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La sospensione della validità dei documenti necessari per l'espatrio

prevenzione e repressione

2.6 L'estensione dell'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali: tra prevenzione e repressione

2.6.2 La prevenzione del trasferimento all'estero dei potenziali terrorist

2.6.2.1 La sospensione della validità dei documenti necessari per l'espatrio

In relazione al primo intervento summenzionato e in funzione

58 Relativo a chi abbia commesso una serie di reati essendo sottoposto con provvedimento definitivo a una misura di prevenzione durante il periodo di applicazione della stessa e sino a tre anni dal momento in cui ne sia cessata l'esecuzione.

dell'effettiva operatività del secondo, la novella interviene sul testo dell'art. 9 del D.lgs 159 del 2011 inserendovi il comma 2-bis.

Alla stregua del nuovo dettato normativo, viene prevista la possibilità di imporre limitazioni provvisorie della libertà di circolazione, nei confronti di un soggetto destinatario della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza59, con obbligo o divieto di soggiorno

nelle more della decisione del tribunale della prevenzione. Simili strumenti si inseriscono nell'ambito di un giudizio promosso per l'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, il quale – comportando il rispetto di diverse tipologie di prescrizioni gravanti su diritti costituzionalmente garantiti – costituisce la forma di prevenzione più incidente sulla sfera giuridica del destinatario e la cui applicazione è subordinata allo svolgimento di un accertamento giudiziale. Appare evidente come – considerata la strutturazione logico-sistematica del precetto – si tratti di uno strumento accessorio che accede all'istituto della sorveglianza speciale e trova il proprio presupposto nella sussistenza di un grado di pericolosità più qualificato rispetto all'ordinario, sì da esigere un potenziamento dello strumento

de quo. Ecco che, nei casi in cui le altre misure di prevenzione

personale non siano risultate sufficienti alla tutela della pubblica sicurezza, può essere altresì imposto dal questore l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, nonché il ritiro temporaneo del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni documento equipollente. Il conferimento di un potere così incisivo sulla libertà di circolazione ad un organo non giurisdizionale – ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b. del D.l. n. 7 del

59 Si tratta della particolare vigilanza che è chiamata a svolgere l'autorità di pubblica sicurezza nei confronti di un soggetto appartenente ad una delle categorie di cui all'art. 4 del Codice Antimafia, ritenuto pericoloso per la sicurezza pubblica, circa l'osservanza, da parte dello stesso, delle prescrizioni impostegli dal Tribunale della prevenzione. Cfr. M. F. CORTESI, op. cit, p. 166 e ss.

2015 – è poi controbilanciato dall'imposizione dell'onere di comunicazione immediata di simile provvedimento al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona interessata, al quale è rimessa la decisione di disporre la cessazione di tale misura provvisoria ovvero di presentare, entro quarantotto ore, la richiesta di convalida al presidente del Tribunale ai sensi del comma 1, dell'art. 9 Codice Antimafia60.

La neo-introdotta disciplina assume chiaramente i tratti di un vero e proprio procedimento di natura cautelare, la cui necessità sorge dall'opportunità di consentire la sospensione di validità dei documenti

de quibus sin dalla presentazione della richiesta, senza attendere

l'adozione dei provvedimenti di urgenza da parte del Presidente del Tribunale e sventando il rischio di fuga dell'interessato – posta la natura ordinatoria dei termini entro cui il tribunale deve incardinare il giudizio ed assumere la decisione ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 159 del 201161. L'assunto conferma la ratio legis, che si concreta

60 La regolamentazione in tema di convalida è analoga, sotto il profilo della scansione temporale, a quella dettata dall'art .6, comma 3, della L. 401 del 1989, per la misura di prevenzione atipica dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione di manifestazioni sportive, disposta dal questore ma soggetta a controllo successivo da parte dell'autorità giudiziaria. Vi sono tuttavia alcune sostanziali differenze tra i due procedimenti. In quest'ultima ipotesi, la competenza per la convalida è attribuita al giudice per le indagini preliminari. Secondo il disposto del comma 2-bis, la notifica del provvedimento del questore deve contenere «l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida». Ulteriore differenza è costituita dalla previsione – nel comma 5 – di una durata non superiore a tre anni per la misura di prevenzione atipica dell'obbligo di presentazione, della quale è espressamente sancita la revocabilità e modificabilità in caso di cessazione o mutamento delle condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. In tal senso, A. BALSAMO, Decreto antiterrorismo e riforma del sistema delle misure di

prevenzione, in Diritto penale contemporaneo, 2016, pp. 3-4.

61 Da segnalare come non sussista una completa sovrapposizione tra i due meccanismi, i quali sono omogenei solo in riferimento alla tipologia dei documenti colpiti dalla sospensione di validità – in entrambi i casi il passaporto ed ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio. L'efficacia soggettiva del decreto di cui all'art. 9, comma 1, D.lgs. n. 159 del 2011 riguarda, infatti, tutti i destinatari dell'azione di prevenzione personale di cui all'art. 4 dello stesso decreto, mentre il comma 2-bis si rivolge solo ai soggetti di cui alla lett.d dello stesso. Inoltre se in virtù

nell'approntare in via d'emergenza un meccanismo volto a contenere il pericolo di fuga dei potenziali terroristi, più che nel rendere fluide le dinamiche applicative dei provvedimenti d'urgenza.

La dottrina, dal canto suo, ha provveduto a più riprese a criticare l'eccessiva ampiezza della riforma, in quanto foriera di ampia discrezionalità, al punto che il tenore letterale sembrerebbe suggerire la possibilità di prescindere da un obbligo motivazionale: interpretazione, questa, poi mitigata dalla giurisprudenza di legittimità, che si è preoccupata di fornire una lettura dell'art. 9 conforme ai canoni costituzionali in relazione alla necessità di motivazione e all'impugnabilità del decreto presidenziale62.

Particolari perplessità suscitano inoltre il profilo della legittimazione attiva e della durata degli strumenti di cautela.

Per quanto concerne il primo profilo, la titolarità è riconosciuta in capo al solo Questore – che, tuttavia, concorre alla presentazione della proposta di prevenzione con il Procuratore della Repubblica distrettuale e con il direttore della Direzione investigativa antimafia –, ove forse sarebbe stato preferibile riconoscere una simile legittimazione anche in capo al pubblico ministero, il quale sarà un delle autorità che – congiuntamente al primo – più frequentemente si troverà a presentare la proposta di prevenzione.

In merito all'aspetto della durata della misura di prevenzione, nel silenzio del legislatore sembra doversi accogliersi la lettura garantista

della pregressa disciplina l'azione preventiva può riguardare la misura della sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, la nuova disposizione opera esclusivamente in caso di proposta sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. In tal senso, M.F. CORTESI,

op. cit., pp. 170-171.

62 Trattandosi di un provvedimento – quello adottato in via d'urgenza ai sensi dell'art. 9 – che comporta limitazioni della libertà personale si ritiene sia ricorribile per Cassazione ai sensi dell'art.111 Costituzione. Corte di Cassazione, sez. I, 27 gennaio 2009, caso De Rito, in CED Cass., n. 242881.

offerta dalla Corte di Cassazione63: in tal senso il provvedimento

adottato – trattandosi di una misura di prevenzione a carattere personale, come tale compressiva della libertà personale dell'interessato – perderà efficacia qualora il Tribunale della prevenzione non decida entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proposta.