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L'incertezza e l'accresciuta complessità del contesto generale: la risposta della Riforma del

prevenzione e repressione

2.4 L'incertezza e l'accresciuta complessità del contesto generale: la risposta della Riforma del

L'attentato parigino del gennaio 2015 e le seguenti ripetute azioni terroristiche nel contesto europeo hanno determinato un profondo mutamento nello scacchiere geopolitico internazionale, contribuendo ad amplificare le imperfezioni e le mancanze di riforme degli anni precedenti. Gli episodi criminosi attuali hanno contribuito a sottolineare come la repressione del terrorismo – ormai divenuto fenomeno internazionale – sia chiamata a rispondere ad esigenze concorrenti e differenziate: da un lato si pone la necessità di perfezionare la normativa diretta a prevenire la radicalizzazione dei c.d. lupi solitari, dall'altro, si richiede l'anticipazione della sanzione delle condotte dei c.d. foreign fighters35.

In via corrispondente al diffondersi di nuove figure soggettive di terroristi, l'Italia e l'Europa hanno assistito all'incalzante materializzarsi del rischio di ricadere nel bersaglio di simili minacce: ai terroristi

34 Parte della dottrina sostiene che il Decreto-legge recepirebbe acriticamente l'idea secondo cui solo attraverso il sacrificio della libertà personale possa soddisfarsi il bisogno di sicurezza, trattandosi di un provvedimento ispirato al principio law and

order, con l'evidente rischio di ricondurre il nostro Paese da uno Stato di diritto ad

uno Stato di polizia. In tal senso, L. FILIPPI, Le disposizioni processuali, in Diritto

penale e processo, 2005, fascicolo n.10, p. 1221.

35 Simili esigenze nascono da due diversi tipi di minaccia terroristica: Al Qaeda è stata, per oltre un decennio, il punto di riferimento di tutta la jihad, scuotendo il mondo intero con sanguinosi attentati tuttavia privi di una reale prospettiva politica e aventi per scopo quello di colpire e destabilizzare i Paesi occidentali. Oggi, a simile minaccia, si è affiancata quella derivante da un nuovo uso della violenza terroristica, da parte dello Stato islamico: si tratta di azioni mirate alla conquista territoriale e alla fidelizzazione di nuovi combattenti. In tal senso, S. COLAIOCCIO, Prime

osservazioni sulle nuove fattispecie antiterrorismo introdotte del decreto-legge n.7 del 2015, in Archivio penale, 2015, n. 1, p. 2.

“homegrown” si sono, infatti, aggiunti i “lone actor” – perfettamente mimetizzati nel tessuto sociale e perciò difficilmente individuabili36.

In un contesto generale di siffatta incertezza e accresciuta complessità, la Riforma del 2015 – incentrata sui perni della prevenzione e della repressione – interviene su disparati settori dell'ordinamento, assumendo i connotati di fonte emergenziale – come evidenzia la Relazione di accompagnamento37: dal diritto penale sostanziale (artt. 1,

2, 3, 4) al diritto processuale (artt. 2, 3-bis, 9); dal diritto della prevenzione (artt. 4 e 10) all'ordinamento penitenziario (artt. 3-bis e 6); dalla collaborazione di giustizia (art. 6-bis) al controllo della rete (art.2); dalla conservazione dei dati del traffico telefonico (art. 4-bis) al trattamento dei dati personali da parte delle forze di polizia (art. 7). Simile intervento – seguendo le orme della tecnica già sperimentata con il D.l. 27 luglio 2005, n. 144 – viene ad incidere in via preliminare sul diritto penale e solo in seconda istanza sui profili processuali, avallando un modus operandi che sembra assumere i contorni di soluzione de plano38.

Al fine di effettuare una complessiva ricognizione delle novità

36 Si veda amplius F. VIGANO', Minaccia dei ‘lupi solitari’ e risposta

dell’ordinamento: alla ricerca di un delicato equilibrio tra diritto penale, misure di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali della persona, in Il nuovo pacchetto antiterrorismo, R. E. KOSTORIS, F. VIGANO' (a cura di), Giappichelli Editore,

Torino, 2015, p. X.

37 È, infatti, la Relazione di accompagnamento al D.l. 18 febbraio 2015, n.7, che motiva questo intervento con la «la necessità di dare attuazione nell'ordinamento interno alla Risoluzione n. 2178 del 2014, adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e quindi vincolante per gli Stati». Tale risoluzione – che ha rappresentato il volano per l'implementazione della nuova normativa – si fonda su tre pilastri: il contrasto alla radicalizzazione e all'estremismo violento; le misure di prevenzione in senso stretto, soprattutto rispetto ai controlli sui movimenti dei sospetti terroristi; la risposta giudiziaria, nel senso dell'anticipo della tutela penale, erigendo a reati atti meramente preparatori. Cfr. M. CAPUTO, L'impatto sul codice

penale delle nuove fattispecie antiterrorismo, in Il nuovo volto della giustizia penale,

M. BACCARI, K. LA REGINA, E. M. MANCUSO (a cura di), CEDAM, 2015, p. 78.

38 Cfr. A. CAVALIERE, Considerazioni critiche intorno al D.l. Antiterrorismo n.7

normative di recente introduzione, sembra imprescindibile una scissione del contenuto del documento entro le sue precipue linee di intervento. Con riferimento all'area propriamente penalistica39

oggetto della nostra analisi – la prima direttrice ha determinato l'introduzione di nuove fattispecie di reato – delittuose e contravvenzionali – finalizzate ad anticipare la soglia di punibilità verso condotte preparatorie e, quindi, a contrastare la radicalizzazione e l'estremismo: operazione compiuta attraverso le cd. fonti antiterrorismo in senso stretto40. Il secondo ambito penalistico di

intervento, invece, è costituito dall'estensione dell'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali; mentre il terzo si è tradotto nell'ampliamento delle prerogative del personale operante nelle agenzie di intelligence, – con relativa possibilità di svolgere colloqui informativi con detenuti, nonché di utilizzare identità di copertura per deporre o essere menzionati nei procedimenti penali41 –,

nonché nell'implementazione del ricorso alle intercettazioni, nella rivisitazione delle modalità di svolgimento delle stesse e di conservazione dei dati appresi.

La quarta direzione è rappresentata, infine, dall'istituzionalizzazione del coordinamento nazionale in materia di indagini sul terrorismo – affidato al Procuratore nazionale antimafia, ora anche antiterrorismo.

39 Tre i diversi ambiti di intervento della riforma: a quello propriamente penalistico – di prevenzione e repressione – se ne affiancano due ulteriori concernenti l'impegno nelle missioni internazionali e la cooperazione internazionale.

40 In tal senso, C. D. LEOTTA, La repressione penale del terrorismo a un anno

dalla riforma del D.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv. con modif. dalla L. 17 aprile 2015, n.43, in Archivio penale 2016, n. 1, pp. 3-4 reperibile su www.dirittopenalecontemporaneo.it.

41 Cfr. N. RUSSO, Novità legislative interne, in Processo penale e giustizia, n.3, 2015, p. 1.