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Profili sostanziali e processuali della L 438/

prevenzione e repressione

2.3 La legislazione successiva all'11 settembre

2.3.1 Profili sostanziali e processuali della L 438/

Con lo specifico intento di colmare la lacuna normativa emersa nel nostro sistema codicistico – ove istituti ordinari sono stati piegati alle esigenze di contrasto al fenomeno del terrorismo internazionale17 –, la

14 Nell'ambito di una generale esigenza di adeguamento degli ordinamenti dei singoli Stati, in modo da far fronte in forma comune alla nuova, universale, minaccia del terrorismo di matrice islamica, furono infatti adottate risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU – su tutte la n.1373 del 2001 – e vari provvedimenti approvati dal Consiglio dell'Unione Europea.

15 In alcuni casi la pubblica accusa aveva tentato di configurare la sussistenza dell'art. 270-bis anche nell'ipotesi di attività quali la propaganda religiosa, la falsificazione di documenti e la progettazione di attentati all'estero ad opera di stranieri domiciliati nel nostro Paese, sostenendo che, l'azione eversiva o terroristica seppur tesa contro un altro Stato, sarebbe stata comunque produttiva di una lesione al bene giuridico rappresentato dall'ordine democratico italiano. Simile approccio è stato smentito da una costante e conforme giurisprudenza richiamando il principio di tassatività e determinatezza della norma che avrebbe ad oggetto, quale bene giuridico tutelato, l'ordine costituzionale italiano, dal quale esulano comportamenti rivolti contro altri Paesi. A titolo di esempio si consideri la sent. n. 726/2000 pronunciata dal GUP di Bologna dichiarativa del non luogo a procedere nei confronti di alcuni imputati di nazionalità algerina, ritenuti continui al Gruppo Islamico Armato (G.I.A). cfr. V. MASARONE, Politica criminale e diritto penale nel contrasto al terrorismo,

op. cit, pp. 241-245; F. ROBERTI, L. GIANNINI, Manuale dell'antiterrorismo – evoluzione normativa e nuovi strumenti investigativi, Laurus, Roma, 2016, pp. 26-28.

16 Decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito con modifiche dalla Legge 15 dicembre 2001, n. 438, recante “Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo

internazionale”.

17 Fenomeno che, soprattutto nelle più recenti manifestazioni, aveva fatto sorgere l'esigenza di punire condotte associative finalizzate al terrorismo o all'eversione, quand'anche dirette a realizzare i propri scopi delittuosi al di fuori del territorio nazionale.

Legge 438 del 200118 ha provveduto a modificare l'art.270-bis c.p.19,

tipizzando due nuove forme associative: quella terroristica – anche

internazionale – e quella eversiva. Il nucleo essenziale della fattispecie

continua a sovrapporsi al precedente: esistenza di un'associazione – di un gruppo di persone tra loro collegate da una struttura idonea ad attuare la continuità del programma associativo – ovvero il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. La disposizione in esame, fin dalla sua entrata in vigore, ha, però, suscitato ad opera di giurisprudenza e dottrina una fitta serie di rilievi riconducibili all'individuazione del bene giuridico tutelato20, ai profili di illegittimità collegati all'anticipazione della

18 Preceduta dalla L. 431/2001 – recante “Misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale”, in GU n.290, 14 dicembre 2001 – la quale ha istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Comitato di

Sicurezza Finanziaria (CSF) avente competenza ad hoc per la prevenzione

dell'utilizzo del sistema finanziario italiano da parte di organizzazioni terroristiche, il coordinamento dell'azione italiana nel contrasto al finanziamento del terrorismo, di monitorare il sistema di prevenzione e di sanzioni al finanziamento del terrorismo e del riciclaggio. Tale Comitato si pone come punto di raccordo tra le amministrazioni ed enti operanti in questo settore ed è dotato di poteri particolarmente incisivi tra i quali: raccolta di informazioni in possesso delle amministrazioni in esso rappresentate, richiedere accertamenti all'UIC (Ufficio Italiano Cambi) e alla CONSOB. F. ROBERTI, L. GIANNINI, Manuale dell'antiterrorismo, op.cit., p. 100 e ss.

19 Fattispecie introdotta nel codice penale ad opera dell'art.3, L. 15/1980.

20 Da richiamare a tal proposito la posizione assunta, a più riprese dalla Corte di Cassazione – specie a seguito dell'equiparazione normativa tra ordine democratico ed ordinamento costituzionale – volta a ribadire come «la finalità di terrorismo o di eversione, che connota il programma di atti violenti, se non riguarda l'ordinamento costituzionale italiano, si è al di fuori del bene giuridico protetto dalla norma di cui all'art.270-bis c.p.», cfr. Cass. Pen., sez.IV, 1° giugno 1999, Abdaoui Youssef e altri, in Diritto penale processuale, 2000, cit. p. 485. Il diverso orientamento, per lo più espresso dalla giurisprudenza di merito, faceva leva sulla proiezione internazionale della personalità dello Stato, per affermare l'idoneità anche di fatti terroristico- eversivi rivolti contro ordinamenti stranieri a ledere l'ordinamento democratico italiano, quale bene giuridico tutelato dalla norma. Simili ricostruzioni finiscono per richiamare, più o meno esplicitamente, la categoria dell'ordine pubblico con il suo carico di vaghezza ed inafferrabilità. In tale direzione sembrerebbe preferibile un'interpretazione dei beni giuridici tutelabili dall'art.270-bis c.p. come quelli per la cui offesa ci si associa portando così in rilievo i beni aggrediti dagli atti di violenza: questi hanno natura essenzialmente individuale e carattere personale – quali la vita, l'integrità fisica e la libertà personale. Rapportare la dimensione offensiva della fattispecie associativa ai beni potenzialmente lesi dal compimento degli atti di

tutela penale21, nonché all'assenza di un definizione di terrorismo

internazionale – lacuna, questa, che complicava non poco il ruolo dei legislatori nazionali. Ictu oculis, sembra fondata l'impressione per cui l'urgenza dell'intervento politico-legislativo abbia determinato imprecisioni sul piano processuale: e le decisioni giurisprudenziali degli anni successivi alla riforma22 – che da un lato evidenziano la

complessità interpretativa della normativa e dall'altro hanno assunto posizioni, a tratti, fortemente contraddittorie –, rappresentano la prova di simili effetti collaterali.

