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L'estensione dell'ambito applicativo e la previsione di garanzie di tutela: l'art 8 del D.l 7/

prevenzione e repressione

2.7 L'implementazione delle misure investigative, processuali e ordinamentali, per il contrasto al terrorismo: un nuovo ruolo

2.7.3 Le garanzie funzionali e di tutela del personale delle strutture di informazione: le attività sotto copertura

2.7.3.1 L'estensione dell'ambito applicativo e la previsione di garanzie di tutela: l'art 8 del D.l 7/

La novella del 2015 ha determinato, per un verso, l'estensione dell'ambito applicativo di tali operazioni e, d'altro canto, l'introduzione di più efficaci garanzie di tutela degli appartenenti ai servizi di informazione, cui le operazioni stesse sono affidate. Al perseguimento

di tali fini è specificamente indirizzato l'art. 8 del D.l. che si pone quale duplice obiettivo quello di ampliare le garanzie funzionali degli appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza – AISE (Agenzia informazioni sicurezza esterna) e AISI (Agenzia informazioni

sicurezza interna) – e di riconoscere a questi una più sicura tutela

dell'anonimato attraverso la possibilità di deporre in sede testimoniale mantenendo le generalità di copertura.

Le due Agenzie summenzionate – entrambe istituite dalla L. 124/2007 a sostituzione del SISMI e del SISDE – si prefiggono quale obiettivo quello di garantire l'informazione e la sicurezza all'interno e all'esterno dei confini statali. Entrambe intervengono a difesa dei medesimi interessi, suddividendosi i compiti sulla base del mero criterio territoriale e riferendo entrambe, per le loro attività, al Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il DIS (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) o direttamente in caso di urgenza87.

A conferma dell'atteggiamento prudente del Legislatore in materia di operazioni sotto copertura – e proprio in considerazione del ruolo svolto dalle due Agenzie d'intelligence anche in un'ottica di prevenzione e di contrasto al terrorismo – in sede di conversione del decreto si è assistito ad un parziale ripensamento: le previsioni originariamente contenute nell'art. 8, pur sostanzialmente immutate nel contenuto letterale, sono state limitate temporalmente, essendo la loro efficacia prevista solo fino al 31 gennaio 201888.

87 Da precisare che le summenzionate innovazioni sono state accompagnate da un'estensione delle competenze dell'AISE, cui è affidato il compito di svolgere attività d'informazione anche attraverso la ricerca elettronica verso l'esterno, allo scopo di proteggere gli interessi economici, scientifici ed industriali del Paese, ex art. 8, comma 2-bis. Cfr. V. MEZZOLLA, Commento al d.l. 7/2015, art.8, su

www.legislazionepenale.eu, p.4.

88 In particolare, mentre la possibilità di deporre in sede testimoniale mantenendo le proprie generalità di copertura viene assicurata senza limiti di tempo – sul punto vedi

infra – mediante la modifica del comma 2-bis dell'art.497 c.p.p., l'apliamento delle

Scendendo ora nell'analisi dell'art.8, questo contiene disposizioni efficaci nell'ottica di rafforzamento delle garanzie funzionali e della tutela dell'anonimato del personale dei servizi di informazione e sicurezza89. La ratio della novella – la stessa che ha mosso il

Legislatore nel 2010 quando introdusse il comma 2-bis dell'art.497 c.p.p. – muove dalla necessità di preservare le potenzialità investigative dell'agente sotto copertura tutelandone, seppur indirettamente, anche l'incolumità fisica: viene, così, instaurato un bilanciamento tra l'interesse a conoscere l'identità del soggetto che rende la testimonianza e quello a preservare le attività svolte sotto copertura, risolto a favore di quest'ultima90. Da più parti è stata

etichettata come una previsione avente portata “impositiva” nella misura in cui esclude ogni facoltà per il giudice di procedere ad accertamento circa la sussistenza dei presupposti autorizzativi

della L. 124/2007 nella parte in cui vengono disciplinate le attività dei servizi. Questione criticata anche da Amato il quale ritiene che «la scelta di limitare nel tempo alcune disposizioni lascia in ogni caso francamente perplessi, quanto meno per quegli interventi che non sono il frutto dell'emergenza terroristica», G. AMATO,

Limitate nel tempo le garanzie funzionali attribuite agli 007, in GD, 2015, n. 19, cit.

p. 90.

89 Il primo comma viene ad inserire nell'art. 497, comma 2-bis c.p.p. il riferimento anche ai dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza che abbiano posto in essere le attività previste dalla L. 124/2007. L'art. 497, comma 2-bis – dedicato agli atti preliminari all'esame dei testimoni – prevede la possibilità, per gli appartenenti alla polizia giudiziaria, agli ausiliari e le interposte persone chiamate a deporre, in ogni stato e grado del procedimento, in ordine alle attività svolte sotto copertura i sensi dell'art. 9 della L. 146/2006, di indicare le generalità di copertura utilizzate nel corso di tali attività.

