolare per quanto riguarda le varietà di vite, il titolo alcolometrico volumico naturale minimo e una valutazione o un’indicazione delle caratteristiche organolettiche”.
confronto i due regimi. Nei vini il legame richiesto tra le qualità del prodotto ed il suo territorio d’origine si fonda sulle uve, le quali devono provenire esclusivamente o almeno per l’85% dalla zona geografica delimitata, mentre la produzione può avvenire, seppur in deroga, anche fuori da tale area. Al contrario, nel regime gemello il legame prodotto- territorio si fonda sulle operazioni relative alla produzione del prodotto e non sulle materie prime utilizzate, tanto che le stesse possono provenire anche da un’area più ampia o diversa dalla zona geografica delimitata678. Questa differenza nelle definizioni risalta le peculiarità del vino, un prodotto agricolo, che, seppur trasformato, mantiene un forte legame con i fattori naturali ed antropici tipici del territorio d’origine.
Infine, per quanto riguarda il contesto internazionale, il passaggio al nuovo regime ha consentito alla disciplina vitivinicola europea di avvicinarsi alla definizione di indicazione geografica adottata dall’accordo TRIPs, rendendo più agevoli eventuali negoziati per una maggiore protezione internazionale dei vini europei679.
3.3 Il disciplinare di produzione
Il disciplinare di produzione definisce le condizioni d’utilizzo di ciascuna denominazione d’origine o indicazione geografica protetta nel territorio dell’Unione europea. Ai sensi dell’articolo 118 quater, paragrafo 2, del regolamento n. 1234/2007, esso contiene, oltre al nome tutelato, una descrizione del vino o dei vini corrispondenti, la delimitazione della relativa zona geografica680, le rese massime per ettaro, un’indicazione delle varietà di uve
da cui il vino è ottenuto681, gli elementi che evidenziano il legame con il territorio
d’origine682, i riferimenti delle autorità o degli organismi di controllo, le eventuali pratiche
678 I prodotti DOP beneficiano della deroga prevista dall’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n.
1151/2012, mentre per i prodotti IGP la disciplina non prevede alcun vincolo circa la provenienza delle materie prime impiegate.
679 Tra gli obiettivi della riforma vi era quello di rivedere in maniera profonda il quadro normativo per
rafforzare la coerenza della politica di qualità europea con le norme internazionali, in particolare per adeguare la disciplina comunitaria alle disposizioni dell’accordo TRIPs.
680 Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 607/2009, la zona geografica deve essere delimitata in maniera
dettagliata, precisa e senza ambiguità, cosicché i produttori, le autorità competenti, gli organismi di controllo ed ogni altro soggetto interessato hanno la possibilità di verificare la localizzazione delle varie fasi di produzione, raccolta delle uve compresa.
681 Le varietà di uve utilizzabili per la produzione di un vino DOP o IGP devono essere comprese tra quelle
classificate dagli Stati membri come impiantabili, reimpiantabili o innestabili sul loro territorio ai sensi dell’articolo 120 bis del regolamento n. 1234/2007. La disciplina vieta la coltivazione delle varietà Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbermont, se non per fini di ricerca o qualora la produzione venga destinata interamente al consumo familiare dei viticoltori.
682 La disciplina è a tal riguardo abbastanza puntuale. Essa richiede, infatti, che il disciplinare di produzione
indichi espressamente quali sono gli elementi su cui si fonda il legame tra il vino ed il suo territorio d’origine, con descrizioni che, a seconda dei casi, tengano conto dei fattori naturali ed umani tipici della zona di produzione che incidono sulle caratteristiche analitiche ed organolettiche dei vini oppure degli eventi tali per cui quel prodotto può vantare un legame con il territorio fondato sulla notorietà.
enologiche specifiche ed ogni altra condizione d’uso, purché sia oggettiva, non discriminatoria e compatibile con il diritto dell’Unione683. Fra queste ultime, ai sensi
dell’articolo 8 del regolamento n. 607/2009, i produttori possono far rientrare le disposizioni che limitano il condizionamento del vino entro la zona geografica delimitata, o un’area situata nelle immediate vicinanze, a condizione che la misura restrittiva sia debitamente motivata684.
3.3.1 L’obbligo di condizionare i vini entro la regione di produzione
L’obbligo di imbottigliare il vino entro la zona geografica di produzione è stato al centro di due note sentenze della Corte di giustizia, rispettivamente Établissements Delhaize
frères et Compagnie Le Lion SA contro Promalvin SA e AGE Bodegas Unidas SA685 e
Regno del Belgio contro Regno di Spagna686.
683 L’articolo 118 quater, paragrafo 2, del regolamento n. 1234/2007, recita: “Il disciplinare di produzione permette agli interessati di verificare le condizioni di produzione relative alla denominazione di origine o all’indicazione geografica. Il disciplinare comporta almeno: a) il nome di cui è chiesta la protezione; b) una descrizione del vino (dei vini): i) per i vini a denominazione di origine, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e organolettiche; ii) per i vini a indicazione geografica, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche; c) se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell’elaborazione del vino (dei vini) nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione; d) la delimitazione della relativa zona geografica; e) le rese massime per ettaro; f) un’indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino (i vini) è (sono) ottenuto(i); g) gli elementi che evidenziano il legame di cui all’articolo 118 ter, paragrafo 1, lettera a), punto i), oppure, secondo i casi, all’articolo 118 ter, paragrafo 1, lettera b), punto i); h) le condizioni applicabili previste nelle disposizioni comunitarie o nazionali oppure previste dagli Stati membri, da un’organizzazione che gestisce la designazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta, purché tali condizioni siano oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto comunitario; i) il nome e l’indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare, e le relative attribuzioni”. La
disciplina anteriore non si era occupata espressamente del disciplinare di produzione, pur assegnando agli Stati membri il compito di definire per ogni v.q.p.r.d. prodotto sul proprio territorio gli elementi caratterizzanti, quali le varietà di uve utilizzate, le pratiche culturali, i metodi di vinificazione, compresi gli eventuali trattamenti enologici consentiti o vietati. Così, infatti, stabilivano l’articolo 54, paragrafo 4, del regolamento n. 1493/1999 “Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l’elenco dei v.q.p.r.d. da essi