Tra le modifiche meritevoli di specifica menzione apportate dalla novella del 2001 si annoverano l'introduzione ex novo dell'art.270 ter

c.p. – relativo alla fattispecie di assistenza agli associati23 –, nonché

violenza chiarisce come la considerazione della finalità qualificante l'associazione ex art.270-bis c.p. si riferisca ad un mero atteggiamento interiore che, in quanto tale, non dovrebbe rappresentare il fulcro dell'incriminazione. In tal senso V. MASARONE, op. cit., pp. 224-234.

21 Quella di cui all'art.270-bis c.p. è una fattispecie associativa “pura”, in grado di configurarsi con la sola costituzione dell'associazione, a prescindere da qualsiasi attività esecutiva esterna, diretta alla realizzazione dei reati-fine – in tal senso, voce

Reati associativi, in Enciclopedia giuridica Treccani, XXIX, Roma, 2006, p. 2. È

così che, sulla base di una mera presunzione di pericolosità della finalità perseguita, la sogli di punibilità è arretrata al punto di porre seri problemi di legittimità costituzionale: divengono perseguibili atti che non raggiungono la soglia del tentativo punibile, essendo meramente strumentali alla sopravvivenza ed al funzionamento dell'associazione in contrasto con il principio di offensività, di legalità, di materialità e di proporzione nonché con quello di personalità della responsabilità penale. Lo scoglio è superabile ponendo l'art.270-bis c.p. a sistema con l'art.270-sexies c.p. e valutando così, concretamente, la pericolosità della relativa condotta in ordine all'effettiva realizzabilità della finalità terroristica o eversiva. Ivi, pp. 236-242 e p. 245.

22 Tra le sentenze più famose ricordiamo, a titolo di esempio, quella pronunciata dal GUP del Tribunale di Milano il 24 gennaio 2005, con la quale sono stati assolti tre cittadini marocchini imputati per il reato di cui all'art.270-bis c.p. essendo stati ritenuti militanti di un gruppo integralista islamico – Ansar al Islam – che programmava attività terroristiche in Iraq. La sentenza, dopo aver dichiarato l'inutilizzabilità processuale delle “fonti di intelligence”, riconosce che «le cellule in

questione avevano come precipuo scopo il finanziamento e più in generale il sostegno di strutture di addestramento paramilitare site in zone mediorientali»

riconducibili al concetto di guerrigia piuttosto che di terrorismo. Questa vicenda si è posta, anche negli anni successivi, come rappresentazione delle difficoltà ermeneutiche connesse all'applicazione dell'art.270-bis c.p. riformato.

l'ampliamento dell'ambito operativo della scriminante di cui all'art. 51 c.p. – per le attività investigative under covered svolte dagli ufficiali di polizia giudiziaria24.

La riforma ha contribuito, altresì, ad estendere, la possibilità di usufruire delle intercettazioni preventive25 – in precedenza riservate ai

soli delitti di mafia – nell'ambito della repressione dei reati con finalità di terrorismo e di eversione.

Le scelte operate nel 2001 furono in seguito “affinate”, nella consapevolezza che l'azione di contrasto al terrorismo non avrebbe potuto esaurirsi in una disciplina adottata in fase emergenziale; simile assunto si accompagnava alla stringente necessità di abbandonare una prospettiva esclusivamente settoriale – limitata all'aspetto repressivo del fenomeno – in favore di un approccio complessivo: urgeva, dunque, una visione ampia, che volgesse l'attenzione in chiave risolutiva anche alle questioni successive all'individuazione e all'arresto dei responsabili.

Seguendo simile direzione, in un primo momento si è proceduto all'estensione della disciplina dell'art.41-bis c.p. nei confronti dei terroristi e, a seguire, – nella consapevolezza che il fenomeno fosse fronteggiabile solo mediante il consolidamento dell'interscambio info-

reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a talune delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni». Si tratta di una norma a condotta vincolata: il dolo richiesto per la sua configurabilità è generico, essendo sufficiente la consapevolezza di prestare aiuto ad un partecipe dell'associazione, senza che sia necessaria la volontà di realizzare peculiari finalità di questa. F. ROBERTI, L. GIANNINI, Manuale dell'antiterrorismo, op. cit., p. 32. 24 La disciplina dell'attività sotto copertura è stata ulteriormente modificata nel 2006 – ad opera della Legge 146 – e nel 2010 – con L. 136.

25 La scelta del legislatore di procedere alla riformulazione dell'art.226 disp. att. c.p.p. ha evidenziato alcune incongruenze e lacune: basti pensare che gli elementi informativi acquisiti non sono utilizzabili nei procedimenti penali «fatti salvi i fini

investigativi», non sono menzionabili in successivi o paralleli atti di indagine penale

né possono essere, in alcun modo, divulgati. Sul punto si veda, F. ROBERTI, L. GIANNINI, Manuale dell'antiterrorismo, op. cit., pp. 36-37.

investigativo tra le forze di polizia ed i servizi di intelligence –, si è giunti all'istituzione del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (C.A.S.A)26.

2.3.2 La nuova ondata di emergenza degli attentati di Madrid e