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Dilatazione dell'intervento preventivo in senso stretto: i colloqui informativi prevent

prevenzione e repressione

2.7 L'implementazione delle misure investigative, processuali e ordinamentali, per il contrasto al terrorismo: un nuovo ruolo

2.7.2 Dilatazione dell'intervento preventivo in senso stretto: i colloqui informativi prevent

Contribuisce alla prospettata centralità riconosciuta dal Legislatore alle attività di prevenzione dei gravissimi delitti di matrice terroristica

cit., p. 68.

l'art. 6 del D.l. 7/2015. Questo va ad autorizzare il personale dei servizi di informazione per la sicurezza a colloqui diretti con i detenuti ed internati, finalizzati all'acquisizione di notizie utili per prevenire delitti con finalità terroristica: tale strumento trova il proprio fondamento nella necessità di svolgere attività informative a fini di contrasto di attività criminali, qualora queste siano radicate in contesti territoriali rispetto ai quali è sostanzialmente irrealistica l'ambizione di avvalersi degli ordinari canali di cooperazione80. Simili colloqui possono essere

esperiti solo per i fini indicati e solo su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria – individuata espressamente nel Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma. Tale istituto non è certo una novità per l'ordinamento nazionale81, la portata innovativa riguarda la modalità di gestione del

colloquio stesso: mentre nelle precedenti versioni questa era affidata ad appartenti a organismi svolgenti funzioni di polizia giudiziaria, con la novella legislativa si è estesa la facoltà di procedere a colloqui investigativi – nonchè ad intercettazioni preventive – anche agli apparati di intelligence.

È la «sussistenza di specifici e concreti elementi informativi che rendano assolutamente indispensabile l'attività di prevenzione» a costituire il presupposto di simile estensione82 che nondimeno genera

80 Si veda sul punto S. MARTELLI, Colloqui a fini preventivi con detenuti ed

internati, in Il nuovo pacchetto antiterrorismo, R. E. KOSTORIS, F. VIGANO' (a

cura di), Giappichelli Editore, Torino, 2015, pp. 45-53.

81 Si tratta di un istituto introdotto nel 1992 – con la Legge 356/1992 – sull'onda dell'emergenza antimafia. L'emergenza terroristica ha poi suggerito al Legislatore di replicare l'intervento normativo, estendendo l'istituto dei colloqui investigativi anche ai reati in materia di terrorismo con il “decreto Pisanu” del 2005. Si veda amplius, F. ROBERTI, L. GIANNINI, Manuale dell'antiterrorismo, op. cit., pp. 63-67.

82 Dello svolgimento del colloquio deve essere data comunicazione scritta all'autorità giudiziaria inquirente autorizzante il medesimo, nonché informazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR) e – in seguito alla modifica attuata dalla L. di conversione – al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Ibidem.

attriti con il principio tutelato dall'art. 109 Cost. Il rischio di influenze del potere esecutivo – alle cui dirette dipendenze operano i servizi di

intelligence – sulle investigazioni e sull'accertamento proprio del

processo penale assume concretezza con una simile previsione, al contrario di quel rapporto di «diretta disponibilità» che lega la polizia giudiziaria al pubblico ministero – a salvaguardia dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura – nell'ordito costituzionale. In tal senso, l'istituto in esame sembra confermare la scelta legislativa di risolvere il problema separando le attività investigative condotte dalla polizia giudiziaria nel contesto di un procedimento penale – in cui vi è la garanzia della direzione funzionale dell'autorità giudiziaria – dall'attività informativa preventiva di cui sono titolari i servizi di

intelligence. Così mentre la prima tipologia di attività è finalizzata

all'accertamento e alla repressione di fatti di reato – nel rispetto dei diritti fondamentali e delle prerogative di difesa di coloro che siano sottoposti ad indagine –, la seconda ha ad oggetto l'assunzione di notizie utili ad indirizzare scelte di politica ed amministrazione affidate al potere esecutivo in tema di contrasto a gravi fenomeni criminali – in un contesto più ampio ed in rapporto ad una molteplicità di soggetti che si muovono in un quadro spesso sovranazionale. Simile scissione pare apprezzabile nella misura in cui si rivela capace di garantire l'integrità e la funzionalità autonoma dei due sistemi di intervento – che potrebbero viceversa essere pregiudicati nell'operatività e negli esiti ove vi fosse contaminazione degli atti assunti –, purchè non sia assoluta. È da condividere, infatti, la soluzione di affidare il potere di autorizzare l'attività di raccolta delle informazioni – in quanto attuate con modalità invasive dell'altrui sfera di libertà – all'autorità giudiziaria, tenuta a verificarne la ricorrenza dei presupposti. L'individuazione di detta autorità nel Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma – che non è titolare di funzioni giudiziarie di

investigazione diretta – è concepita nell'ottica di mantenere la summenzionata separazione, che di riflesso viene a giustificare altresì la scissione nell'individuazione e selezione delle modalità di refluizione del patrimonio di conoscenze acquisito nell'attività preventiva nei procedimenti giudiziari. Di contro, è proprio tale scelta di separazione degli ambiti di intervento che impone una riflessione sull'opportunità di un momento di contatto e informazione fra il sistema di intelligence e quello delle indagini.