90 Pare utile richiamare un consolidato orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo che, nell'ammettere la possibilità di utilizzo delle dichiarazioni anonime, purchè non poste a fondamento esclusivo o determinante della condanna afferma «the balancing of the interests of the defence against arguments in favour of maintaining the anonymity of witnesses raisesspecial problems if the witnesses in question are members of the police force of the State. Although thei interests – and indeed those of their families – also deserve protection under the Convention, it must be recognised that their position is to some extent different from that of a disinterested witness or a victim». Per una ricostruzione della posizione della Corte europea in tema di operazioni sotto copertura si veda, C. BOLTOLIN, Operazioni

sotto copertura e “giusto processo”, in AA. VV., Giurisprudenza europea e processo penale italiano, A. BALSAMO, R.E. KOSTORIS (a cura di), Torino, 2008, p. 390 e

dell'attività sotto copertura, garantendo ex lege al soggetto chiamato a rendere testimonianza l'utilizzo delle generalità di copertura. Purtuttavia, a tale automaticità applicativa non fa seguito alcuna esplicita previsione sanzionatoria in termini di inutilizzabilità delle dichiarazioni nel caso in cui il soggetto sotto copertura non si avvalga della garanzia dell'anonimato91.

Da ultimo, l'estensione della garanzia «ad ogni stato e grado del procedimento» assicura al soggetto sotto copertura la possibilità di poter beneficiare dell'anonimato durante ogni intervento dichiarativo purchè inerente le sole attività svolte undercover. Ciò a conferma della natura non personale della garanzia in questione, la cui finalità principale ha ad oggetto più che l'incolumità dell'agente, la non dispersione delle esperienze da questo acquisite e la sua riutilizzabilità durante successive attività d'indagine. Tuttavia tale relatività della tutela introdotta viene, in parte, temperata con la previsione di cui al comma 2, lett. d) dell'art. 8: questo per favorire la tutela dei soggetti impegnati in attività informative di contrasto al terrorismo – necessitanti l'impiego di false identità – e per agevolare le acquisizioni probatorie collegate all'espletamento di tali attività, dispone l'introduzione di un comma 3-bis all'art. 27 della L. 124 del 2007. Così è possibile per l'autorità giudiziaria – previa richiesta del direttore generale del DIS o dei direttori dell'AISI o dell'AISE – autorizzare gli operatori dei servizi ad usare l'identità di copertura, ogniqualvolta siano chiamati a deporre nel corso di un procedimento – anche al di

91 Pertanto il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2-bis – seppur derogatorio rispetto a quanto previsto dal comma 2, il quale prescrive al teste di fornire le proprie generalità – non comporta alcuna conseguenza in termini di invalidità. A tal proposito pare opportuno precisare che l'unica ipotesi di nullità prevista dall'art. 497 c.p.p. ha ad oggetto la violazione degli inviti di cui al comma 1: secondo orientamento consolidato si tratta di un'ipotesi di nullità relativa, eccepibile, a pena di decadenza, dalla parte che vi ha interesse prima dell'inizio dell'esame. Cfr. V. MEZZOLLA, op.cit., p. 5.

fuori delle ipotesi previste dell'art. 497, comma 2-bis c.p.p – purchè sia necessario «nell'interesse della sicurezza della Repubblica o per tutelarne l'incolumità». Come da più parti sottolineato92, si tratta di una

disposizione – seppur rientrante tra quelle aventi efficacia limitata nel tempo – di ampia e generale portata, che consente l'utilizzo dell'identità di copertura non solo quando quest'ultima non sia stata utilizzata nel corso di attività dei servizi, ma anche nel caso più estremo in cui l'oggetto della testimonianza non sia ricollegabile a tale attività – purchè sussistano le predette finalità. Va osservato che l'utilizzo di generalità di copertura nell'espletamento delle attività di servizio specificamente contemplate dalla legge comporta la facoltà per l'agente di deporre con le medesime generalità ai sensi dell'art.497, comma 2-bis c.p.p., senza che occorra nessun ulteriore adempimento. Mentre l'istituto da ultimo esaminato – ex art. 8, comma 2, lett. d) –, a differenza della garanzia introdotta nel codice di rito, è destinato ad operare in modo non automatico stante la necessità di una preventiva richiesta dei vertici dei servizi di informazione motivata in base alla sussistenza di un interesse alla sicurezza della Repubblica o di un pericolo per l'incolumità dell'operatore – a tale procedura segue il vaglio dell'autorità giudiziaria la quale potrà, se del caso, ritenere insussistenti i motivi addotti.

2.7.3.2 Segue. L'ambito applicativo: l'estensione della sfera di