La soluzione individuata dal Legislatore consiste nell'estensione dell'informativa sullo svolgimento del colloquio – ma verosimilmente oggetto della stessa debbono essere anche il contenuto e le risultanze del colloquio – oltre che al Procuratore generale – titolare del potere autorizzatorio – anche al Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo – titolare dei poteri di coordinamento delle indagini dei procedimenti relativi a detti reati. Simile assetto risponde all'esigenza sottesa alle finalità complessive dell'intervento normativo che impone soluzioni, per un verso, coinvolgenti più organismi istituzionali ma, d'altro canto, capaci di evitare duplicazioni, sovrapposizioni e contrasti tra le attività di prevenzione e quelle di repressione giudiziaria. In tal senso pare condivisibile la scelta di investire dell'informazione il soggetto al quale il Legislatore affida l'attuazione della propria scelta politica di fondo, ovvero la strada del coordinamento investigativo nazionale83.

In questa logica erano emersi – prima della conversione in Legge del provvedimento governativo – richiami a diverse ipotesi84 che

83 Sul punto, si veda infra cap. 3, § 3.

84 Tra le diverse ipotesi vi erano quella di creare un momento di contatto informativo fra il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma ed il Procuratore nazionale o di prevedere la partecipazione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo all'attività del CASA (Comitato analisi strategica antiterrorismo) o di ricorrere ad altre forme finalizzate a che il suddetto Procuratore nazionale sia informato con riferimento agli scenari generali delle analisi e delle

generavano un evidente scollamento del sistema laddove al Procuratore nazionale antimafia – già titolare di poteri in materia di colloqui investigativi anche in materia di terrorismo – non era attribuito alcun ruolo in materia di colloqui informativi. A tale lacuna ha posto rimedio la Legge di conversione prevedendo la comunicazione scritta dell'effettuato colloquio oltre che al Procuratore generale autorizzante anche al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Nonostante l'evidente opportunità di simile scelta, desta qualche perplessità l'affidamento del potere autorizzativo al Procuratore generale: se condivisible è l'individuazione di un organo inquirente ordinariamente privo di attribuzioni in materia di indagini, salvo i casi di avocazione di procedimenti penali, – al fine di garantire reciproca autonomia dei soggetti impegnati nelle indagini penali e di quelli operanti sul versante della raccolta di informazioni a fini preventivi di sicurezza –, altrettanto non può dirsi della scelta di individuare in concreto per il perseguimento di tali obiettivi un organo autorizzante non avente né attribuzioni estese all'interno del territorio nazionale né compiti di coordinamento investigativo. In ogni caso le difficoltà derivanti dalle esigenze di separazione e di raccordo – tra l'azione di investigazione finalizzata all'accertamento giudiziario di reati e quella di intelligence – sono alla base della previsione della temporaneità del nuovo istituto. Purtuttavia, non essendo ragionevolmente prevedibile che la minaccia terroristica – che con tale strumento preventivo si mira a contenere – si esaurisca in un periodo di tempo limitato, è auspicabile una proroga dello stesso.

Con riferimento all'utilizzabilità delle risultanze dei colloqui investigativi è opportuno soffermarsi sull'elaborazione dottrinale e

attività condotte, eventualmente anche attraverso un funzionario di collegamento con il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza – DIS. Cfr. A. P. VIOLA, op. cit., p. 134.

giurisprudenziale formatasi con riferimento all'art. 18-bis dell'ordinamento penitenziario. In linea generale si ritiene che l'uso dei materiali conoscitivi acquisiti debba essere concentrato esclusivamente nella fase delle indagini, così da rendere non necessaria l'assistenza difensiva ai colloqui stessi nè la redazione del verbale. Un passo ulteriore è stato compiuto dalla giurisprudenza di legittimità, fino ad affermare che i colloqui investigativi esauriscono la loro funzione in una fase preventiva – estranea a quella procedimentale in senso stretto – così da giustificare l'assenza di garanzie difensive. Tale rigorosa impostazione è condivisibile, oggi più che mai alla luce dell'estensione della possibilità di effettuare tali colloqui da parte di personale di servizi di informazione non avente funzioni di polizia giudiziaria ed operante in modo autonomo rispetto all'autorità giudiziaria.

2.7.3 Le garanzie funzionali e di tutela del personale delle